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Full text of "Lo studio Bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti colla scienza pre-irneriana"

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HARVARD COLLEGE 
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CHARLES WnUAM EUOT 
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LO STUDIO BOLOGNESE 



NELLE 



Sl'E ORKilDI E 11 SUOI RAPPORTI COLLA SCIENZA PRE-IRNERIANA 



RICERCHE 



1>KLL. 



Avv. LUIGI OHIAPPELLI 



I><*oeiito nella H. l'nircrnitA di ri«a 




J^ISTOTA 
FRATELLI BRACALI 

IHSR. 



ALLA NOBILE CITTÀ DI BOLOGNA 



NELL'OCCASIONE 



DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA SUA VENERANDA 



UNIVERSITÀ 



DEDICA L'AUTORE 



Illustrissimo Signore 



La importante monografia del Sig. Prof. Corrado Ricci , 
pubblicata Vanno decorso in cotesta città, ed intitolata — I pri- 
mordi DELLO Studio Bolognese, — condotta diligentemente sui 
resultati di accurate indagini archivali, destò in me il pensiero 
di propormi la medesima ricerca^ partendo da un altro punto 
di vista; cioè traendo profitto di altri materiali storici, col 
prendere in esame la letteratura giuridica medioevale. Le mie 
indagini continuate per vari mesi mi fecero accorto, che molte 
ed importanti notizie sono sparse in quelle antiche opere, oggi 
quasi neglette, e che esse potevano giovar molto per gettare un 
nuovo raggio di luce, tanto sulla questione delle origini dello 
Studio bolognese, quanto sopra i suoi rapporti colla anteriore 
scienza del diritto. 

Questa ricerca mi sembrò avesse doppia importanza. Prima 
di tutto propizia mi parve ^occasione delle feste centenarie di 
cotesta Università; in secondo luogo gli studi da me fatti in prò- 
posilo prendono parte in una polemica gravemente discussa in 
questi ultimi anni fra il Prof. Massimiliano Conrat dell'Univer- 
sità di Amsterdam, e il Prof. Ermanno Pitting delV Università di 
Halle, relativamente alV esistenza di una vera e propria scienza 
del giure nei più remoti secoli del Medioevo. Illustrare anche 
la lunga preparazione che ha avuta lo Studio bolognese mi 
parve cosa opportuna in occasione della ricordata solennità. 






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INTRODUZIONE 



Come le rive di una vasta palude per ì sedimenti novelli 
vanno man mano avvicinandosi, ed apparisce la vita e la 
luce, dove tutto era diligine e morte, cosi avviene oggi nel 
vasto campo della stotia della cultura nell'età di mezzo. 
Gli studiosi ne han forzati i confini; dall'una parte s'illu- 
stra la storia della cultura dopo la caduta dell' impero 
occidentale, donde i recenti studi sui periodi goto e lan- 
gobardo; daH'altra molti storici indagano le sorti della cul- 
tura giuridica dopo il mille, prendendo specialmente di mira 
il Braehyìogus e le Exceptioms Petri. Si va guadagnando 
tanto di spazio e di luce, finché tutto questo immenso 
campo sarà emerso agli splendori della scienza. 

Ma se gli studi oggi fìoriscono sufficientemente intorno 
alla lelteiatura giuridica dell' età che precedette Irnerio, non 
lo sono egualmente rigogliosi rispetto alla storia dell'epoca 
bolognese. Il periodo delle origini ha fatto dimenticare per 
qualche tempo l'età più splendida di questa storia. E noi 
nutriamo fiducia, che il centonaiio della gloriosa Università 



di Bologna, il quak* sia per essere celebralo, possa pro- 
durre fra allri effetU benefici anche questo, di ridestare.lo 
spirito di ricerca anche sopra questa pagina storica cosi 
memorabile per il nostro paese. 

Perallro oggi che gli studi storici sul periodo pre-irne- 
riano lian compiuti imiegabili precessi, possiamo giovarci 
dei resultnti ottenuti dalla critica storica rispetto a quel 
tempo, così strettamente collegalo colla età bolc^nese, per 
illustrare questa. Oggi che sono tornali alla luce molti 
antichi testi pre-irneriani, con ma^ior sicurezza possiamo 
, tracciare alcuni nii)porti fra questi due periotU storici, che 
finora sembrarono a qualche giurista così differenti e distinti 
l'uno dall'altro, e porro con maggior precisione alcune 
questioni le quali sì presentano a chi esamina l'età gloriosa 
dei glossatori. 

Quali legami riannodano questo periodo di attiva e 
feconda operosità scientifica a quello più antico? È da 
questo, che la scienm bolognese ritrae alcune delle carat- 
teristiche clie la resero grande? Quale il significato storico, 
e il valore da attribuirsi alle leggende, che si riconnettono 
allo Studio bolognese, e ad Irnerio nel periodo leggendario, 
e, diremo, eroico di quella scuola? Sono state tutte illu- 
strate, e spiegate a dovere? Quando comincia il periodo 
bolognese? Quali rapporti ha colle scuole giuridiche ante- 
teriori? Quali i precursori d'Irnerio? Quale il valore di 
ciascun glossatore? Non è foi'se vero, che ricco materiale 
di glosse, e di altri testi, è ancora fuori del dominio della 
scienza, e «he pur gioverebbe a far conoscere l' importanza 
di tanti giureconsulti? Non è forse vero, che molte opere 
a stampa dei glossatori, come fra le altre quelle del Pia- 
conlino e di Azone, non corrispondono alle lezioni dei 
manoscritti, i quali le contengono, e che manchiamo quasi 
interamente di buono edizioni critiche, onde essere diretti 



-7~ 

sulla buona via nel giudicai-e dei glossatori? E lo stesso 
non può essere detto forse delle edizioni della Glossa d' Ac- 
cursio; che è la base prindjMde sulla quale fondare un 
giudizio sicuro del valore di ciascun glossatore? Essa inoltre 
conserva dei preziosi elemejiti che ci rinviano ad una età 
più antica della irneriana; come resulterà dalle indagini 
seguenti. 

Ecco alcuni dei problemi, ed alcune difficoltà che incon- 
triamo nello studio del periodo bolc^ese, e che pur bisogna 
risolvere. E non si può dire neppure, che da tutto il ma- 
teriale storico da lungo tempo conosciuto siasi ancora tratto 
completo profitto. Difattila Glossa Accursiana, fra gli altri 
testi, contiene pregevoli elementi di studio, sfoggiti air inda- 
gine dì tanti storici insigni; quindi essa costituirà il prin- 
cipale fondamento per le seguenti ricerche. Ancora Topera 
monumentale del Savigny non è stata sorpassata, sebbene 
pregevoli contributi sieno apparsi alla luce, che T hanno in 
qualche parte perjgzionata. Perciò necessità di pazienti ri- 
cerche; di edizioni critiche dei testi; onde giungere a più 
profonda analisi, e quindi a più matura sintesi. 

Nella presente monografia esamineremo qualcuno dei 
punti dubbi e controversi sopra accennati circa la storia 
delle origini dello Studio di Bologna *. Quivi vedrà il lettore, 
che anche nelle antiche opere già diffuse rimane molto da 
investigare, e di cui arricchire la storia del periodo che 
prendiamo in esame, e che in alcune moderne vi è molto 
da correggere '. 



* Sento il dovere di ringraEiaro pabblicamente il signor Doti. Ludo- 
vico Zdekaner, il quale con somma cortesia mi ba offerte utili notizie 
por le seguenti ricerche. 

* Molti errori, e molte lacune vedansi* in Fornasiri — Lo .Studio bo- 
lognese (in Rassegna nazionale, a. VièQf fase, 1, 3 — a. 18^, fase. 8, 6). 



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S 



PAETE PRIMA 

Lo Studio Bolognese nelle sue origini. 



CAPITOLO I. 

Una leggenda sull' origine carolingia dello Studio Bolognese, 
e valore della testimonianza dell' Odofredo. 



Come si andasse formando; e costituendo lo Studio in 
Bologna, è una questione da lungo tempo discussa. I criteri 
direttivi per la risoluzione di essa adottati dai moderni 
storici più meno hanno tutti per fondamento le varie 
testimonianze, che ci provennero dall'antico tempo, e che 
perciò meritano ancora un serio esame. È noto che il pe- 
riodo eroico, per cosi dire, di questa scuola dette origine 
ad alcune leggende. E difatti già nel secolo XIII era con- 
vinzione di molti, che lo Studio bolognese fosse sorto 
nell'anno 433 per una costituzione di Teodosio *, oggi da 

> Glossa AoctiTsiana — Const. Omnem, § 7, v. regiis nrbibus; — 7, 
Dig. XXVII, 1, de excas. 
^ AzoNK — Lect. in Cod. const. de novo Cod. fac. v. inris in hao 

alma urbe doctorcm. 

Giovanni d'Anurka — Glossa ad Clom. 2 de Magistris 5, 1, v. Bo- 
nonion. 




- 10 ~ 

tutti riconosciuta apocrifa. II documento era falsificato nel- 
r interesse dei Bolognesi, tanto per riferire ad una alta an- 
tichità r origine di quello Studio, quanto per favorire i 
cittadini nell'intento di ampliare il loro dominio territoriale; 
ma la persuasione generale sorta in così vetusti tempi circa 

una antichissima origine dello Studio vale a dimostrare, 
quanto fosse radicato il pensiero di una remota origine di 

quella scuola'. 

UaincLLi — Italia Sacra, t. II, p. 9 ed. Yen. 1717. 

Savioli — Annali Bolognesi, v. Ili, P. 1, p. 30S, 315. — P. 2, p. iUGsog. 

Mantua — Epitome vìrorum illustrinm. Patavii, f. 64. * 

Del resto vedasi in proposito ciò che no hanno scritto il Sarti, il 
Muratori, il Tirabosciii, il Safignt, e tutti gli storici, che hanno trattato 
dell'Università di Bologna. Le fonti di questa le^^gendasono principal- 
mente i documenti apocrifi di fondazione, già più volto ma incompleta- 
mente pubblicati; di essi si hanno varie copie, delle quali la più impor- 
tante si conserva nell' archivio di Stato di Bologna (Registro nuovo, 
a. 1257). È stato pubblicato dal Cohuat (Zeitschrift d Savioky — Stiftung 
f. Reohtsgesohichte. Roman. Abtheil. 2, a. 1SS3, p. 141) un (tasso di una 
cronaca bolognese del secolo XVI, il quale pare rioonnetta l'origine della 
scuola bolognese a Teodosio. È puro notevole che il manoscritto degU 
Statuti dell'Università di Bologna del 1317, recentemente editi dal Dkniflb 
(Archiv. f. Literatur — u. Kirchengeschichte. a. 1987, P. 3, fase. 1 e 2, 
p. 200), è fregiato di una miniatura ove ò rappresentato l'imperatore Teo- 
dosio avente nelle mani il noto atto di fondazione ; il principe è situato 
a pie del trono ove è collocata la Vergine. 

* Bicci — I primordi dello Studio Bolognese, p. 34 e seg. A pag. 93 segg. 
di questo importante libto del Ricci veda il lettore pubblicato il pseudo- 
privilegio teodosinno: è questa la miglioro edizione cho ne abbiamo, seb- 
bene non contenga le due dist'nto redazioni del privilegio, che si leggono 
l'una in Uoiielli (Italia Sacra, v. 2, p. 9. Venezia, 1717), l'altra in Muratori 
(Antiq. 3. p. 21). La lezione data dal Ricci concorda nella maFsima parte 
colla lezione .oflforta dal Muratori. Quindi sarebbe stato utile una nuova 
edizione dell'altra versione del detto privilegio, nella quale è parola degli 
ambasciatori dei re Lodovico di Francia e Filippo d' Inghilterra. Por tale 
edizione sarebbe stato necessario complemento anche il dare alla luce 
le importanti sottoscrizioni, che il Savigny dice trovarsi in calco al detto 
privilegio ; esso sarebbero sottoscrizioni tolte ad un placito di Carlo Magno. 

Vedasi in proposito del privilegio teodosiano anche PETRAcnii (Della 
insigne aì)baziale Basilica di S. Stefano in Bologna, 1717, cap. IV, n. 8, 
p. 30 Bog.); per gli altri scrittori cho difesero o conibuttorcmo la auton- 
ti.'ità del preteso privilegio si veda il Saviosy (Storia del diritto romano 
nel Meiioovo, trad. Bollati, v. I, p. 551). 



- 11 - 

È noto parimente; che nel secolo XIII da altri si cre- 
dette che quello Studio di diritto sorgesse per 'influenza 
della grande contessa toscana *. È altresì noto che Odofredo, 
e Accursio; e probabilmente qualche più antico legista dalle 
cui opere Accursio estrasse le chiose, riportarono il sorgere 
di questa scuola al tempo in cui, dopo la caduta della scuola 
di Roma, si spense anche quella ravennate*; e questa tra- 
dizione è considerata anche oggi come quella più fondata 
e sicura. È certo, benché sia poco noto, che altri accennò 
all'influenza dell'imperatore Enrico^: altri infine credette 
che vi sien vestigi di una antica opinione, la quale riferi- 
rebbe all' imperatore Lotario il costituirsi della scuola bolo- 
gnese: questo imperatore avrebbe, dopo la presa di Amalfi, 
donato ai Pisani il famoso manoscritto delle Pandette, or- 
dinato l'uso del diritto romano nei giudizi, e fondato lo 
Studio in Bologna*. 

Come ben si vede, le tradizioni abbondano, e questa ric- 
chezza, e questa diversità è appunto una delle cause che 
rendono complesso ed arduo questo problema storico. Si è 
sempre voluto trovare un puntò (isso per stabilire con pre- 



* Corrado Ursperobnse — ChroQicon. Basileae, 1569, p. 278. 

' Glossa Accursiana — Rubr. v. Quemadmodum. Dig. tit. III. col 
matr. 

Odofkcdo — Com. in Dig. 1. ius civile. Dig. de iust. et iure — 82, 
V. Tres partes Dig. ad 1. Pale. — Dig. Nov. initio. 

* KicoBALDo Ferrarese (circa 1295) nella sua Storia imperiale (Vita di 
Federigo I in Muratori, Rer. Ital. Script, v. IX) attribuisce ad Arrigo IV 

'questa gloria, scrivendo, « Lo Studio Bolognese, poco avanti in quella 
città per Henrico instituito, maraviglioso profìtto fatto avea, e quattro 
grandissimi dottori in se allora ritrovava: Martino, Ugo, Iacopo, e Bul- 

( gare. Furono questi tutti insieme discepoli d'un iintico dottore Warnerio 

nominato. » Si osservi peraltro che il valore storico di questa fonte non 

^ è grande, i>oichè Ricolial<lo lin. riunito sonza molto acnmc leggendo ai veri 

avvonimonti, cosicché in generalo è foiito malBÌciira. 

* SAviaxY — Storia dol diritto romano nel Medioevo. Traduz. Bollati, 
V. I, p. 515 e 552, 



- 12 - 
cisione questa origine, e sta qui pi-otiabilmeiite la causa di 
molti errori, poiché la scuola bolognese deve avere avuta 
una lunga, lenta e non inten-otta preparazione secolare in 
qualche scuola che sarà esistita nella città, fosse pur libera 
mantenuta dal comune. Laonde crediamo assurdo il pen- 
sare che ad un anno determinato si possa collegare l'orìgine 
di questo Studio '. Esso è probabilmente il resultato di una 
lunga e lenta evoluzione. Pure è importante discutere quelle 
antiche opinioni, e sopratutto ci sembra necessario di ri- 
prendere in esame la leggenda relativa alla pretesa fonda- 
zione di Lotario (a. 1135), poiché questo punto probabil- 
mente è stato male interpetrato, e merita una nuova, e 
coscienziosa inda^ne. 

Qual valore ha questa tradizione? Ha essa un reale e 
vetusto fondamento? Quale è la fonte dalla quale essa sca- 
turisce ? 

Innanzi tutto dobbiamo qui riferire l'importante passo 
del Bartolo, sopra il quale a giudizio del Savigny si l'onda 
questa tradizione *. Il passo del quale intendiamo parlare 
è ti seguente: 

die ergo quod kabere stiidium, vcl Ucentiam 

docendi, proccdif ex privilegio tantum, vel ex con- 





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- 13 - 

suetudim longissima sicut Paduae, ubi est studium 
generale ex consuetudine, et sic eadem privilegia 
sunt ibi, quae sunt Bononiae, ubi est studium ex 
consuetudine, et privilegio Lotharii Imperatoris, 
ut dicunt quidam 

Anzi tutto osserviamo, che il giureconsulto distingue 
quanto alio Studio bolognese la consuetudine dal privilegio 
di Lotario imperatore: secondo lui adunque la scuola ha 
origine nella consuetudine, e la sua vita si afferma mediante 
il privilegio imperiale. Ora esaminando bene a fondo ciò 
che il Bartolo scrive di Lotario, ci sorprende che il Savigny 
forse non abbia interpretata a dovere la leggenda relativa 
a questo privilegio concesso dall* imperatore. Difatti il sommo 
storico del diritto romano nel Medioevo la confonde col- 
Taltra tradizione poco innanzi ricordata di Lotario, che 
conquista Amalfi, che dona ai Pisani il famoso manoscritto 
delle Pandette, e con una costituzione ordina Tapplicazione 
del diritto romano nei giudizi. 

A nostro modo di vedere queste sono due leggende di- 
stinte; il Lotario che concede il privilegio allo Studio bolo- 
gnese non deve esser confuso col Lotario conquistatore di 
Amalfi. E divero la presa d'Amalfi cade nell'anno 1135, 
mentre il Bartolo sapeva già che lo Studio di diritto in 
Bologna rimontava a tempo più antico, poiché in quell'anno 
erano già spariti e Pepo, ed Irnerio ^ Inoltre il Bartolo si 



$unt verba domini Cyni y., le quali potrebbero esser riferite all'intero 
commento. In tal caso la testimonianza come più antica acquisterebbe 
anche un valore maggiore. 

* Tale confusione dei due Lotari comincia in epoca relativamente 
reconte. Si osserva neiropora del Gaggi (CoUejii Bononiensis Doctorum 
Pontificii scilicet, et Caesarei iuris erigo), della quale più oltre riferiremo 
un passo importante in proposito. Anche I'Alidosi in modo strano con- 
fondo i fatti storici di questa epoca cosi scrivendo, « L'Imperatore Lo- 



trovava soltanto a due secoli di distanza da Lotario con- 
quistatore di Amalfi, quindi era al caso di sapere con cer- 
tezza la cosa; poteva conoscere l'esistenza o l'assoluta 
mancanza di tale privilegio, mentre esso intende di riferire 
semplicemente una tradizione, esprimendosi con le parole 
« ut dicunt quidam ». Di più se fosse ritenuta giusta l'in- 
terpetrazione data dal Savigny, bisognerebbe che nel breve 
spazio di un anno, che intercedette fra la presa d'Atnalfì e 
la morte di Lotario, fossero esaminate le Pandette fiorentine, 
che fossero spedite a Pisa, e che Lotario avesse emanato 
il detto privilegio '. Da nessuna fonte poi resulta che Lotario 
abbia fondate scuole o concessi privilegi ad esse, mentre è 
eerto che un altro Lotario ha voluto dar vita a diverse 
scuole in Italia. Verosimilmente adunque il Bartolo accen- 
nava ad un più antico Lotario, e ciò riceverà più luce da 
posteriori testimonianze. 

Noi quindi siamo indotti a ritenere che il giui'econsulto 
intenda riferirsi ad una legenda, c^i affatto trascurala 
dagli storici, secondo la quale i (Jirolingi avrebbero fon- 
data, od almeno restaurata l'Università di Bologna, già 
secondo la tradizione instituita da Teodosio. La leggenda 
che si riferisce ai Carolingi, la quale noi illustreremo, ha 
queste due forme; ma la principale e più diffusa è qfiella 
che attribuisce loro il riimuovanienlo dello Studio in Bo- 
logna, e che si fonde colla leggenda della origine feodosiana. 
Quindi riteniamo che il Bartolo parli di Lotario Carolingio, , 



irn oircn l'unno IIK .. È quosln una strami eonfii- 
1 di Lotario colla tradiziiiua rclativn all« oontosaa 
II" Urspergensa. In i-arto la fonte Ui questo errore fi 
isTEB (Hietoria ina. oiv. Boniam. IrnetluB — In Trnct. 
i:>H, voi. I). 
Pkii - Hlaloir.' .In Droit R.,mnin. Pnrin, ISil, p. -Jln. 



~ 15 - 

il quale neiranno 8i25 con un capitolare Olonense, fondò 
scuole a Pavia> a Ivrea, a Torino, a Cremona, a Firenze, 
a Fermo, a Verona, a Vicenza, e a Cividale del Friuli \ Ed 
indizio di questa fusione delle due tradizioni teodosiana, e 
carolingia ci sembra anche il falto, che i due documenti 
apocrifi della fondazione teodosiana, appartenenti verosimil- 
mente al secolo XIII, portano sottoscrizioni tolte in gran 
parte ad un placito di Carlo Magno. Ed è un fatto che i 
Carolingi si trovan posti non di rado in relazione al sór- 
gere delle Università; difatti le leggende attribuiscono a 
Carlo Magno anche le fondazioni delle Università di Pa- 
rigi *, di Pavia ^, e di Padova *. Carlo Magno ricomparisce 
anche negli statuti universitari, e divero è ricordato nel 
capitolo Cn, lib. 3 (De interpretatione Statutorum) dello 



* N. 163. Capitulure Olonnense ecclesiasticum primum 6. (Monum. 
Gorm. hiat. — Gapitularia, ed. Bobetius, v. I, P. II). 

GiRSifniRBCiiT — Do litter. stud. apud Italos primis Med. Aev. saoc. 
p. 10. 

FiTTiMo — Z. Gesch. d. Reohtswissen. im Mittelalter, p. 29 (in 
Zeitsohrift d. Savigny — Stiftung f. Hechtsgesch. parto VI). 

* Platina — Le Vite do' Pontefici. Vita di Leone III. 

Mahtua — Epitome virorum illastrinm etc. Patavii, f. 6^, r. 

MiDDEHDORP — Academiarum nniv. terrar. orbis libri tres, lib. ITI. 

CiRosio — Com. in lib. V decretai, tit 5, de Magistris. 

Dv BouLAY — Hist. Universitatis Parisiensis, v. I, p. 91, 93 e seg. 

Dalla ricordata leggenda derivò il patronato di S. Carlo Magno 
por l'Università di Parigi ; patronato che rimonta soltanto al secolo XVI, 
sebbene fino dal 1478 i nunci della facoltà deUe arti no prendessero l' ini- 
ziativa. (G. Paris — Histoire poétique de Charlemagne. Paris, 18 >5. p. 65 
e seg.). Per la prima volta nel 1534 combattè la leggenda della fondazione 
carolingia dell' Università parigina U Pasquier (Beoherches, III, e. 29), 
dimostrando che essft non ha alcun fondamento storico (Raumer — Ges- 
chichte der Hohenstaufen, v. 6, p. 897). D'allora in poi il rammentato 
patronato cadde in desuetudine, finché volle rinnuovarlo solennemente 
nel 1631 il Da Boulay, storico della Università, in quell'anno insignito 
deir ufficio di rettore. 

■ Arrigo Pantaleoke — De vir. illustr. Germaniae, P. 2. 

Du Boulay — Op. cit. v. I, p. 96. 

* Muratori — Antiq. Ital. Dissert. 44. Vedi anche Papirius Massonius. 



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~ 17 - 

singulas civitates beneficiis ornare adortus Bo- 
noniae liberalium, ut quidam produnt, artium 
scholam per Longobardorum tempora intermissam 
restaurava 

Nello stesso secolo il Mìddendorp, seguace anch*egli della 
leggenda sulla fondazione teodosiana, scriveva*; 

Sed nonnihil ut apparet collapsam academiam 
Carolus Magnus sic instauravit, ut quibusdam 
cruditis viris non tam ornasse, et promovisse, 
quain instituisse credatur, paulatimque, ut fit, 
summorum pontificum et imperatorum munifi^ 
centia, ita excrevit, tU bonorum studiorum inater 

et parens appeìletur < . . 

ZJt autem lurisprudentia Bononiae publice 

tradatur,. ex Theodosii et Lotharii imperatorum 
privilegio accepit 

E il Boterò, pure fonte autorevole, segue la stessa leggenda 
scrivendo in questo proposito*; 

Teodosio per promuovere le scienze e gli studi 
liberali, fondò, come alcuni vogliono, lo studio di 
Bologna, ed accrebbe di dottori e di stipendi la 
scuola di Roma. Giustiniano imperatore, con 
tutto ch'egli fosse illetterato, non che indotto, ebbe 
però questa prudenza, ch'egli favorì le lettere, e 
le arti liberali sommamente. Carlo Magno re di 
Francia fu in questa parte singolarissimo ; onde 



^tOi ' MiDDBNDORP — Op. OÌt. lib. III. 

' BoTSKO — Bagione di Stato, lib. 1 o. Del promuovere le virtù. 

2 



- 18 - 
'oitre infinite scuole di lettere grette f latittr 
Ulte quasi per tutto) fmidò f Università di 
fi, e di Paria; rislorò qutlla di Bologna, 
v con ogni industria i belli ingegni, illustrò 
, e desiò la virtù ; onde a' tempi suoi fiori- 

a meratiglia, e la dottrina rd i costumi : 
(ueste arti, non meno che col valore ddle 

s'acquistò egli il soprannome di Magno. . . 

Sliirardacci scrive', 

adoprò anche (Carlo Magno) di fare molti 
'Hi a tutta la città, et in Bologna riordinò 
idio et la Scuola àtlle Arti libfrali, la quale 
'ala tiel tempo de' Longobardi tralasciata. . . 

a' tempi ancora più prossimi a aoi, troviamo 
da] Ga^i la stessa tradizione accanto <i qiiplla 
* colle seguenti parole; 

st. D. A'. liKnmalionan Cirìias ad Beli- 
m deilucta, mrliori et Soniori gloria iuxta 
M Sacrosanclae B. E. seientias omnes do- 
:t doc't, coìiassa ab Imperatore Lothario II, 

1 Interprcfatione (Odofred. in 1. ius civile, 
1), qtiae tantum tu Bomana, et Constan- 

olilana Crbe licita erat 

tltii scHttorJ di diQ'ereiiti secoli tanno tede della 
e della persistenza dì quella Icirp-enda, che ricci- 



- 19 ~ 

lega ad una antichità così vetusta Io Studio di Bologna, e 
che fa dei Carolingi i restauratori della scuola: ricordiamo 
fra gli altri il Cironio ^, che ha un passo assai notevole sul 
quale torneremo più oltre, e il Du-Boulay*, che è V unico 
scrittore il quale si occupa notevolmente di questo punto 
di storia, parlando della leggenda carolingia a proposito 
della fondazione della Università di Parigi. 

Ciò che è contenuto nelle fonti citate pare possa riassu- 
mersi nel modo seguente. La leggenda attribuisce a Teo- 
dosio la fondazione dello Studio di Bologna; questo sarebbe 
decaduto durante il dominio dei Langobardi, e Carlo Magno 
ne avrebbe riassicurate le sorti, rialzandolo dal profondo 
abbattimento in cui era caduto; Lotario poi avrebbe con- 
tinuato la tradizione avita, concedendo a quella scuola un 
privilegio relativo all'insegnamento del diritto. 

Verificata così V esistenza di una leggenda tanto impor- 
tante, che ricollega il mondo romano, il ciclo carolingio, e 
Tetà del risorgimento dei comuni e degli studi giuridici, è 
necessario rendersi conto di alcune difficoltà che subito si 
parano dinanzi. In qual modo può essersi formata questa 
antica leggenda? Quali le sue cause? Come può essere 
spiegata la sua formazione? Quando ebbe origine? Quale 
è il significato storico che si nasconde sotto il velo poetico 
della leggenda? 

Non ci diffondiamo a parlare della leggenda teodosiana, 
dopo quanto ne ha scritto con piena competenza, e con 
vero acume il Savigny^; pure sarà opportuno ricordame 
r origine, poiché ha stretto rapporto con quella carolingia. 
La tradizione teodosiana si fonda sulle più antiche leggende 



* CiKOsio — Com. in lib. 5, Decretai, tit. de Magistris. 
^ Du-BocLAv — Hist. Univ. Paris v. 1 p. 93, 169. e segg. 
=* Saviony — Op. cit. V. 1, p. 551. 



1 Acta Sanctornm. Die IV* Octobris tom. 2. 

* AzoHK — Lect. in Codicem. const. de novo Cod. facien. v. inris in 
hac alma nrbe doctorem. 

Qlossa AcccjHBiANA — Const. Omnem. f 7, v. regiis nrbibas. — Qlo. 
AccuB. 1. 7. Dig. XXVII, 1, de excns. 

Oi>orREi>o — Com. in Dig. 1. 7, Dig. XXVII, 1. 

* GiovAHKi d' Akdbea — GIoBsa ad Glem. 2, de magistris. V. I. 

* Le due redazioni vedansi in Uohelli (Italia sacra, v. 2, p. 9, Vene- 
sia 1717), e in Mdbatobi (Antiq. Ital. yol. 8, p. 21). 

* Né poteva essere scelto lo stesso Giustiniano, poiché secondo la più 
antica leggenda, Bologna sì trovava già in rapporto coli' imperatore 
Teodosio. Del resto i docamenti apocrifi ricordati davano adito a pretese 
territoriali da parte dei Bolognesi. 



-20 - 

di S. Ambrogio^ e di S. Petronio *, secondo le quali a pre- 
ghiera di S. Ambrogio avrebbe Teodosio in parte restaurata 
Bologna, rendendola cosi città imperiale, ed in parte l'avrebbe 
ricostruita S. Petronio. Questi poi, secondo alcune fonti, 
avrebbe impetrata da Teodosio la fondazione dello Studio. 
Ma il tutto si spiega pensando, die data quella prima leg- 
genda della ricostruzione della città da parte di Teodosio, 
acquistava questa secondo le idee che correvano nel Me- i 

dioevo la qualifica di città imperiale. Ora era appunto questa 
caratteristica la base prima sulla quale i giureconsulti della 
età di mezzo edificavano la teorica del diritto delle città a 
tenere Studio generale, e in specie poggiavano su essa il t 

diritto di Bologna ad avere Università entro le sue mura. I 

Quindi nei più antichi giuristi si trova soltanto accennato a 
questo diritto deUa città di Bologna come città imperiale, 
perchè riedificata da Teodosio*; coli' andar del tempo la 
leggenda ^i accresce, e Teodosio doventa il fondatore di 
questo Studio ^ ; e per dare aspetto di verità alla favola si 
componevano nel secolo XUI due redazioni distinte del cosi 
detto privilegio di fondazione teodosiana, le quali come ab- 
biamo accennato, portano alcune sottoscrizioni tolte ad un 
placito di Carlo Magno*. La scelta poi forse dovette cadere 
su Teodosio, e non sopra altri imperatori*, anche per 






- 21 - 

un'altra ragione che accenniamo con ogni riserva; perchè 
cioè era noto quanto Teodosio aveva fatto in materia di 
legislazione^ e difatti ad esso era dovuta una vasta com- 
pilazione legislativa molto diffusa nel mondo occidentale. Era 
quindi forse il più indicato fra gì' imperatori romani, per 
farne il fondatore della più famosa scuola d'occidente. 

Ma veniamo alla leggenda carolingia che più d' ogni altra 
ci preme d'illustrare, perchè quasi sconosciuta ^ 

È noto che i Carolingi attiravano a se potentemente 
r attenzione degli uomini del Medioevo. Essi erano i restau- 
ratori dell'impèro; erano la più grande potenza politica 
dell'età di mezzo: un nuovo assetto politico e sociale, il 
feudalismo, era andato formandosi non senza la loro in- 
fluenza. Carlo Magno in specie era una personalità senza 
pari in quei secoli, la quale riempì di se tutta l'epoca. 
Mente armonicamente equilibrata, superava tutti nelle arti 
della guerra, e della pace. Ogni lato della vita preoccupava 
egualmente questo spirito aperto a tutte le idee, ed ebbe 
egli la grande qualità di saper comunicare ai discendenti il 
suo entusiasmo. La sua molteplice attività, la sua grandezza, 
la forza impulsiva che poneva (n ogni azione, contribuirono 
a far sì che in un' età leggendaria come il Medioevo si for- 
masse intomo ai Carolingi un'aureola di leggende. Difatti 
intorno al ciclo dei Carolingi spunta una ricca e svariata 



* NeUa storia della città di Bologna non troviamo avvenimenti i qoali 
possano spiegare la formazione della leggenda, la quale derivò da cause 
più generali. Difatti scarsi sono i rapporti fra Carlo Magno e la città. 
Si ha soltanto memoria che Carlo al ritorno da Boma si accampò sulle 
rive del Beno a breve distanza da Bologna nell' anno 801 : in quella oc- 
casione defini alcune liti, come resulta dal suo placito edito da Sa violi 
(Annali Bolognesi, v. 2, p. 22, segg. — voi. 1, p. 82). Che concedesse pri- 
vilegi alla chiesa di Bologna è cosa incerta, poiché ne ò vaga menzione 
soltanto in posteriori testimonianze (Savioi.i — op. cit. v. 1, p. 88, seg.) : 
veggasi in proposito il documento edito da Savioli (op. cit. y. 2, p. 168), 
che ne conserva il ricordo. 



■ -22- 
fìorìtura di tradiziooi popolari di ogni specie, che si riferi- 
scono a tutti i Iati dell'attività dei Carolingi. 

Inoltre si sapeva quanto essi, e specialmente Carlo Ma- 
gno, i due Lotari, e Carlo il Calvo avevano fatto per rial- 
zare la cultura', e il culto dell'antichità. CaiIo Magno, e 
dò è veramente caratteristico, adoprava come suo sigillo 
una antica gemma rappi-esentante Giove Serapide *. Ave- 
vano i Carolingi dato splendore alla scuola palatina % cui 
ricorrevano i princìpi anche nelle faccende di stato. In molti 
capitolari ' ed in alcuni concili ^ intesero i Carolingi al grande 

■ Ediith — Lea origiues de la civiliBKtiun modernp, v. 2, |>. £Ì7, e sogg. 
Sotto Carlo Hagno ogni cnttsdrale doveva avore in Italia e Francia ana 
vara a propria icnata. (Qiesiskeciit — De litter. atnd. etc. 9, 1-1 — Fit- 
TUO — Z. QeKh. d. Bochtswiaien im Hittolialter. p. 29 |EUr. dalia 
ZeitBofarift d. Savigny - Stift. f. BecbtagCBcb, parte VI. anno Ì»C». 

' Paleographìcal Society, tav. 21(7, 

■ KuBTii — Op. cit. ». i. pag. »«. 

Wattehhicii — DeatBcbe aeschichlaqnellen iles Mittolalters, 1«M 



• Vedi nei Uonamenta Germaaiae hìet. Capìtalarin. ediz, Bdretiub, 
V. I p. 1. 

n. ae. Karoli Bpiitola de litterii colendia (ISoaiO) — n. 30 Karoli 
Epìstola gsDernlia (TS»«00) — n. IS Capitolare Missoruni. 

V. I p. II - a. 150. Adroonitio ad omnaa regni ordinia 0- n, 1«J. 
Capitolare Olonnenae eccle«iaaticam priuinm. Q — n. ITO. Capitala ab 
Epiaoopis Attiuiaoi data, S — u. ISU. Eugenii li ConciUam Bumanam, 34. 

Capitalaria Regum Francoram, od. Baluiiub, Vonczia 177:1, t. I, 
(Conat. de acholis per singnia Ei>iacDpia et Manaateria ìaatituendia, a. 7SU, 
0. U7 aeg, ~ Praeceptnm de acbolia Oraecis et Latinis inatitat^ndis in 
Eocleaia Oanabragenai, a. Sul, col. 90a, ne-). 

EisiuRno ~ Vita Caroli Imperatoria e. 24. e. 29, (Mun. Oerm, 
Script. V. 2|. 

Ahoilrihto — Carmen de Carolo Uagno, lib. Ili, v. t» e eegg. 
(Uou. Uerm. Script, v. 2). 

PoKTii Saio — De geatis Caroli Magni, lib. V (Uon. Oerm. Script . v, I). 

Uos*atusSiiia*Li.Eti<H — ae*ta Caroli, lib. 1(Uan,aorm.Soript.v.2). 

MuKATom ~ Antiq. Itnl. disa, XLIII. 

Si osservi in nnesto propoaito quanto i Carolingi avevano fatto 
per migliorare la eiuriflprndonin, e la condizione del giure. 

t ConciliuniCabÌligni.'nsoIla. ^13(Lablie - Cuticil. VII. cui IZT'JuH^'g.l 



- 23 - 

proposito di far risorgere i buoni studi, tanto che le antiche 
cronache sono piene di encomi per questo loro amore verso 
le scuole. Sorgono dotti di grande fama, e comincia a farsi 
strada il culto dell'antichità classica. I letterati sorti sotto 1 
Carolingi si sparsero per T Europa, e vi diffusero T amore 
agli studi K Quindi le scuole di Orleans; di Reims, di Lione, 
di Salisburgo, di Fulda, di Liegi, di Corvey, di Tours e tante 
altre che brillarono nei secoli X e XI, e che si ecclisarono 
air apparire delle Università*. Era quindi naturale che gli 
uomini del Medioevo volessero legare il nome di quei prin- 
cipi, così benemeriti degli studi, allo Studio più famoso della 
età di mezzo, e che a poco per volta si formasse la leg- 
genda, da noi presa in esame. 11 Du-Boulay ha raccolto 
un buon numero di passi dalle opere degli antichi scrittori, 
dai quali si ricava, quanto i Carolingi fecero per l'avan- 
zamento della cultura e quanto gli scrittori medioevali in- 
gigantirono r opera dei Carolingi, e i loro benefici aiuti per 
l'aumento, e per il miglioramento delle scuole'. 

Né è qui fuori di proposito il ricordare, come, sebbene 
il ristabilimento dell' impero avvenuto sotto i Carolingi non 
fosse collegato con un nuovo ristabilimento del diritto ro- 
mano ^ pure anche nel secolo XII era opinione diffusa, che 
Carlo Magno avesse mostrata alta venerazione per le leggi 



Constit. Eugenii Papae li (Mansi — Conoil. XIV, 1008). 
OoncUìi Parìsiensis III, Epistola Episcoporum ad Xiadovicniu Im- 
peratorem, cap. XII. (Labbe — Concil. v. VII, col. 1633). 

* Del resto i giuristi deUe età successive non disconobbero il valore 
della letteratura delV epoca carolingia: difatti come nella Glossa Pisto- 
iese, cosi in altre scritture giuridiche può dimostrarsi l' uso deUe opere 
di Alcuino (CiiiAPPELLi — La Glossa Pistoiese al Codice, p. 16). 

* Wasniioenio — Franzòsicbe Staats — u. Becht«geschichte, 2* ediz. 
V. 1, p. 9S. 

* Do-BouLAY — Op. cit. V. 1 p. 96, e segg. p. 110, e segg. 

* Perhice — Gesohichte u. Quellen d. rom. Bechts (in Encyolopadie 
d. Reohtswissenschaft von Holtzendorff, 1^^, p. 157). 



y 



X. 



-2A — 

degU antichi Romani, e che avesse cercato dar loro diffu- 
sione. Particolarmente importanti sono in questo proposito, 
ed anche in generale per la storia del diritto nel Medioevo, 
due passi di Gunther Ligurinus*, che non abbiamo mai 
veduti riprodotti dagli storici del diritto. Eccone il testo; 

LiB. vra. 

et antiquis a regihus edita iura, 

Quae cum legifero statuii reverendus Othone 
Carolus, ah pudeat, nunc demum tempore nostro 
Bespuit, 

LiB. Vili. 

Sed veterum leges, edictaque regia longo 

Itisticio suppressa silent, quae Carolus olitn, 
Quae noster vulgavit Otho: vestigia iuris 
Pauca sui Italicis agnoscit fiscus in oris. 

Lo stesso vien confermato anche di Lodovico Pio nel se- 
guente passo della Cronaca Imperiale*; 

Alse Ludewic (il Pio) daz riche hesaz, 
den wursten hiez er sagen daz, 
daz sie die junchérren 
die phàht hiezen leren 
nach rómeskeme rehte. 

Chi proteggeva il diritto romano, ben poteva per la leg- 
genda essere chiamato a far la parte del fondatore, o del 



' GuKTiiKK LiauRiNtJB — De gestis Friderici, lib. VII e Vili. 
' Kaiserkronick. Edìz. Massmann. II parte, p. 386. 




Tr i i 7 i - r i " ' % I ■ ^iM ^ i^^^^^^^^^^^^^fcMJiìflMii 



- 25 - 

restauratore della scuola più famosa; ove veniva insegnato 
quel diritto *. 

Ma fino a qui non abbiamo accennato che ad una ra- 
gione generale; per la quale la leggenda andò formandosi. 
Bisogna ora approfondare la ricerca; vedere se la storia dei 
Carolingi; e in specie quella di Carlo Magno ci dà un punto 
cui riconnettere la tradizione medesima; e cercare qualche 
cosa di positivo; e di concreto che ne dia spiegazione. 

Indagando a fondo le idee degli uomini medioevali; age- 
volmente si scorge; come nella tradizione il nome di un 
principe glorioso quale fu Carlo Magno doveva facilmente 
essere legato allo svolgersi della cultura e al diffondersi 
delle scuole. E difatti uno dei concetti dominanti nel Me- 
dioevo; e che sebbene di molta importanza storica; oggi 
si può dire quasi dimenticato; è che le scuole debbon se- 



> Né questa opinione ohe i Carolingi avessero protetto il diritto ro- 
mano, mancava di un solido fondamento. Difatti sappiamo che più 
volte nei capitolari e nei concili presiedati dai Carolingi si fa ricorso al 
diritto romano, e in specie anche ai testi deUa collezione giustinianea. 
Senza estendere questa particolare ricerca, la quale, sebbene utilissima, 
ci condurrebbe fuori dell' argomento propostoci, basti allegare qui il ca- 
pitolare italico posto fra i Capitula Btngillatim trtidita, o. 14. (Bobktius, 
I, 1, p. 218 seg.). NélVEdictum Pi$ten$e (a. 864, o. 20) dice Carlo U Calvo, 

" Super iUam (Romanam) legem vel contra ipsam legem 
nec antecetBoret nostri quodcumque capitulum st<UuerùfU nec 
noi (Uiquid constituimut, „ 

Nei Beaponta mitso cuidam data (cap. I, 146, o. 2) U re dà la seguente 
istruzione ; 

" Lege. Boman€nn legem et sicut ibi inveneri8 exinde /aciat, „ 

Notevole è ancora, che il concilio parisiense presieduto da Lodovico si 
riferì testualmente alla lex lustiniani imperatoris (Graziano — Deoretum, 
Pars n, o. XXIV, Q. 8, o. VI. — Qioliaro — Epist. Nov. 115, o. 15). Ve- 
dansi anche i seguenti capitolari (Boretius — Capit. Cap. ecclosiastìcum, 
a. 818-819, 9, pog. 277: — Constitutio Bomana, a. 824, 5, pag. 323. — Capi- 
tula Italica, 1, pag. 335 (Giuuako — Epist. Nov. VII, 7). 



guire le sorti dell'impero. È questa nella età di mezzo la 
grande foi-za assorbente, da cui tutto dipende, e che colla 
forza della tradizione gloriosa dell'antica Roma a sé collega 
tutto quello che dall' antichità proviene. Gli uomini del 
Medioevo scrivono, come l'impero dai Romani passò ai 
Greci, da questi ai Franchi, e per ultimo ai Germani, cosi 
le scuole subirono le stesse vicende. Giustiniano colla co- 
stituzione Pragmatica Sancito, n. 7, affidò le sue compi- 
lazioni lilla scuola di Berito, e a quelle delle urbes iinperiaks, 
che vale quanto dire a quelle di Roma e di Costantinopoli. 
Il concetto del rapporto fra impero e scuoia ha fondamento 
nel Corpus luris, e perciò nella età di mezzo diviene giu- 
ridico; l'impero soltanto può fondare scuole; e perfino agli 
ultimi del trecento sì discute calorosamente, se nelle città 
non r^ie, né imperiali si possa legittimamente insegnare'. 
Quindi, scrivevano i glossatori, in Bologna è lecito insegnare, 
perchè la città ricostruita da Teodosio è imperiale. Onde 
non può sorprendere il trovare nelle fonti espresso, che 
Carlo Magno coronato impei-alore conducesse seco da Roma 
Alcuino ed altri letterati che v'insegnavano, e che trasfe- 
risse lo Studio di Roma a Parigi *. Il fondatore del nuovo 
impero valevasi della sua prerogativa, e la scuola s^uiva 
l'impero. Fino ad oggi* è stato ritenuto che la scuola di 
Roma decadesse soltanto dopo Gregorio VII, e non neghiamo 



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- 27 - 

che qualche traccia di essa si trovi anch« in questa epoca ; 
ma probabilmente la decadenza di questo Studio comincia 
sotto Carlo MagnO; e ciò è notevolissimo per la storia della 
cultura nella Italia medioevale. 

Ma su quali prove fondiamo questa asserzione? Fra i 
molti ci-onisti dai quali abbiamo ricavata questa notizia, ri- 
cordiamo Martino Polono, cronista oggi troppo dimenticato, 
il quale attinse a fonti molto vetuste, e che riteniamo assai 
attendibile. Esso nel suo Chronicon scrive * ; 

Carolus Magnus studium de urbe Parisios 
transttdit, quod de Graecia illuc iranslatum 
fuci'at a Bomanis 

Lo stesso affermasi da Elinando (m. 1212), che di Cai*lo 
Magno scrive quasi colle stesse parole di Martino Polono*; 

qui et sapientiae studium de Roma Pari- 

sius transtulìtj quod illuc quondam a Graecia 
translatum fuerat a Bomanis, 

Un cronista francese del secolo XIV, Niccola Gilles, pa- \ 

rafrasa dal monaco Sangallense il racconto dei due monaci 



* Maktinus Polosus — Chronicon, lib. IV. 

^ Un racconto sopra ì grammatici che Carlo Magno tolse alla scuola 
di Roma, ma in gran parte leggendario è dato da Ademaro di Chabanne 
(Mon. Germ. Script. IV, p. 118. — Wattenbacii — Dent. OeschichtsqueUen. 
V. I, p. 144). Altre antiche fonti in questo proposito sono riferite da Dd- 
BouLAY (Op. cit. V. I, p. 96 seg., p. 110 e seg.). A queste si aggiunga il 
seguente passo del Momachus Enoolismensis ricordato già da Fittilo. (Ziir 
Gosch. d. Rochtswissonschaft an Anfange des Mittelalters. 1875, p. 27) ; 

" et dominus rex Carolus iterum a Roma artis grum- 

maticae et computaforiae magistroa aecum adduxit in Franciam 
et ubiqtie studium litterarum espandere iueait. „ 



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- 29- 

erano quindi i paesi per i quali Carlo curò in modo speciale 
il rifiorire dei buoni studi, ed ove naturalmente poteva sor- 
gere la leggenda che abbiam presa in esame. 

Inoltre era stato suo intendimentO; quello d* instituire tre 
scuole principali neV suo immenso stato, verosimilmente ad 
immagine di quello che era stato fatto nel romano impero, 
del quale ritenevasi legittimo successore. Questo concetto 
fu da lui espresso, ma non potè attuarlo, e non sappiamo 
il perchè. Intanto nell'anno 825 Lotario, inspirandosi alla 
idea di Carlo Magno, con un capitolare Olonense già ricor- 
dato fondava varie scuole in Italia, non volendo più che la 
povertà fosse scusa alla ignoranza *. E fra papa e imperatore 
in questo proposito doveva esservi un disegno concertato, 
poiché Eugenio II Tanno seguente (826) ordinava ai vescovi 
d' instituire scuole, e nominarvi insegnanti*. Se non che 
r idea di Carlo relativa alle tre scuole dell' impero tre anni 
dopo venne nuovamente raccolta dal sesto concilio pari- 
siense, tenuto nell'anno 829 per comando dell'imperatore 
Lodovico, e di Lotario: difatti i padri riuniti in concilio 
chiesero ai due principi che una volta cominciassero ad 
aver vita le tre principali scuole pubbliche, che Carlo Magno 
aveva divisato d' instituire. Ed è qui di somma importanza 
riferire la domanda rivolta dai padri del concilio, che ripor- 
tiamo testualmente; 

Similiter etiam ohnixe oc suppliciter vestrae 



* OzAKAM — Documenta inèdita pour servir à l'hist. litter. de Tltalie, 
p. 36-39. Non ò mancato anche nei tem\)i moderni chi ha voluto attribuire 
aUe scuole fondate cosi da Lotario V origine delle posteriori Università 
(Balbo — Sommario della storia d' Italia, p. 77). 

> Constit. Eugenii II in Mansi Condì. XIV, lOOS. Questo ordine ve- 
niva ripetuto poi anche da Leone IV nell'anno 868 (Ozanam — Doc. inéd. 
p. 86 segg. — GiKSEBBKCHT — Op. cit. p. 10 e segg. — Bockimobb — Die Ars 
dictandi u. d. Summae dictaminum ih Italien. p. 105 (Sitsungsber. d. 
Miinch. Akad. 1661). 



• • 



^ 



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vu*m^»vm vuK Wj^.t ta^ '*-*..!*/* »*>/$ U'j* — or 

v'i^'^ u *i^ /ii, -^vj* J-i-v, ri^'r:*: 'j^-r i'*r* ì^~rhr 

^ //&^;V> p<t^v> liei 'jr.^.^^i'j pir-^'o'., rjr, ^-<:ì^: "'j? Cario 
M;*;ir//; «^d i w^/i %vr>^rv:r: a-.^vrr'^ fx. .-:! : tre fr::^«i: 
r;^/'i;^i j/rr fe arti Dxrr^ ;, ò< F':;?-;^ </</Jv >^ lì: ,::r(irìl^oo 

il fcivor^; du? allora il diritto rofnjno ;:ol:'va ::^1 clero, a 
tUm^i^isi iU:\ qiiak* kr tre s^i^ole d -vevano ave-re vita effet- 
tiva, Qii^o^L'i iiittTfK'trazione vif-ne data fra gli altri scrittori 
(hil lUAitiv*, rlxil Middendorj) *, e dai Cironio', al quale 
iUt]ihUiUì(ì il paKso seguente; 

//<r;c Hummac. curae fuit Carolo Mof/no qui 



• U IliiTKHo (Rdffiono «li Stato, lib. I) uff<'rina chf Carlo Ma^no re- 
Miatli'/i In Kciioln di Hf)lo;?na, o fondò <|iiolI« di I*arijfi, o di Pavia. 

' MiiiitKNiMJUi* - Kpitftola dedicatoria, libri do O/Hc. Holiol. ~ Si ve- . 
daiio liiUMira pur Io lo/((ondario f.Mida/.ioni di imlddiclio principali scuoio 



i 



- 31 - 

non solum Scholas privatas haberi tam in Epir 
scopiis, qaam in Monasteriis voluit, cap. 3, Con- 
cilii Cahillon. Sed etiam Publicas et solemnes in 
tribus Imperii sui locis, ut refert Eginhartus 
in eius vita ^ Cuius vestigia secuti sunt filii eius 
Ludovicus et Lotharius in Concilio Parisiensi 
L 3, e. 12. Per publicas illas Scholas intelligi 
débent Scholac JJniversitatum, quas certis tantum 
locis stabilitas fuisse constai^ veluti Lutetiae in 
Gallia, Roniae, et Bononiae in Italia a Carolo 
Magno. 

Qui il Cironio sostituisce Roma a Pavia nella leggenda, 
ma abbiam visto precedentemente come appunto lo Studio 
di Roma decadde sotto i Carolingi. • 

Il Du-Boulay poi non ammette dubbi; secondo questo 
scrittore Carlo Magno ha certamente dato vita alle scuole 
parigina, pavese, e bolognese. Bisognava quindi anche dare 
una forma più concreta, e un aspetto di maggiore verosi- 
miglianza alla leggenda, e trovare un qualunque atto di 
fondazione. E il Du-Boulay appunto pretende di aver veduto 
in molte biblioteche della Germania questo atto, cui avrebbe 
alluso anche Alcuino nell'epistola XIII '. Questo preteso di- 
ploma sarebbe il seguente che riferiamo testualmente, non 



da pt^rte dei Carolingi i segnenti scrittori. Benato Cropin — Do Monast. I, 
tit. 2. — loHAK. FiLKFACUB — Lib. de sacra Episcopnm anthoritatCì o. 15, 
§ 2. — Papirio Massomio attribuisce a Carlo Magno le scuole di Parigi, di 
Pavia, e di Padova. (Iohan. Grangierius — Oratio prò restaarandis 
Bcholis, 1619). 

' CiROKio — In lib. V Decretai, tlt. 5, De Magistris. 

* Veramente in Eginardo non trovasi menzione di queste fatto; esso 
parla soltanto genericamente dell'amore di Carlo per gli studi, e per gli 
studiosi. (EiNHARDUs — Vita Caroli Imp. e. 21 e 25 — in Mon Qerm. Script. 
V. 2). 

« Du-Boulay — Op. oit. v. 1 p. 98, 159 e 161. 



persie -jKstinn exwi^ ibina. ~» So» ada 
fKiIe rx KODÌe. 9B. persie fimubin waaia 



-£jMi':.4tTi 



In >^M iniif £fx /> 




ffrós iamem mmt jnrrvhcn apr'imic mé^mtaeesL 

capar ««éw ^sc ar *jaTTT ?r— Ijxw-- 




Cbe qoestìo eoa sa oz. ^ìonisi. ^ :?rcc^ iii.Ta jimn^ e 
«falla JctfeteTr.rìi-v^ra ieìle escr»9EÙ:ci. e b^^ci rcnsiin 
fa raceoca -ia acìtcuici per trcTir :;cysa: tisttr xsne^ 
jii i i «mnrs£f <£ <!^]q ìtitrT^ che :k r*»ÌL::a ^ I TSS 
e Fazco S*»'. Fur^arìi. ■* t^ts ri sciiìL sui senza rffe- 
rits a scade ■iìter'.rav «^hiìziii è cìuar? die ^ zredesa 
tmifagìnra» ean^rg^v sa deìlo Stuixr rar!i;!iic. :ài £ ■^oeiR 
pavese e bcùigspse- ree ba SroÌLTyc:-:» stcrec* ze ha per 



TIFI ffl^ «. • a^ K>a, 
Seecui iinmiifii 



- 33 - 

gomentazione del Du-Bonlay circa la origine della Univer- 
sità di Parigi cade di per sé, se si comprenda a dovere il 
significato della parola Università ^ 

Ma anche per altre cause la leggenda trovò un terreno 
adatto per germogliare, e sviluppare. Prima di tutto soddis- 
faceva ad. una ambizione dei Bolognesi, i quali volevan dare 
vetuste tradizioni alla loro scuola. Inoltre è noto che il ri- 
sorgimento scientifico del diritto romano negli ultimi secoli 
del Medioevo fu favorito dalla gigantesca lotta fra papato 
ed impero. Difatti- il giure romano fu posto subito in aperto 
contrasto col diritto canonico. Il libellus di Pietro Grasso 
contro Gregorio VII*/ ci mostra, che sul diritto romano si 
fondò la parte imperiai per combattere i papi, anche in- 
nanzi r età di Irnerio. Si sa ancora quanto i papi ne osteg- 
giarono lo studio, perchè quel giure formava la base della 
supremazia universale deir impero. Quindi non è casuale, 
come bene osserva il Pitting^, che la scuola di Roma ca- 
desse sotto Gregorio VII, e che gli studi rifiorissero in Bo- 
logna. Irnerio, il quale dava nuòva vita agli studi sul diritto 
romano, era stato a servizio dell'impero^. Era perciò na- 
turalissimo, che si cercasse di ricollegare la origine dello 
Studio bolognese ad un atto principesco, poiché il privilegio 
di Federigo Barbarossa era stato concesso quando la scuola 
di Bologna era di già in fiore. Perciò le menti dovettero 
rivolgersi agli imperatori dell'antichità (Teodosio), instau- 



* Vedasi anche contro V opinione che fa derivare le Università dalla 
scuola palatina di Carlo Magno THistoiro letteraire della France, v. IV, 
p. 10, e ciò ohe ne scrive I'Ozanam — La civiltà cristiana presso i Franchi, 
Firenze, 1831, pag. 46S, 477. 

* FicKKH — Forschnngen z. Beichs — n. Bechtsgeschichte Italiens, 
v. 4 p. 103 e seg. 

* Grvinhut's Zeitschrift fiir das Privat — u. offentliche *Reoht der 
Qegenwart, 1875, P. II, p. 785. 

* Quindi con lui il diritto romano raggiungeva il massimo trionfo. 

3 



-u- 

ratori della vetusta tradizione imperiale, e ai Carolingi 
restauratori nell'occidente dell'antico impero. 

Adunque questa leggenda è sorta come tante altre di quel 
tempo in un ambiente molto propizio, per le cause cui 
finora abbiamo accennato, rivestendo di forma e di luce 
poetica dei fatti che noi dobbiamo indagare, e scoprire al 
disotto di questo velo poetico. Quando si formasse la leg- 
genda non lo sappiamo, ma probabilmente è coeva al for- 
marsi della tradizione teodosiana. Il Bartolo è la più antica 
testimonianza, ma esso di già ci rinvia ad altri più antichi. 
n fatto sta che nei documenti apocrifi della fondazione 
teodosiana si leggono sottoscrizioni di un testo carolingio. 

Ma quale è il significato della leggenda fin qui esposta ? 
L* entusiamo grande e nobile di Carlo Magno per gli studi 
comunicò loro un repentino splendore fra le tenebre di 
quella epoca, tanto da creare una specie di Rinascimento. 
La cultura che sotto di lui s'innalzava con nuovo vigore 
formò il substrato della cultura del tempo susseguente. 
Quindi l'essere Carlo riguardato come il fondatore delle 
scuole di Parigi, e di Bologna, i centri della scienza me- 
dioevale, significava che egli era l'iniziatore di un nuovo 
periodo di cultura*. 

Ma nel fondo della leggenda rintracciamo un' altra verità, 
ed un'altro suo significato. Essa ci dimostra, che tanto nei 
tempi del Bartolo, quanto neir età anteriore era convinzione 
radicata e profonda, che la scuola di Bologna risalisse ad 
una alta antichità. Essa ci prova altresì, come nella co- 
scienza medioevale viveva la persuasione, che lo splendore 
raggiunto nella età di Irnerio non era apparso ad un tratto 
fra le tenebre; che la scintilla donde poi divampò tanta 
luce si alimentava nelle tradizioni dell'antichità, e nella 

* Wattesbacii — Op. cit. V. 1 p. 150. 



- 35 - 

rifioritura di studi conseguita dai Carolingi. Teodosio; e 
Carlo Magno significavano quindi in questa leggenda connes- 
sione colle antiche fonti del sapere. In conclusione lo stesso 
Medioevo mostra la coscienza della continuità di tradizioni 
scientifiche, dalla remota antichità allo Studio di Bologna. 

Quale adunque fra gli antichi racconti sull' origine dello 
Studio bolognese, che in principio di questo nostro saggio 
storico abbiamo esposti, sembra più meritevole di fede? 

Crediamo colla maggior parte degli storici del diritto, 
che sia da accettarsi il racconto delFOdofredo, purché 
questo sia inteso colle necessarie cautele, e senza dargli una 
troppo stretta interpetrazione. In vari luoghi esso parla del 
sorgere di questa scuola \ ma il più conosciuto passo delle 
sue opere in questo proposito è il seguente*, e che nel 
modo seguente viene comunemente riferito dagli storici del 
diritto ; 

Debetis sciro, studium fuit primo Romae ; 
postea propter bella quae fuerunt in Marchia 
destructum est studium, tunc in Italia secundum 
locum obtinebat Pentapelis quae dieta Ravenna 

postea postmodum fuit translatum studium ad 

eivitatem islam 

Egualmente importanti, sebbene meno espliciti, e non 
considerati attentamente finora dagli storici sono due passi 
che illustrano quello delFOdofredo: uno del Fillio, l'altro 
contenuto nella Glossa Accursiana. Dicemmo qualmente 
importanti, poiché più vetusti, giacché l'uno appartiene ad 



» Odofbedo — Com. in Dig. 1. ius civile. 6 Dig. de inst. et iure. — 
Com. in Dig. Nov. initio. — Com. in Cod. Anth. Qui ree. Cod. de SS. Eccl. 
" Odofrkdo — Com. in Dig. Infor. Ad log. Falc. Quaerebatur otc. 



- « - 

lOM} da [irinu '/yjessdohf e Tal'Jt) profaabLmecie daFAc- 
coTtio fi'f- ^;/ j ili of^Erre di a:*ti:h; gL^rLrtL Levo i due pas^ 
ai q'jaJi a . A^au^ji 

Faxio — Somma triuoi Utrommy L 11, tiL IS, 
De Stuliii. (US. Vaticano, 2313, 373*>. 
Clio/ imptrium modemis temporSms sei ss u ram 
B^ru^rit, isUque civitaUs due fUoma^ et Camstam^ 
iinoifolim) dùtiìinationem perdiderini, eepenmt 
tura quotis heo tradì et Begonie, maxime, gmt 
legalium studiorum monarchiam tcnuit^ 

Glossa Acairstana — Rubr. v. quemadmodum 

\)\^. Inf. XXIV, 3, sol. matrìm. 

Tertio quaero, quare iste Ifber nominatwr In- 
fortintum? Responde, quia cum Romae esset 
studium destruciuw, et Bononiae inoleret, eius 
reeuperatione facta liavennae, cum esset amissum 
iuSf est redditum forte 

Questi antichi giureconsulti adunque ci ofirono una chiara 
confeiina del racconto odofrediano: se non che tutti questi 
passi non debbono essere interpetrati alla lettera, in modo 
da ritenere, che i tre Studi di Roma, di Ravenna, e di Bo- 
logna si succedessero cronologicamente. Piuttosto deve in- 
tendersi questo racconto nel senso, che quelle tre scuole 
successivamente tennero il primato. 

Finora è stata generalmente accolta l'opinione, che la 
scuola di Roma decadesse subito dopo Gi*egorio VII, che a 



I K notevole clie qroBto passo trovasi letteralmente riprodotto poi da 
AxoxB nella Snmma in XI lib. Codicis, De Etndiis liberalibns urb. Bom. 
ot Constant, n. 3. 



- 37 - 

principio dei mille cominciasse a fiorire quella ravennate, 
e che alla fine del secolo XI, o al principio del secolo XII 
avesse origine la bolognese. Pure crediamo che questa con- 
clusione debba essei-e alquanto rettificata, e così modificata 
r interpetrazione del passo dell' Odofredo. 

Che lo Studio di Roma andasse spengendosi dopo Gre- 
gorio VII è certo, ma crediamo anche molto verosimile per 
le testimonianze superiormente addotte, che la vera deca- 
denza di quella scuola risalga ai Carolingi, i quali ne tolsero 
i maestri migliori. Ma le espressioni di Odofredo e di Fillio 
colle quali accennano alle cause della caduta delle scuole di 
Roma alludono o no all'epoca carolingia? L'espressioni sono 
€ propter bella quae fuerunt in Marchia », « Cum im- 
perium modernis temporibus scissuram senserit ». Certa- 
mente questa seconda pare che accenni al ristabilimento 
dell'impero d'Occidente avvenuto sotto i Carolingi, per cui 
essendo spostata la sede dell'impero, doveva essere cam- 
biata anche la sede della scuola. Quanto alla prima espres- 
sione proponiamo con ogni riserva la seguente interpetrazione, 
che cioè la Marchia non sia Roma e le sue vicinanze, come 
dai più viene inteso *, ma piuttosto una provincia di confine, 
secondo l'originario significato della parola Mark nell'an- 
tico tedesco. Quindi può intendersi, che il giureconsulto 
alludesse, non alle vicende di Roma negli anni 1063, o 1064, 
1084, come tutti pensano col Pitting, ma alla guerra che 
si combattè ài confini d'Italia tra Franchi e Langobardi, 
dopo la quale venne ricostituito l'impero. In conclusione 
la scuola di Roma sarebbe decaduta sotto i Carolingi, ed 
a\Tebbe condotta una vita stentata fino a Gregorio VH. 
Difatti Carlo Magno le tolse i suoi migliori maestri. Frat- 



* FiTTiRo — Z. Gesch. d. BechtewisB. im Mittelalt. p. ^4. Ciò porte- 
rebbe tìlÌQ lotte che vi si agitarono dopo la metà del secolo XI. 



tanto sotto CaiVj Magno la =mola raTennate sanrbbe sorta 
a fÀu fmai': spìffnàoPf. Qo-^ia ipo*.e$Ì è corAimata Jal 
dtato [f<t.^-~o di Olofivlo, quando ~i e-aminì bella sua ìo- 
tcffrila, e ooa come Tiene mutilato dagli =tDfid. 

Ovwhan) — Coro, in Dig- lot ad leg- Pale. Quae- 
rdiatar etc 

sludtHm fuU primo Romae, posteti proptfr 

bella quae fuerant in Marchia, deslnéctum fsi 
studium: fune in Italia sfcundum locum obfi- 
nehat Pcntapolìs, quae dieta Rarntna posila, 
onde (tAij Carolus fUil pctìes suos, tt ili est tv- 

atamenlum cius, undc idi coepit esse studium — 

Post mortem Caroli, civitas illa coUnpsa est, 
postmodum fuit translatum studium ad ciritaiem 
iiilam, cum liliri fuerunt portati 

La scuola ravennatt; esisteva anche ìn antichi tempi, 
come ce ne danno notizia per il secolo H Venanzio For- 
tunato ', e Cassiodoro *. Anche alia fine del secolo VII aveva 
qualche grammatico di molto nome ', poiché nella Ravenna 
bizantina contÌiiua%-an gli studi *. In un papiro pubblicato 
dal Slarini è mentovalo il Primicerius Scliolae Forensium 
Civitatis lìavcnnalis *. Saccwluti gli arcivescovi agli esarchi, 



HWU — Do geit. Ijing. lib. Ili, i«p. 13. 

• Cmiodobo - Viiriaa, IX, lì. Vudiiii anche Siiiosm Ar. 
tlojjio NarboD. cntm. XXIII. ver». Oli segg. 

' Bi-Hcriplnm Hunoriì SoiiUititi contra epistolaB exhort 
w - in M«mi,f,..!i - Anftli'ctn, v. I. p. 3>1 o b-j. - K.hkix< 
Ari dicUnrli a. dio SniDmfto .lictnmiunm in Italien, p. lUI 
d. k. Aknil. r. Munchan, 1%1). 

• PrrTii«i — Z. lii'Kt:]!. il. Reclitaniss. im Mi>i.-ln1t. p. 24. 



-so- 
lo storico Agnello mostra colla sua cronaca; che ancora si 
studiava in Ravenna la grammatica *. Inoltre TOzanam ha 
dimostrato, che i diplomi ravennati dalFanno 984 al 1036 
conservano notizie di maestri di scuola * ; è certo insomma 
che tale scuola fosse sempre in vita nel secolo XI, come 
ne sono prova le opere di S. Pier Damiano ^, e il noto Li- 
bcllus di Pietro Ci-asso^. 

Ora rOdofredo col riferito passo ricondurrebbe il fiorire 
dello Studio ravennate sotto Carlo Magno ^, quando sarebbe 
avvenuta la decadenza della scuola di Roma. Il racconto 
odofrediano quindi si collega alla leggenda circa Y influenza 
di Carlo Magno sulla fondazione delle scuole, e conferma 
l'opinione da noi espressa che i bella quae fuerunt in 
Marchia significhino la lotta fra Langobardi e Franchi, e 
che l'espressione ctim imperium modernis temporibus scis- 
suram senserit si riferisca al ripristinamento dell'impero di 
Occidente dovuto ai Carolingi. 

Quanto alla Studio bolognese, sembra che anche Odo- 
fredo confermi la leggenda carolingia, poiché pare che ac- 
cenni a questo, che lo Studio di Bologna, succedendo a 
quello di Ravenna che il giurista dice decaduto dopo la 



» Agnello — Lib. Pontif. — in Muratori — Soript. v. II, p. 1, 151 etc. 
Vita S. Theodori, cap. II, 308. 

« Fantuzxi — Monum. Baven. I, 215, a. 934. — I, 229, a. 1003. — II, 60, 
a. 1023. - I, 69, a. 1088. ' 

* Petrus Damiakus — Opusc. XLII, o. 2. 

* Vedansi anche le seguenti memorie sallo Stadio Bavennate. Tar- 
LAZZI — Scuole del diritto romano in Bavenna e Bologna (Atti e Mem. 
della Deput. di Sto. Pat. per la prov. di Bomagna, Serie III, v. 4, p. 29). 
C. Bicci — Origini dello Studio Bavennate (ibid. t. I, p. 4 ). 

' In una recente nota il Conrat (Zum Asliburnhamer Bochtsbuch. in 
Zeits. d. Sav. Stift. f. B. O. P. VIII, f. 1, p. 283) prendendo per appoggio 
il luogo citato dall' Odofrodo manifestamente intonde a combatter l'idea 
della esistenza della scuola ravennate dopo Carlo Magno. Con questo 
contradice al principio da lui stesso già formulato, che al racconto odo- 
frediano non è da prestar fedo alcuna (Epit. Exact. Beg. p. CCLXXIV). 



— 40 - 

morte di Carlo Magno, sorgere sotto i Caroliogi. La scuola 
poi del diritto, secondo lo stesso Odofredo, avrebbe ottenuto 
splendore da Imerìo iUuminator sdeniiae nostrae. 

Se questa, come ci sembra, è la vera narrazione odofre- 
diana, ha ricevuta qualdie conferma dai recenti studi, poiché 
oggi si fa risalire lo Studio bolognese all'ultimo terzo del 
secolo XI, sebbene si creda che la scuola ravennate esistesse 
ancora nel secolo XI ^ 

Dal fin qui esposto ci pare sia da dedursi, che le tre 
ricordate scuole non ebbero una esatta successione crono- 
logica; piuttosto la decadenza dell'una s^nò il fiorire del- 
l'altra, ed in questo senso devesi interpetrare il racconto 
dell*Odo&edo. Di più sembra che Odofredo accenni ad una 
origine dello Studio bolognese fiix antica di quello che fin 
qui si è creduto. 

Comunque la cosa sia, la testimonianza odofìrediana è 
appoggiata da quelle del Fillio, e dell'Accursio, e deve essere 
riguardata come il punto di partenza per la questione del- 
l'origine dello Studio di Bologna. Resta ora a vedersi quale 
significato ha questa testimonianza rispetto a quel centro di 
cultura, e se nei tempi anteriori ad Imerio realmente in 
Bologna si trovano traccie di scuole. 

1 Bicci — I primordi deUo Stadio bolognese, p. 38. 




CAPITOLO IL 

Vetuste traccie di uno Studio in Bologna, 
e di una scienza giuridica bolognese anteriore ad Irnerìo. 



Sebbene il racconto dell* Odofredo abbia uno stretto rap- 
porto colla leggenda sopra esposta, la quale collega il nome 
dei Carolingi al sorgere dello Studio bolognese, pur tuttavia 
non si deve accettare quella testimonianza, allo stato attuale 
degli studi storici, che con certe limitazioni. Essa indica la 
persuasione nei vecchi giuristi dell* alta antichità di quella 
scuola, e questa convinzione non mancava di un solido 
fondamento, poiché in primo luogo si conservano memorie 
di scuole bolognesi grammaticali, le quali giungono fino al 
principio del secolo XI, in secondo luogo anche assai avanti 
Irnerio si hanno indizi di una elaborazione scientifica del 
diritto romano in Bologna. 

Quanto al primo punto osserviamo, che anche dai noti 
passi odofrediani i quali ci parlano del primo volgersi d' Ir- 
nerio alla scienza del diritto apparisce, come una scuola 
grammaticale esisteva già in Bologna avanti Irnerio, poiché 



— u — 

yx^jcj'^ A irf'jJÓA f» S. 0^i> il AfqiJ, pei TesoTio ia 
p^*rk iil I«/i> ài 1070, Della fcii:ja porinezu a recò a 
boùo^ia per ogcl^óét ì 5Q« 5l-:>i-. C^ilni ar&famo oca 
premi erìdefile. due andie a pnaópio del deccio XI ìq qoefia 
cstU TI €ta osa 5C[K>la, eoe: noU da attirare sooìuì aocfae 
da loafaiK prorinde. 

Xoo (aerónio ralere in questo proporlo ^i indìzi die 3 
Sarti trae dal Ut^sr àidtamimmm edito da Petz' per Tesi- 
Menza dì oo antico Stadio in Boìogna, perdiè mentre a 
tempo dd Sarti si crederà cbe qi^eCa opera fose dorata 
a S. BennoDe re^eoro di 3febsen, o^ dai più autoremoli 
stmd quel ]jt>ro si attrìbaisce a incerto bolognese die lo 
compose non prima dd 1119^ Difattì questo Ztier dicto- 
minum fkarda Enrico V, e papa Callisto, 3 qoale cominriò 
a pontificare nd ricordato anno 1119, e Bennone era già 
morto nd 1106». 

Inrece giora ricordare a compiemenlo deQe notìzie supe^ 
rìormente esposte, cbe in Bologna enjx) in tempi remoti 
prese in gran cura le scuole; lo mostra il latto dtato dal 
Sarti ^, cbe Lamberto vescovo di Bologna nel 1065 fece 



* OvorwKiM» ~ Com. in Anth. Qai res. Cod. de SS. EccL — Com. in 
Vig* Y*st, las eirile. JHg, de inst. et inre. 

' ActA SS. Inn. ▼. 1, p. 229 ex Miss. Aqnensi. « Ab ineunte i^tnr «etaie 
Onìdo memoratns, dam moribns honestis a nobilissimis et grarissimis 
eios parentibas institneretnr ; atroqae brevi tempore orbatos. nt erat 
▼irtntis et canctitatis aemnlator, patrimonialibos qmbasonmqne tutori 
simal ae nntritio commendatis, hisqae nna ac patria relictis stadiorom 
caosa Bononiam contendit ». 

* Prrz — Codex diplomatico-historico-epistolaris in Thesanri aneodo- 
toram, P. I, col. "ML 

* BorsnoKs — Ueber formelbticher vom dreizehnten bis znm sechs- 
zebntcn lahrhundert. p. 40 nag. nota 6i, p. 141. 

» Oams — Bories cpiscopomm, p. 291. 

* Hauti — Do dar. Arch. Bonon. Prof. v. I, P. I, pog. 3. Esso cita il 
documento relativo come esistente ncirArcli. capit. di Bologna, fase. I, 



— 43 — 
donazione di alcuni fondi per migliorare le condizioni della 
scuola della cattedrale, affinchè gli ecclesiastici coltivassero 
con frutto lo studio delle lettere. 

Quindi le tradizioni, e la testimonianza dell' Odofredo le 
quali accennano ad una scuola vetusta che esistè in Bol(^a 
hanno un serio fondamento; e si deve concludere che una 
scuola grammaticale vi fioriva anche a principio del se- 
colo XI ', donde poi si distaccò la scienza del giure affer- 
mando la sua indipendenza dalla grammatica, colla quale 
aveva condotta una vita oscura per lungo tempo *. 

Volgendoci ora alla scienza del diritto, vi sono nelle opere 
dei glossatori traccie di una scienza giuridica bolc^nese an- 
teriore ad Irnerio? Quali e qnanti vestigi ne [ 
Quali sono le testimonianze che se ne conservano? 



a. II. Questo doonmento 6 pubbbcato in Savioli — Auoali Bolognogi, v. 2, 

p, 110 BCg. 

1 Lo SCAHABELU ( CoBtì tni [oD i . discipline, e riforme deU'antìco Stadio 
Bolognese, 1)^0, p. ^>) nelt' indagar le origini dello Studio di Bologna 
confondendo le varie età, fa di Qaufrido un predecessore d' Irnerio nel- 
l'i csegnamento della grammatica. Esso inoltro (p. IT) riproduce i vecchi 

nerio, la cui glosso Irnerio ateaso avrebbe aottoaoritte. 

pertanto eonola grammaticale 

gran flore ncoanto la scuola di 

e nel secolo XII. ai deaume anche dal segnente passo delle 

!nndi di Ugo da Bologna, scritte a principio del secolo XII. 

- Qnellen z. bayerisohen u. deutsohen Gesoh. P. IX, fase. 1, 



In questo esemplare di nna lettera di ano scolaro al padre sta la prova, 
che a principio del secolo XII,. Bologna era famof» tanto per gli itndi 
del diritto, qnanta per lo studio della filosofia, della ara dictandt, e in 
generale delle artes libf ratea. «Inosta tradizione lia importanti acgaact in 
Bologna in Onufredo dì Vìncsuuf, e in Buoncompagno da Firanso. Il 
Eocliingor noi libro citato rìooriln vari trattati di Ara ilictan-U dovati 
alla scuola di Bulugna. 



- 14 — 

Anzi tutto è importante riferire ciò che scrìve il Diplo- 
vatacdo nella vita d'Irnerio'; 

Hymerius excelleniissimus legum Dodor, et 
seientiae ìegaìis illuminaior, quasdam noiuìas in 

iure civili composuit Traciu eiiam iemporis 1 

legcs docdHintur etiam Bononiae 



Adunque secondo questo autorevole storico Iraerio racco- 
glieva tradizioni già avviale^ e dirigeva una attività scien- 
tifica che si era manifestata nella città. Ma si hanno in 
appoggio di ciò anche più antiche testimonianze, che rin- 
tracciamo perfino nelle opere bolognesi del periodo imeriano. 
Peraltro avanti di procedere innanzi, è necessario fare 
osservare, che costantemente in quelle opere, allorché s'in- 
tende di riferire opinioni di giuristi non bolognesi, essi sono 
indicati col nome della loro patria. Così troviamo scritto 
nelle Dissensioncs, nella Glossa Accursiana, e altrove, e ut 
dicit Gualcosius Papiensis, ut dicunt Papienses, ut dicunt 
Beneventani^ ut dicunt Pisani ». È una conferma eloquente 
di questo il seguente passo di Roffredo, poco osservato 
fin qui*; 

Et sic legista^e Romani non derideant legistas 
Longobardos, qui dicunt 

Ed aggiungiamo a questo il seguente passo del Bellaperlica', 
non meno importante del primo; 

Audivi setnei valentem hominem facientem mo- 

* DiPLovATAcrio — voi. Ili, 9 19 in Saviosy — Op. cit. v. 3, p. 
2 BoFKRRDo — Traci, iud. ord. De act. in fact. P. Ili, n. 6. 

* Brllai'f.ktica — Com. in Di^. L. 49. Dig. XLV, l. 







-45 - 

neias, de casu legum concessum est priviUgium, 
crt4ce signatis, ut non teneatur satisfare de debito, 
nisi infra triennium: Pone ergOj quidam erme 
signatus dcdit fideitissorem, nunquid prodest istud 
privilegium, ut non constittmtur in mora? In 
quaestione ista reperitur duplex senteniia: una 
est Lunibardorum, alia est Modernorum 

Ognuno intenderà facilmente quanto questi passi avvalo- 
rino la nostra affermazione: peraltro crediamo opportuno 
di accennare fin d'ora^ che essi hanno alta importanza 
anche considerati da un altro punto di vista, cioè perchè 
mostrano i legisti bolognesi in rapporto con quelli di Pavia 
ossia con una scienza giuridica antecedente, e raffor- 
zano altre osservazioni che esporremo in seguito. Dal fin 
qui detto resulta, che dove in una opera bolognese non 
troviamo ricordata Vorigine di un legista, deve presumersi che 
si tratti di un dottore appartenente allo Studio di Bologna. 

Ciò premesso, portiamo alcune prove dell'esistenza di 
una elaborazione scientifica bolognese anteriore ad Irnerio \ 
Gioverà qui riferire anche i seguenti passi che conservano 
traccie di quella elaborazione, sebbene sieno già conosciuti 
dagli storici del diritto; 

GÌ. d' Irnerio L. 8, God. de iur. et facti ign. (1, 18) 
MS. Parig. 4523, 4517. 

y. — Sed quidam dicunt pariter haheri 

scientem et ignorantem ius sive factum *. 



* Avvertiamo il lettore che anche per i seguenti capitoli abbiamo 
fatto nso di duo edizioni della Qlossa Accnrsiana, cioè di quelle di Ve- 
nezia degli anni 1589 e 1621. 

« Saviqxy — Stor. del Dir. Bom. nel Medioevo, v. 8, p. 377. Glosse 
d^ Irnerio al Codice. 

FiTTiKO — luristische Sohriften d. fruheren Mittelalters. p. Ili 



S^ iatn wj.Jjfj ai,u,'-i /a.*M 'rf. — Ir. 

fi loa».- 

' f,fj~* di Mar'-.'/o. i Coi IH. 31. «fe pel. taer. 

V(;tefe= ntun {jf^Effieptorte di.ftiaoI fiàod 

M »««iM<fa parte Ii^^u dt bomae fiàri iiaiatmr. 
qmid n^guaqmam admittenàtim ttf. Yr. * 

Oujnmjn — OoDL in D^. L. iu= cÌTÌIe. EHg. de 

iu=L et iure. 

^idam dominus Pfpo campii awioritaU tua 
Ugfrt: m Uyibtu, tamen qiucquid ftterit dt scientia 
sua nuBìus nominU fuH. 



Azf» — Ciò. in Dig. fMS. di Bomber^ D. 16). 
L. 3, S '-ÌH. Dìg. do orig. ìur. r. cuìustanM» 
«rrìptuni iiullum exlat 

Sic in domino peppo. As. ' 

Ha a questi passi già noti ne possiamo aggiui^re motti 
alili sfuggiti alla diligenza degli storici, e che sono prove 
eloquenti di quanto' intendiamo dimostrare. 

VA anzi tutto giova osservare, come anche questa scienza 
giuridica lx>Iognese primitiva, la quale dovette spìt^are la 
sua attività innanzi Irnerio, possedeva già uaa stabilita le- 
zione dei testi. Difatti più e più volte nei manoscritti con- 
iL-nenti antiche glosse che si riferiscono alla critica delle fonti. 



-47 - 

tioviamo ricordata come avente molta autorità una antiqua 
litera in contrapposto alla lezione dei testi seguita da Pillio^ 
da Piacentino, da Rogerio, da UgolinO; e da altri fra i più 
antichi glossatori dopo Irnerio. Nei seguenti passi abbiamo 
notevoli traccie di questa antica lezione delle fonti * ; 

Big, Vet. L. 6, % 1, De capite minutis, 4, 5. 
Fior, lege lata — Vulg. relegati. 

AccuRsius — Antiqua litera dicit relegati 

sed Py. litera est lege lata. 

Big. Nov. L. 20, § 16, de 0. K K 39, 1. — 
Fior, hoc interdictum etiam post annum — Vulg. 
hoc int. cessai post annum. 

MS. Parig. 4455 cessat. 

HuGOLLNi — Glossa. MS. Parig. 4455, sic est 
antiqua litera sed py. non est cessat. 

Big. Nov. L. 8 de cess. hm%. 42, 3. Fior, e 
Vulg. audiri non debet, 

MS. Barnb. B. I, 7, auAiri non debet. — 
Glossa marg. p. non. 

MS. Banìb. B. I, 8, audiri non debet. — 
Glossa marg. py. non — vetus littera est non et 
melior. B(ogerius). 

Anche se non è verosimile, né pensabile che Bologna da 
per sé innanzi Irnerio avesse avuto tanto spazio di tempo, 
e tanta dottrina, da potere stabilire una completa lezione 
delle fonti, pure é importante anche il semplice fatto, che 
in quel tempo si avesse già una propria redazione in parte 



» Saviokt - Op. cit. V. 3, p. 314, 344, 363. 



-48 - 

diversa da quella dei glossatori e che i glossatori perfezio- 
narono. In questa età primitiva sarà stato raccolto il lavoro 
critico del quale si hanno testimonianze anche nel secolo X, 
come abbiamo altrove osservato *, e sarà stato migliorato, 

e accresciuto. 

ji 

E un fatto certo peraltro che esistono manoscritti del 
secolo XI; ove apparisce la litera hononiensis. 

Di non minore importanza è l'esaminare i ricordi della 
operosità scientifica di questa vetusta scienza bolognese rap- 
porto alla interpetrazione dei testi, per scorgere se a buon 
diritto possiamo pai'lare di una scienza bolognese pre-irne- 
riana, e per scoprire i suoi più notevoli caratteri. 

Anzi tutto si osservi, come l'espressione odofrediana* 
iìluminaior scientiae nostrae di proposito d'Irnerio non si- 
gnifica, che queir interpetre fosse il primo a coltivare il 
diritto romano, ma che Irnerio desse alla scuola vero splen- 
dore, e carattere di stabilità. Quella espressione non esclude, 
anzi suppone una scienza giuridica bolognese più antica. 

Giovanni Bassiano nella introduzione alla Somma delle 
Novelle Giustinianee ^ ha il passo seguente, nd quale son 
ricordati degli studiosi già conosciuti da Irnerio; 

Huius autem libri fuit auctor D. lustinianus 
sicut ex praefatis concordantiis pafet, et sic hodie 
totus mundus ohservat, et praedicat ubique. Unde 
est argumentum ab opinione vel ab quctoritate, 
quia sic iudicant plures sapientes — licet a qui- 



' L. CiiiArPELH — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. — (Mem. 
della R. Accademia di Scienza di Torino, 18S5), p. 12. 

L. Cimpi'KLi^i — Niiovo esame del manoscritto pistoiese al Codice 
Giustinianeo. Roma, 18S3, prefaz. 

* Odofhkdo — Com. in Di^. Vet. lus civile 6, De iust. et iure. 

« Vedasi l'edizione di Venezia del 1499, fol. 262. 



-49 - 

busdam temere sibi blandientibus aliquando con- 
trarium non solum dictum sed etiam scriptum 
fuerit, qtwd scilicet a monacho vel ah alio scriptum 
fuerit ut ait Hyrnerius. 

È qui Irnerio stesso che parla, e che ci indica un ante- 
riore periodo di operosità scientifica sulle fonti del diritto 
romano. Esso accenna tanto ad insegnanti, quanto a scrittori 
(non solum dictum sed etiam scriptum fuerit) : quindi ad 
un vero fiorire di antichi studi ^ Si tratta qui di una 
importante controversia della scuola, perchè sembra che 
alcuni l^isti precedenti ad Irnerio volessero rifiutare TAu- 
tentico di fronte all'Epitome di Giuliano, una delle fonti 
principalmente usate nelle scuole anteriori alla bolognese. 

Nei seguenti manoscritti (MS. Met. 7. — MS. Bamberg. 
D. I, 7. — MS. Bamberg. D. 1, 9)* alla legge 51, § I. 
Dig. XLII, 1, de re. iud. è apposta la glossa, che riprodu- 
ciamo parzialmente; 

Guarncrius vero aliud sentii, eiusqm sen- 

tentinm defendunt glausulae interliniales. 

Queste chiose interlir\eari, come tali indicano la loro ve- 



1 A proposito del riferito passo del Bassiano, e della indagine della 
quale ci occupiamo, è importante ricordare, che trovandosi Irnerio nella 
discussione di una questione fu posto in imbarazzo da un suo avversario, 
il quale citò un passo dell'Autentico. Pare che Irnerio non conoscesse 
ancora questa fonte, e che per liberarsi dalle argomentazioni dell'avver- 
sario in qualche modo, gettasse dubbi sulla autenticità di quel libro, ohe 
poi esso pure accettò (Odofrkdo — Com. in Cod. Const. Cordi). Adunque 
Irnerio sorgeva in mezzo ad una fioritura di studi giuridici ; trovava 
avversari competenti nello discussioni di diritto, i quali recavano fuori 
testi a lui stesso sconosciuti. Questo fatto ci sembra eloquente conferma 
di quanto abbiamo detto circa gli studi giuridici in Bologna avanti il 
grande glossatore. 

* Saviosv — Op. cit. v. 3, p. 375. 



tisbÉ, «d mStetAeniaM ìorooo ccilnate ekj teslo inaiai 
ad Imox^ dmdod ooà ìnUzio di un &z.ato laiuro sóen- 
tific» br..dcf3X«e'. Aitàjt: ì quUTO famoa dottivi <fi Boioena 
|Mi e («u Totle rieocdmo oelìe loco gkaf aHiì mkipetn, 
« dnasslcri: e da posano esoe qoEfti fndoH dodom 
menzamali eoo Immo *, se noo paréti ì quali prepaianno 
lo tfkt^on 4e& eoa aoiola? C^ «an^ioodaDO perfe(- 
taneole ai t«£ere» p meee pt o ns drila gkesa sopca riconlata 
di Eurieo di Baila. A tutto questo sem mirabilnieQLe dì 
eoofenna il seguente pOso tratto dalle opere di Roffredo 
beneTeolaiio '; 

Vemm qitùt im kySm$ nostris fit fmrlmm sme 
aUpa iMidabiU, et opes H gìotstu quas fixenml 
dodores antiqui mortili iam mnltis retro tempo- 
ribus, miviifef Doetoretet Domimi sdri appnpriant 
et adteribmU ut eoiueqìiantur Imtdem seholarium, 
gìùriam omnem et favorem 

E si ponga mente relatiTameote a questo passo, che 
Roffredo scriveva nel 12)5, e che in questo luogo oHitrappo- 
neva al Fillio i dodores antiqui: fjuindi riTerendosi a tempi 
molto antichi (muUis reh-o temporOtus), ci dà prova di una 



■ 8*bb«na il licnificato lattarsle dellk MpreHione ■ fiut itnttntiam 
d^tHdunt glaoinlae interlinialM . non coTTispondB mllA iiitetpat''>*''>ii° 
eh* diama di qDBito passo, poiché Tarebba nascere il dubbio che le • glsD- 
saUe • siano poiteriorl ad Iruerio, pare non recediamo d&lla nostra opi- 
nione. Ci sembra iudioara l'alta Tstnatà delle gloase, non tanto la loro 
qnallth d'interlineari, qnanto l'sisere glasie anonime. Del reito devo 
oonsideiarsi cbe il latino dei vecchi giuristi non corrisponde al vero 
pregio intrinseco deUe opere loro. 

■ Sina» -~ Op. cit. T. B, p. B%. Olosse di Bnlgaro, dd. ■il, 29. 

Glosse di Hartino, n. SS, 9. 
Olosse di Dgo, nn. S, 10. 

■ Borntmo — Qoaastiones sabbatinae, proem. 



- 51 - 

ragguardevole fioritura di studi giuridici che antecedette i 
primi glossatori della scuola irneriana. Resulta perciò ad 
evidenza l'esistenza in Bologna di una antica tradizione 
scientifica. 

Ma vi ha ancom di più; altre opere ci soccorrono in 
questa indagine, le quali ci lasciano intravedere questo pe- 
riodo vetusto di operosità scientifica. Difatti in Iacopo di 
Ardizzone * troviamo il seguente passo, che dimostra avere 
Irnerio trattata una questione in materia di diritto succes- 
soriO; da lungo tempo discussa; 

et ad hoc possunt esse proxima argumenta 

Bui. et Ir. circa hanc qttaestùmem dicunt in qua- 
dam quaestione veteri, quod filius potest repudiare 
haereditatem et feudum retinere, cum feudum est^ 
avitum, vei proavitum, vel paternum. 

Inoltre nelle Dissensiones Dominorum * in confronto delle 
opinioni degli antichi glossatori conosciuti, quali Bulgaro e 
Martino, troviamo deplorati alcuni antiqtws errores. La col- 
lezione del codice Chigiano (§ 85) dopo aver riferiti i pareri 
di Martino, di Alberico e di altri (Quidam — alit) aggiunge, 

et ad hoc pertinet notula antiqua ibi posita, 

quae sic incipit: « cum libertas etc. » 

Trattasi adunque di una chiosa antica a confronto del- 
l' età di Martino, non dimenticata neppure durante lo splen- 
dore di Bologna. Molti altri vecchi giuristi riferiscono opinioni 
dei doctorcs antiqui, che contrappongono a quelle dei più 



» Iacopo D'AiiDizr.osE — Summa in usibus feudorum, P. Ili, cap. 137. 
* Dissonsionos Dominorum etc. Ed. Hanoi, p. 468. 



- 5^ - 

antichi discepoli d' Irnerio. Tra un numero infinito di prove 
che potreirimo citare, si veda il i)asso qui citato del Bella- 
pertica, il quale è molto significativo (Bellapertica — Com. 
in Dig. XLin, tit 3. Quor. legat. § Quia autem, n. 4): del 
resto anche Roflfredo ha frequenti ricordi dei doctores an- 
tiqui *. Inoltre è degno di osservazione questo fatto, che, 
percorrendo le opere dei. vecchi commentatori, s'incontrano 
spesso delle glosse grammaticali nelle quali spira un' aura di 
antico, e che non sono riprodotte neUa Glossa d*Accui*sio. Esse 
attestano quindi tanto l'antichità della scienza bolognese, 
quanto il suo intimo valore scientifico anche nelle prime età. 

Se non che i materiali più abbondanti ci sono offerti 
dalla Glossa d'Accursio, cosi poco esplorata fino ad oggi, 
sebbene contenga tanti pregevoli elementi di ricerca per 
questo periodo storico. In essa si manifesta, oltre lo splen- 
dore scientifico dell'età dei glossatori, un pallido riflesso di 
una luce ancor più lontana, che deve attrarre l'attenzione 
degli studiosi. Essa rischiara la via da percorrere per giun- 
gere a campi più remoti ed inesplorati fino ad ora. 

La Glossa Accursiana al Codice alla costituzione 17 v. 
sed nec defensionem Cod. II, 17 (De proc.) contiene una 
chiosa molto notevole. La glossa, che è sottoscritta dall'Ac- 
cursio, comincia colla esposizione del caso contemplato dalla 
legge, e questa esposizione è molto antica, tanto è vero che 
vien chiamata antiqua positio *. A questa si opposero i legisti. 



* RoFFHKDo — Tract. indie, ordinis, P. II, de interd. de nov. op. nunc. 5. 

^ Lo studioso potrà agevolmente ricavare dal testo, che nessnn altro 
significato può essere attribuito alla espressione poaitio, poiché ossa cor- 
risponde alla esposizione del caso giurìdico. Del resto una luminosa 
conferma di questa interpetrazione viene data da un luogo delle Dissen- 
siones Dominorum^ che è eloquenti ss imo in questo proposito (Dissensiones 
Dominorum. Ed. Haenel. Hugolinus, § 15) ; 

Variant in positione illius L. de Tramactione (2, 4) L. 
AcHone (4). Quidam ita ponunt oasum: duo fuerunt lutorea... 



- 53 - 

fra i quali vien citato uno dei più vecchi glossatori, il Bas- 
siano; è adunque questo un nuovo saggio di una vetusta 
interpetrazione del testo. 

La glossa alla costituzione 24, v. filius. Cod. Ili, 36 (fam. 
ercisc.) comincia colle parole. 

Fama et re diffìcilis est ha£C lex. Die ergo 
casum secundum antiquos 

Anche qui si tratta di una esposizione del fatto, e non di 
una illustrazione prù completa della legge; ciò rende più 
verosimile che abbiamo da fare con un frammento di una 
antica giurisprudenza. A questi antiquos la Glossa contrap- 
pose molti dei glossatori; ma T opinione dei più antichi 
legisti aveva valore, tanto che fu accettata dal Bartolo, dal 
Baldo, e da Giasone del Maino. Quindi anche in tempi molto 
più recenti giungeva Teco delle antichissime discussioni 
dottrinali, che prepararono Tetà splendida dei glossatori. 

Nella glossa alla costituzione 24, v. percepii. Cod. Ili, 36, 
si legge; 

Scilicet destinatione vel re ipsa. Sed quare in 
una re tantum quartam deducit, scilicet de fundo 
ilio secundum casum antiquorum? Respondunt 
quidam quia hic testator dicit. Alii ut Loth, hoc 

praesumunt Alii ut Ioa, transponunt literam 

hoc modo 

L'Accursio continua quindi ad esaminare le opinioni di altri 
dottori, e dimostra chiaro che pone a paragone l'opera dei 
glossatori, come di Lotario e del Bassiano, con quella di 
più antichi interpetri. 
Ancora leggesi nella Glossa Accursiana alla costituzione 15^ 



Atl 






ii 



- 54 - 

V. cum veterum. Cod. V, 3 (De donai, ante nupt.) una an- 
tica interpetrazione del testo, cui fecero argine i glossatori 
a cominciare dallo stesso Irnerio; 

Aia dixerunt, quod aliae legcs huius tituli 
loquuntur, qimndo causa liberalitatis tantum, et 
non matrimonii, facta est dotmtio. prima placet 
secundum Ir. 

Anche neir apparato al Digesto vi sono i vestigi di una 
vecchia scienza, fra i quali porremo in rilievo soltanto i 
più caratteristici. Alla legge 13, v. non conservasse Dig. 
Vet. Ili, 2, è apposta la seguente chiosa; 

Imo videtur quod sic, ut Cod. eo. l. furti, qtuie 
est contro. Sol. hic deliquerat, ibi non. sed tan- 
tum res furtiva penes eum deprehensa fuit, unde 
furti concepti ibi fuit damnatus durius, quam 
debuit: et sic fama eius servatur. sed Irnerius 
et Placentinus hanc reprobant 

Trattasi adunque di una solutio proposta da un legista più 
antico d* Irnerio. Altrove, ma sempre nel Digestum vetus 
(L. 17, V. patiatur. Dig. IX, 4), è notevole il seguente passo 
della Glossa, che prova resistenza di molti giureconsulti 
anteriori ad Irnerio, dei quali Irnerio stesso fa fede; 

Et nota diligenter hic secundum quosdam, quod 
si servus domino sciente deUquit, et prohibere pò- 
tuity tale est, ac si iussisset: sed Irnerius dicit 
hoc falsum, et bene Aj30. 

A questo luogo della Glossa aggiungiamo il seguente che ci 



k\ 



- 55 - 

sembra di qualche valore (L. Bl, v. deducendum. Dig. XIX, % 
loc. et cond.), 

Pro rata temporis conducendo, cum imte mi- 
gravit ; non autem ad mercedem secundae condu- 
ctioniSy quae nulla fuit. Ex praedictis autem collige 
secundum Imerium 

Anche la Glossa al Digestum novum comprende un passo 
che denota una scienza giuridica bolognese la quale fiori 
neiretà pre-imeriana: difetti nella chiosa alla L. 3, v. quanti. 
Dlg. XLin, 18 (Iti. act. priv.) si l^ge, che per la interpe- 
trazione del testo si erano fatta strada nella scuola due 
opinioni; le quali erano sostenute da diversi dottori (Alii — 
Alii): ma la glossa ci fa sapere qual parte prese Imerio 
nella disputa dicendo, 

sed prima placet secundum Imerium et Hugo- 
Unum. 

Del resto anche in molti testi dell'età pre-imeriana è 
facile trovare ampie e luminose traccie di discussioni dot- 
trinali agitate fra i dottori del tempo ; basta consultare in 
proposito le Qrmestiones del Fragmentum Bamhergense 
edito dal Pitting per convincersene *. 



* FiTTiMO — lurist. Schriften eto. p. 172. Si rioordino anche in questo 
proposito le controversie agitato nella scnola pavese, ove Lanfranco 
disputando fece valere l'autorità del diritto romano. Di un'altra con- 
troversia sul diritto romano si ha ricordo, a principio della seconda 
metà del secolo XI, in una decretale di Alessandro II (Corpus iur. canon. 
Ed. Friedborg. Decret. Grat. P. II, e. 2, C. 35, q. 5) indirizzata ai vescovi 
e giudici d'Italia, della quale ha posta in rilievo recentemente l'impor- 
tanza storica l'insigne Prof. Pitting. (Znr Gesch. d. Rechtswiss. im Mit- 
telalter. IHST,, p. 6.9. — Estr. dalla Zoitsch. d Savigny — Stift. f. Rechts- 
gesc.h. Parte VI). 



4 

- 56 - 

Potremmo continuare a riferire altri passi tratti dalla 
antica letteratura giuridica, ma ci sembra che il fin qui 
esposto sia sufficiente a indurre la persuasione, che la 
scienza bolognese si andò formando avanti Irnerio, e che 
a questi fu attribuito il merito delle sue origini, appunto 
perchè esso le assicurò vita duratura; le dette splendore di 
scienza rinnovellata, e il favore dell' impero cui Irnerio aveva 
servito ^ 

Queste traccie di una antichissima scienza bolognese fin 
qui raccolte, crediamo assai più importanti ed eloquenti che 
il trovare nelle vecchie carte bolognesi ricordo di notari, 
giudici, e causidici anteriori ad Irnerio, poiché questo fatto 
può osservarsi in ogni altra parte d'Italia in questo me- 
desimo tempo. Imporiante è ancora, che queste traccie di 
vetusti studi bolognesi non si riferiscono alle Istituzioni, e 
all'Epitome di Giuliano, testi generalmente conosciuti nei 
più remoti secoli del Medioevo, ma alle fonti che nell'epoca 
dei glossatori furono oggetto principale di indagine, come 
il Codice, il Digesto vecchio, il Digesto nuovo. Ciò prova 
che la primitiva scienza bolognese batteva già una strada, 
la quale fu seguita dai seguaci d' Irnerio, commentando quei 
testi, ed esponendo le positiones, e le interpetrazioni sotto 
forma di glossa. Questo fatto che torna così alla luce, della 
esistenza di una antichissima scienza giuridica bolognese, 
spiega più chiaramente il fatto che abbiamo preso in esame 
nel capitolo precedente, cioè il formarsi di leggende popolari 
circa una origine vetusta dello Studio bolognese. Ma nei 
passi sopra riferiti si potrà forse riconoscere Fppera scien- 
tifica di Pepo, l'immediato e già noto predecessore d' Ir- 
nerio? Non lo crediamo, poiché Azono fonte attendibile 



» Gloria — Monnmenti storici deU' Università di Padova, v. I, 
p. 337 segg. 



- 57 - 

scrive di quell* antico dottore, che di lui scriptum nuUum 
cxtut. E rOdofredo quasi a conferma dice, quicquid fuerit 
de sdentia sua nuìlius nominis fuit Perciò abbiamo di- 
nanzi dei saggi di una operosità scientifica dovuti a pre- 
decessori d'Irnerio, che ancora non conosciamo. 

Ma a quello che apparisce dalla letteratura dei glossatori 
circa questo vecchio periodo della scienza bolognese, pos- 
siamo aggiungere altri indizi per comprovare il resultato 
cui siamo giunti. Si osservi intanto, come Roberto di To- 
rigni (m. 1186) nella sua Cronaca* giunto all'anno 1032 
scrive, che Lanfranco, ed Irnerio insegnarono diritto nello 
Studio bolognese '. È vero che questo storico cade in errore, 
mentre fa di quei grandi due contemporanei, ma intanto 
accenna a dare una origine più vetusta a quella scuola; 
rifiutiamo pure le notizie errate che ci dà, ma attiibuiamo 
un certo valore alla notizia di una più alta antichità dello 
Studio di Bologna, mentre molte testimonianze, come ab- 
biamo fin qui dimostrato, rendono sicuri che antecedente- 
mente ad Irnerio vi fu in quella città una notevole elabo- 
razione della scienza del giure. 

Né i vestigi di una scienza bolognese anteriore ai glos- 
satori possono destare alcuna meraviglia, se si pensi, che 
recentemente ^ è stato acceimato alla possibilità, che il fa- 
moso trattato intitolato Ulpianus de edendo, dovuto indu- 
bitatamente ad influenza bolognese, sia stato composto nei 
primi anni del secolo XII. Quando tal fatto fosàe certo, tenuto 
conto della eccellenza di quella scrittura, sicuramente si po- 
trebbe concludere, che Telaborazione della scienza del diritto 



^ BoBEETUS DK MoKTK ~ Chronicon. Ed. Delisle, I, p. 38. 

* Oaillrmrr — Lo droit civil dans les provincos Anglo-Xormandes, 
an XII« siécle, p. 7, nota 2. 

» Gauobnzi — Notizie ed estratti di manoscritti e documenti. Bo- 
logna, l8S«i, p. 14. 



58 - 
in Bologna anteriormente al millecento dovette essere ricca, 
ed ampia. 

Anche nel 1119 la scienza bolognese era famosa; ne è 
prova ciò che scrisse l'anonimo poeta', il quale cantò la 
pierra combattuta fra Milano e Como nell'anno 1118; esso 
giunto all'anno 1119 scrive, 

Docta suas secttm duxit Bononia leges, 

e nell' anno 1 1 -27 soggiunge, 

Docfa Bononia venit et ìiuc cutn legihus una. 

A proposito della presente ricerca è anche importante ripro- 
durre un passo, trascurato fin qui dagli storici, tratto dalle 
opere di Giovanni Sarisberiense, e che rimonta alla met;i 
del secolo XII '. Quivi lo scrittore parlando dei propri 
maestri Alberico, e Roberto Meludense dice; 

Postea unus eorum profcctus Bononiam, de- 
didicil, quod docurral ; si quidem et reversus 
dedocHtt. An tnelius, hidicant qui cum ante, et 
postea audieruni. 

Trattandosi di un maestro di Giovanni corso a Bologna, 
certamente perchè attrattovi dal grande nome della scuola, 
è lecito conchiudere, che essa aveva vita già da qualche 
tempo. Questo fatto del viaggio di quel maestro a Bologna 
dove rimontare ai primi anni del secolo XH; quindi l'es- 



.■i-..Kt — Ror. Itili. Seri 



— 59 - 

sere quella scuola già nota a Parigi ki questo tempo fa 
supporre l' alta antichità dello Studio di Bologna. Né dovrà 
dar luce in questo argomento la leggenda, secondo la quale 
Irnerio avrebbe insegnato nella scuola di Roma, e in quella 
di Bologna ^ ? Essa accenna ad un rapporto fra lo Studio 
bolognese e la scuola di Roma, la quale, già decaduta sotto 
i Carolingi, andava spengendosi dopo Gregorio VII, ossia 
allude ad una origine di quello Studio più vetusta di quello 
che oggi si pensa. Né dovrà darsi valore al fatto, che esi- 
stono manoscritti della litera Bononiensis, ì quali rimontano 
al secolo XI * ? Non danno forse indizio di un antichissimo 
risorgimento di studi? 

Non è possibile coi dati che possediamo stabilire quando 
lo Studio bolognese ebbe principio ; del resto si comprende 
di per sé, che esso dovette avere una lunga preparazione 
storica. Probabilmente esso si svolse e fu prodotto da una 
antichissima scuola grammaticale laica, la quale certamente 
non dovette mancare in Bologna ^. Quasi tutte le Univer- 



* Vedansi in questo proposito i racconti del Tritemio e del Dipiova- 
taccio riferiti dal Savioky (Op. cit. v. II, p. 27). 

" CojiRAT — Die Epit. Exact. Reg. p. C XVIII. 

* Quello ohe abbiamo detto circa Vorigine dello Studio bolognese, ohe 
cioè derivasse da una scuola laica della città, si riferisce alla grave que- 
stione dibattuta dagli storici, se cioè le Università derivino da scuole 
laiche, o dalle scuole dei monasteri e delle cattedrali. Il Bauuer (Q-esch. 
d. Hohenstaufen, VI, 503) crede che V Università bolognese derivasse da 
una scuola ecclesiastica : altri (Ozamam — La civilisation au cinq. siede, 
II, 410 segg. — Coppi ~ Le Univ. Ital. nel Medio Evo, p. 27. — Lusciiin — 
Oesterreicher an Italien. Univ. Wien. I8S2, p. 91), cui oggi si unisce il 
Desiplk (D. Univers. d. Mittelalt. 1885, p. 73H) pensano, che essa, come le 
altre Università d^Italia, ponga le sue radici nelle antiche scuole dei 
comuni. Noi, mentre accogliamo questa ultima opinione, non crediamo 
doversi affatto dimenticare, che una notevole influenza sopra il moto di 
espansione della primitiva scuola grammaticale della città, ) or cui si 
trasformò in un vero e proprio Studio, e quindi in Università, dovettero 
osorcitaro in Boloi^na ancho lo scuole occ-losiasticho. Anche esso dovottoro 
coiicurrtjre iu quella città n formare un anibìoiito propizio all'avanza- 
mento della cultura. R qualche indizio lo abbiamo nei fatti seguenti. In 



- 60 - 

sita d'Italia hanno la loro origine da antiche scuole delle 
città, per le quali i comuni stipendiarono ins^nanti *. Noi 
pensiamo ^che il materiale raccolto possa condurci con una 
certa sicurezza a questa conclusione, che una ragguardevole 
scuola grammaticale vi era almeno fino dal principio del 
secolo XI, e che la scienza giuridica bolognese dà già segni 
di vita a metà del secolo XI, e costituisce un ambiente 
favorevole alla grandezza della scuola imeriana. 

Per tal modo possiamo considerare la metà del secolo XI 
come una età, nella quale gli studi giuridici sono in note- 
vole avanzamento. Mentre verosimilmente comincia a sorgere 
la scienza bolognese, s' innalza a grande fama Lanfranco, il 
quale nella scuola di Pavia fa uso dei testi del diritto romano: 
verso il 1070 si compie il grande apparato della scienza 
langobardistica, cioè YExpositw libri papiensis: con ogni 
probabilità anteriormente vengono redatte le Exceptiones, 
che serviron di base al libro di Pietro*, ed appai'isce l'ar- 
dito LihelliAS di Pietro Crasso, imbevuto alla dottrina giu- 



appoggio di ciò vedasi la illnstrazione data dal Sayiont (Op. cit. 2, 25) di 
un noto passo dell' Osti emsc (Comm. in Docret. lib. Venet. 1581, o. IX. 
De testam. (3, 23, v. in octo unciis) sul significato della parola a». La 
spiegazione di essa sarebbe stata data da Irnerio ad un dottore in teo- 
logia, il quale neUa scuola spiegava il vangelo di S. Matteo. L'Ostiense 
quindi soggiunge, 

propter quod verbum (as) venit Bonon. atudium civile sicut 
audivi a domino meo. 

Il Sarti (De dar. Aroh. Bon. Prof. I, P. I, pag. 3) osserva, che nel con- 
vento di S. Felice dovettero esservi antichissime scuole, dove appunto 
sorse poi la scuola di diritto canonico con Graziano. £ notevole ancora 
ohe in pr( ssimità del monastero dì S. Proculo si trova una gran quan- 
tità di scuole, e che le sue adiacenze divennero il quartiere degli scolari. 

> Deniflk — D, Univer. d. Mittelalt. p. 731. 

• FiCKKR — Ueb. d. Entstehungsverhaltnisse d. Except, Leg. Bom. 188 i, 
p. 75 seg. 

FiTTiNO — Ueb. neue Boit. z. Gescb. d. Bechtswiss. im friih. Mit- 
telalt. (Zoitschr. d. Saviomt — Stif. f. Recht^esch. a. IH-Ì6, P. VII, 3). 



61-- 

ridica romana; e che ne fa l'applicazione nella lotta vivissima 
fra i due poteri centrali del Medioevo, il papato e Y impero. 
Grandi collezioni canoniche vengono alla luce in breve pe- 
riodo di tempo, quali quelle di Burcardo (1012-1023), la 
Colleeiio duodecim partium (av. il 1024), la Collezione di 
Anselmo da Lucca (av. il 1086), e la raccolta del cardi- 
nale Deusdedit (1086-1087) ^ Insomma dovunque abbiamo 
indizi di un notevole risorgimento della scienza del giure. 
Anche i documenti del tempo dimostrano, che la conoscenza 
delle fonti del diritto romano va dififondendosi, e perfezio- 
nandosi; cresce continuamente non soltanto nel bolognese, 
ma in tutta Y Italia, il numero e il valore dei ìegis dodores, 
i quali acquistano sempre più importanza nella vita sociale, 
e nella vita della scienza. Adunque anche F ambiente era 
propizio a metà del secolo. XI, perchè una scuola di diritto 
sorgesse in Bologna, a raccogliere l'eredità che veniva lasciata 
dagli antichissimi interpetri del diritto romàno. 

Il Ficker * già da qualche tempo aveva presentito il re- 
sultato cui ci hanno condotto le presenti ricerche, scrivendo 
che la fama della scuola di Bologna doveva già innanzi ad 
Imerio essere stabilita. Se non che il Denifle^ non aveva 
creduto di potere accogliere quella idea, affermando che di 
essa mancava ogni prova. Prendendo in esame il pensiero 
del valoroso professore d' Innsbruck abbiamo veduto, come 
la sua ipotesi acquista un solido fondamento per le impor- 
tanti notizie storiche, che l'antica letteratura giuridica ci ha 
conservate; e come di una scienza del diritto in Bologna 
anteriore ad Irnerio abbiamo visibili, ed importanti vestigi. 



» Corpus iuris canonici. Deoretum magistri Qratiani. Ed. Friedbicro. 
Prolegomena, cap. 4. 

* FiCKRR — FoRicn. Ili, p. Ii3. 

* Drnifls — Die Universitèlten des Mittelatters bi8 1400, pag. 45, nota 22. 



CAPITOLO III. 

Ricerche intorno ai precursori d'Imerio 
e ai suoi contemporanei. 



Il gran numero di traccie di una scienza giuridica che 
dovette precedere Irnerio in Bologna, le quali abbiamo fin 
qui esposte, dimostra Testensione di questa operosità scien- 
tifica antichissima, e il conto in che questa operosità fu 
tenuta dagli stessi glossatori. Resta ora a sapersi quali e 
quanti antichi giureconsulti vi presero parte. Possiamo noi 
rintracciare almeno qualche nome di questi precursori d' Ir- 
nerio? Possiamo trovare qualche cosa di più concreto, che 
serva ad illustrare questo vetusto periodo, il quale ci ap- 
parisce vagamente da indeterminati ricordi di un. tempo 
posteriore, e scoprire qualche figura di antichissimo legista 
che sorga fra le tenebre di questo oscuro periodo? 

Questa indagine è sommamente ardua, poiché in questo 
genere di ricerche è facile essere indotti in errore da mille 
cause, fra le quali non ultima l'alterazione che non di rado 
hanno subite nelle edizioni T opere dei glossatori. Quindi 



- 64 - 

abbiamo lasciato da parte tutto quello che ci sembrò incerto, 
per dubbi che avemmo sulla bontà delle lezioni delle an- 
tiche scritture; e per ottenere un resultato più sicuro abbiamo 
seguito il metodo di confrontare pfù edizioni delle stesse 
opere, dalle quali abbiamo raccolti materiali per la ricerca 
presente. 

Tanto la Glossa Accursiana, quanto altri scritti di vecchi 
giuristi ci han forniti elementi di ricerca in proposito; di- 
fatti quelle opere conservano un numero ragguardevole di 
nomi e di sigle di giureconsulti fin qui non osservate, 
sebbene degne di tutta Tattenzione. Non che intendiamo di 
riferire air età che precedette Irnerio tutte queste sigle, e 
tutti questi nomi di antichi dottori da noi raccolti; alcuni 
indicano con ogni verosimiglianza legisti che dettero i primi 
impulsi alla scienza bolognese; altri si riferiscono anche a 
studiosi che non appartennero a Bologna, ma che eserci- 
tarono qualche influenza sulla sua scuola; altri infine, seb- 
bene si debbano attribuire ad alcuni fra i primi glossatori 
dell'età irneriana, potranno ridestare nuove, ed utili ricerche. 

Tmlasceremo qui di parlare del magister Paganus citato 
in alcune fra le più recenti chiose della Glossa Torinese *, 
e che il Pitting* crede di potere identificare coW index 



1 Glossa Torinese, ed. Rruqkr; nn. 2H2, 274, 283, 295, 304 (Zoitschr. f. 
Rechtsgesch. VII, p. 50). 

» ScHRADEK — Prodromus corporis iur. ius. 1S23, p. 27S. 

FiTTiso — Ueber neue Beitrage z. Gesch. d. RW in friih. Mittelalt. 
p. 59 e seg. (Zeitsohrift d. Savigny — Stift. f. Reohtsgosoh. parte VII, 3, 
a. 1888). 

La sitala di questo legista è « p. »: essa probabilmente è stata 
qualche volta nell'età bolognese confusa con quella del Piacentino, come 
forse la sigla di Gemignano (G) talvolta con quella d' Irnerio. Quindi 
occorre la massima circonspe^ione neiruso-dell'antico materiale giuridico. 
Non persuado affatto, che Irnerio abbia due siglo distinte, cioò le siglo 
Y e O, cqsi differenti fra di loro ; ma su ciò torneremo a parlare più 
oltre. 



t 



Paganus ricordato in vari documenti della prima metà del 
secolo XI ', ed attribuire verosimilmente alla scuola rs 
nate, giacché alle notizie date dallo stesso Fitttng no 
abbiamo altra da aggiungere *. Crediamo utile intani 
raccogliere nel seguente prospetto alcune importanti si 
nomi di giuristi, che si ledono in antiche opere giurid 
sigle e nonii per la massima parte trascurati dagli si 
del diritto. 



AG (Glossa alle Exceptiones L^. Roi 

Petri, n. 284, IV, 7. — Anche il Fitting ^ ha rite 
che verosimilmente sotto questa sigla si celi un giù 
medioevale a noi sconosciuto. Questa ipotesi viene 
fermata dall'esame della chiosa citata, perchè rife 
le sigle AG e OG, alle quali riconnette due dis 
redazioni di un principio di diritto, verosimiln 
quasi proverbiale nell'antica giurisprudenza). 

Arrukcs (Dissensiones Dominorum. Ed. Ha 

God. Chis. coli. § 99, ti 8. - Ugol. § 243, 392, 42 
Questo legista sconosciuto fin qui dovette godere gr 
fama, poicliò spesso è ricordato come summus Arrù 
e ì suoi discepoli sono sempre detti summi An 
(Cod. Ghis. coli. § 124, 136. — Ugol. § 207, 312, < 
Ma a quale scuola, e a qual secolo sia apparteni 



< FicHEii - Forsch. no. SO, 5i. 

■ Il CosKiT in un rocento loritto (Zum Aihbnrnhamor Beohti 
in Zeitsch. d. Sav. 3tifl. f. BeoliatgoBch. P. VHI, f. 1, p. 303) aon. 
Pogano come an aemplicB od indotto giudice ravennate; ma U tr< 
rioocduto ueHa alosBB Torinese ci fa dabitaro dalla attendibilità d 
■ffermaiioDe. 

• Pittino — QloBM za d. Escept. Leg. Barn. d. Putraa. iSìl, p. 



impossibile dirlo: è diffìcile in proposito anche formu- 
lare delle ipotesi di qualche valore). 

BAR (Questa sigla si trova più volle nei 

Contraria a domino Vaco, facta legis Langohardorum 
scoperti dal Elulime ' nel MS. Chigiano E. VH, 218, 
saec. XIII). Non possiamo sapere, se abbia giudicato 
rettamente il Merkel ' dicendo che questa sigla in tale 
manoscritto non è altro che la corruzione della sigla 
Ar, di Ariprando, poiché non abbiamo avuto sotto 
gli occhi il manoscritto. Ma possiamo riferire un alti-o 
luogo ove la sigla Bar. ricomparisce. E divero questa 
sigla si osserva nell'Apparato alla Lombarda di Cario 
di Tocco (Com. in Lib. leg. Long. II, 18, 4): le errate 
edizioni hanno sostituito alla sigla originaria il nome 
del Bartolo. Inoltre tale sigla si trova con quella dei 
più antichi glossatori nella Summa di Uguccione in 
un manoscritto della Biblioteca dell' Università di Li- 
psia, 985, f. 46, e, IH, Q. 5, nel seguente passo, 

quidam legistae, ut pia. hul. io. bar., di- 
cunt. 



PIÙ volte è riferita anche nella Glossa Accureiana, ma 
ivi può dubitarsi sia talvolta interpolazione posteriore 
della sigla del Bartolo. Quindi sarebbe in proposito 
indispensabile l'esame di manoscritti della Glossa. 
Ma potrà obiettarsi avere lo Schulte ' già dimostrato, 



IL — Appnuti per la storia dal diritto Longobutdo, trad. Boi.- 
■lOHY - Op. oit. 3, p. i6). 

re — Die OtOEBe zum Decrot Oratinns voa Thren Anrungeii bis 
gBtoa Aosgnben, Wiun, 1^2, p. 63. 



mtmmmm^t^^f^^^xgsm 



- 67 - 

che la sigla Bar. talvolta indica il Bassiano? A parte 
altre considerazioni, che escluderebbero il nome del 
Bassiano in proposito, basti il ricordare che la sigla 
Bau, si trova nei Contraria a domino Vacc. facta legis 
Langohardorum, e che la sigla Bar. se può indicare 
Bassiano nella letteratura canonica, non può avere lo 
stesso significato nella letteratura civilistica, ove il Bas- 
siano ha ben diverse sigle. Inoltre nel ricordato passo 
della Summa di Uguccione sono citati come due distinti 
dottori Io. (lohannes Bassianus), e Bar. ^ 

Siccome la sigla Bar. comparisce in opere langobar- 
distiche, si potrà supporre che indichi un giurista pa- 
vese, la cui fama perdurasse ancora, mentre lo Studio 
bolognese era in fiore? È questo un cpiesito cui non 
può darsi una adeguata risposta nello stato attuale 
della storia della scienza del diritto. Il Fichard * ricorda 
un Bamerius fra i legisti antichi). 

CoRNUTUs (Dissensiones Dominorum. God. Ghis. 

Goll. § 118. — Nelle Dissensiones di Ugolino a questo 
nome è sostituito quello di Gorvinrjs. Se si tratti qui 
di due giuristi distinti, e se appartengano alla scuola 
bolognese, o piuttosto a più antica scuola, non osiamo 
affermare, in tanta penuria di notizie). 

F (Glossa Accur. cost. 2, v. transtu- 

lerat. God. VII, 10, de iis qui a non dom. — Questa 



' Si osservi a complemento «li questi rilievi, che Carlo di Tocco nel 
suo Apparato alla Lombarda distingue esattamente le sigle IO. B., lOB. 
(lohannes Bassianus), da\la sigla BAR. 

* Fichard — Vitae recentiorum iuroconsultorum. Patavii, 15'J5, f. 1 r. 



• - 68 — 

sigla fu osservata anche dal Savigny * in due mano- 
scritti del Codice di sua proprietà nella glossa, 

lex ista non est in libro domini f. 

Notevole è che questa chiosa si riferisce ad una co- 
stituzione spuria di Teodosio, la quale comincia colle 
parole, € Ut in die dominico » (Cod. Ili, 12, De feriis), 
attribuita come falsificazione a Gualcosio *. Potrà forse 
sotto questa sigla essere celato il nome di un giure- 
consulto pavese esperto nelle leggi romane? Il quesito 
è importante, ma non abbiamo finora materiali suffi- 
cienti per risolverlo). 

Frtoe (Glo. Accur. L. 1, v. qui transigit. 

Dig. II, 15, de trans. La chiosa ha la sigla di Ac- 
cursio. — A proposito della sigla in esame è impor- 
tante riferire un passo di Odofredo'; 

Interlinearis glossa fr. qtmm antiqui libri 
habent et habentes magnum apparatum do- 
mini Azonis habent^ sed habentes alium ap- 
paratum non habent 

Qui varie cose sono da osservare, perchè il passo ha 
molta importanza storica. Prima di tutto nella espres- 
sione antiqui libri troviamo un nuovo vestigio di una 
elaborazione scientifica del diritto romano molto distante 
da quella dei glossatori, che vengono qui rappresentati 



* Saviont — Op. oit. V. n, pag. 190. 

* Alberico da Bosatr — Com. in Ood. L. 1. Cod. 8, 12. De feriis. 

* Odofrkdo — Com. in Dig. L. 5, S 15. Dig. XIII, 6. Commod. 







-l- 



— 69 - 

nel nome di Azone. Inoltre la qualità di glossa inter- 
lineare dà subito ridea di una chiosa vetusta; essa 
era contenuta nei libri antiqui, quindi il legista che 
ne fu autore appartiene ad epoca remota, ed ebbe 
assai valore, giacché fino airOdofredo almeno si tien 
conto delle sue glosse). 

Guil.-Gdilelmus .... (Glo. Acc. L. 15, v. moram. Dig. VI; l, 
de rei vind. Colla sigla di Accursio — L. 15, v. do- 
minium. Dig. XXXEX; 2. — Const. 7, v. ratum habuit. 
Cod. IV, 26; quòd cum es qui etc. — Const. 18; v. 
ad illas personas. Cod. VI; 30, de iure delib. Colla sigla 
di Accursio — Const. % v. doceri potest. Cod. VI; 11; 
de boUi poss. sec. tab. Colla sigla di Accursio. — Il 
Landsberg (D. Glosse d. Accursius, p. 215) scrive, che 
la sigla Gui. è sconosciuta; e, non potendo attribuirsi 
a Guglielmo da CabrianO; pensa, ma secondo noi senza 
fondamento, che essa indichi Irnerio. Perciò ricorre ad 
una trasformazione del nome Guarnerio in Guirnerio. 
Rigettando questa ipotesi, ne proponiamo una molto 
più semplice; la quale ci sembra avere maggiore fon- 
damento. Verosimilmente la sigla Guil.; che non trovasi 
nel catalogo delle sigle dei glossatori compilato dal Sa- 
vigny; appartiene a Guglielmo figlio di Martino Gosia; 
pure esso famoso giureconsultO; ma quasi dimenticato 
dai moderni *. Invece gli antichi hanno per lui parole 
di alto encomiO; come può vedersi nella Glossa ove è 
citato insieme a Bulgaro e MartinO; ed in altre vecchie 
opere *). 



> Savioky — Op. cit. V. II, pp. 74, 77 seg. 101. 

* BoKcoMrAONo — Libor do obsidione Anconae, prologo — (in Mubatobi, 
Ber. Ital. Script, voi. VI). 



- 70 - 

Gemixianus (Glossa di Ciolonia alle Istituzioni, 

n. 108. — Il Conrat', che per primo ha recato innanzi 
questo nuovo nome di legista, suppone che la glossa 
sia un prodotto di scuola langobardica di diritto. D 
Pitting * invece ci'ede di poter ritenere, che Gemignano 
possa essere autore della raccolta di regole di diritto, 
della quale alcune parti sono passate nella Appendice 
alle Exceptiones Petri I, 23. Quindi crede che questo 
legista sia da riferirsi alla scuola ravennate, poiché la 
glossa di Colonia e le appendici a Pietro appartengono 
al medesimo ciclo di letteratura. Le Exceptiones Feiri 
poi o^i sono generalmente attribuite ad influenza della 
scuola di Ravenna. Crede ancora che possa essere ^li 
l'autore del trattato de Natura Actionum ^. Siccome poi 
questa scrittura ha lasciate traccie di sé nella opera di 
Piacentino — De Varietate actionum pensa che di lui 
sia ricordo nella seguente glossa dM'Arhor actionum del 
Bassiano ; 

Primo tractavit de natura actionum G. 
Postea Henricus. Postea P. Quarto dilucide 
Johannes. 

La sigla G. apparterrebbe a Gemignano, benché gli 
storici concordemente l' abbiano riferita ad Irnerio ; 
quella ipotesi viene confermata dal fatto che non si 
ha alcun ricordo di una simile opera d' Irnerio. Noi 



' CoKRAT — La Glossa di Colonia alle IstituzioDi (in Archivio Giuri- 
dico, V. XXXIV, fase. 2, p. 124). 

* Pittino —- Nachtrag zur der Abhandlnng « Zur Gesch. d. Rechtswiss. 
im Mittelalter ». 

* Pittino — Ueb. nene Beitriige z. Gesch. d. Rechtswiss. im friih. Mit- 
tolalt (Zoitschrift d. Savigny — Stiftung f. Reohtsgosch. VII, 3, a. ISSi, 
p. 60). 



— 71 — 
crediamo molto verosimile questa ipolesi del Fitling, 
ma essa ci conduce a fare una osservazione ancor più 
generale; cioè la sigla G. che si trova più volte nella 
Glossa, e nelle opere dei glossatori, dovrebbe sempre 
riferirsi a Gemignano? Il quesito merita di essere stu- 
diato, tanto più che è strano che ad Imerio debbano 
ricondursi due sigle cosi diverse, come quelle Y. e G. 
finora attribuitegli. Il nome Guamerius poteva dar 
luogo alla sigla W. ma non mai alla sigla G. '. Osser- 
viamo inoltre che se è vero che Gemignano fiorì nella 
scuola di Ravenna, come molti indizi ci fanno pensare, 
che se è vero come è verissimo che la Glossa di Co- 
lonia poi è stata conosciuta, e adoprata nello Studio 
bolognese, il che è attestato dall'uso che ne ha fatto 
Accursio nella sua Glossa Magna, deve concludersi, 
che un rapporto diretto fra la scuola di Ravenna, e 
lo Studio bol(^nese deve riguardarsi come cosa sicura. 
Ciò del resto apparisce da molti altri punti di vista). 



■ A nostro gindiiio oonrerma quoata ipoteai la ao^ucQte elosBA gii> 
edita dal Sxviomt (Op. oit. B, p. 878) , 



a CUBI obtereatSone doeuntn' 
n obttTttaUone doetimtH- 



rnvarei che Irneriu (Y), ha nccoltn rìlluBtraiio 
,ico (G], upponondovi In aigla proprin. Quindi i 
ae ohioBe perfettamente eguali e cullooato nel 



- 72 - 

GmARDus (Glo. Accur. const 16, v. rogante. 

Cod. II, 1 9, de neg. gest. * — Forse questo legista può 
essere identificato con Gherardo da Marostica, eletto 
vescovo di Padova nell'anno 1165?' Per T innanzi 

troviamo scritto di lui: qui tunc regebat in le- 

gibus in domo Martini de Goxo, que erat iuxta maiorem 
ecclesiam Pad.)^. 

Guido (DissensionesPominorum,Ck)dicisChi- 

siani collectio, § 141. — Un Guido pavese doctor kgum 
troviamo ricordato insieme al Pillio in una carta mo- 
denese del 1198'). 

Ho (Alberico da Rosate, De Statutis. 

Quaest. 16, n. 5. — Alberico scrive di questo legista 
in una speciale questione, 

et in hac opinione videtur fuisse doni. Mar. 
de fano, dom. Ho, doctor antiquus tenehat 
primam opinionem 

I (Glo. Accur. L. 12, v. etiam usuras 

consequi. Dig. XVII, 1, mand. — Il Savigny conobbe 
questa sigla, ma si mostrò dubbioso se riferirla al 
glossatore Iacopo; noi non possiamo aggiungere nulla 
in proposito, poiché non abbiamo trovata tale sigla 
in altre antiche scritture di diritto, oltre la Glossa. 
Peraltro non ci sembra sicuro attribuirla al detto glos- 
satore). 

* Non vogliamo nasconderò che questa chiosa non trovasi nella edi- 
zione deUa Glossa Magna « per Nioolaum Babeum » del 1482. 

* Savigxy — Op. cit. V. 2, p. 77. 

» Pertilk — Storia del diritto italiano, v. II, P. II, p. 5d2 nota. 

* Affò — Memorie degli scrittori parmigiani, v. I, p. XVI. 



- 73 - 

OcTA (Glo. Accur. L. 32, v. consenserant. 

Dig. IV, 8; de ree. arb. Porta la sigla d'Accursio. — 
La sigla OcTA. è ricordata con quella di Iacopo nella 
glossa ora citata). 

06 (Glossa alle Except. Petri. — Vedi 

la precedente sigla AG.). 

Old (Glo. Accur. L.' 173; v. nunquam 

(Quamquam.). Dig. L. 17; de reg. iur. Porta la sigla 
d'Accui-sio). 

Pe. Pet-Petrus .... (Glo. Accur. L. 32, v. incerti. Dig. 
IV; 8; de recept. arb. Porta la sigla d'Accursio. — L. l, 
V. intersit. Dig. XIX; 1, de act. empt. — L. 54; v. 
nuUum mandatum. Dig. XVII; 1, mand. vel contra. — 
L. 2; V. ncque debere. Dig. XLVII; 8, Vi bon. rapt. — 
Porta la sigla d'Accursio). 

(Glo. Accur. L. 9; v. regula est. Dig. XXII; 6; de 
iur. et fact. igno. Porta la sigla d'Accursio. — L. 2, 
V. quidam putant. Dig. XLVH; 8; vi bon. rapt. Porta la 
sigla d'Accursio. — L. % v. nihilominus. Dig. XLVII; 
8. — Const. 30; V. ream. e v. contineri. Cod. IX; 9, 
ad leg. lui. de adult. — Rofifredo, Tract. iudic. ord. 
P. I; Posit. absentium contra praesentes etc. n. 2. — 
Bellapertica; Gom. in Dig. L. 4. Dig. XLVI; 1. — Ro- 
landino, Summa. Declarat. 1556, f. 10 r. — Di questa 
sigla importantissima e dei passi ove è contenuta; 
parleremo più innanzi; perchè meritano una speciale 
illustrazione). 

Petrus Baylardus. . . (Glo. Accur. const. 5; v. praescri- 
ptione. Cod. Ili; 39; fin. reg. — Odofredo, Gom. in 



_ 74 — 
Cod. colisi. 5, Cod. Ili, 39. — Incerti auctoris Quae- 
sliones. Quaesl. XXV (in Thaner, Die Summa Ma- 
gislri Rolandij p. 274). — Anche di questo interpetre 
parleremo piti oltre). 

TBCS LuHBARDUs. . . (Bellapertica, Com. in Dig. L. 7. Dlg. 
XLIII, 19, n. 4. — Parimente di questo interpetre tor- 
neremo a parlare più oltre). 



(Azone — Summa in Cod. Ubi in 

rem actio exercerì possit, n. 6). 



(Iacopo d'Ardizzone — Summa in 

usibus feudonnn, P. Ili, cap. 137). —Questa sigla è 
riferita da Iacopo d'Ardizzone nel seguente passo in- 
sieme con quella del Pillio, 

Py. et Sy. inlelligunt. . . . Potest intelligi 
quod dicant Py. et Sy. 



(Glo. Accur. Const. 8, v. imponenda. 

Cod. VI, 60, de bon. quae. lìb. — Questa sigla trovasi 
ivi citata insieme a quella di Ottone da Pavia, ed ap- 
partiene a Walcausa altre volte ricordato nella mede- 
sima Glossa (1. 33, v. utitur. Dig. XLVIII, 10) come 
Galgosius Papiensis. Allo stesso Jangobardista è da 
riferire anche la sigla Vl. (Glo. Roth. 43. — Glo. 
Roth. 74»). 



(Glo, Accur. l 55, v. meam pote- 

statem. Dig. XLl, 1. Porla la sigla d'Accui-sio). — 



1 Beuhts, p. y, 



BBaB^EB 



- 75 - 

Questa sigla trovasi ripetuta insieme con quella dei 
primi e più famosi glossatori, come Bulgaro, Ugolino, 
Martino, Rogerlo, Bassiano, e Azone. — Il Landsberg 
(D. Glosse d. Accursius, p. 215) scrive, che invece della 
inesplicabile sigla Vm. le antiche edizioni hanno la sigla 
Gui.; la quale sarebbe trasformata in Vin. per errori 
di manoscritti o di stampa. Non avendo trovato finora 
riscontro in altri testi di questa sigla, ci asteniamo 
per ora da ogni giudizio *). 

Come ben si vede il presente prospetto offre molte nuove 



^ Anohe la letteratura langobardica pavese conserva un numero no- 
tevole dì sigle di vecchi legisti non ancora illustrate, oltre quelle dei 
noti dottori di Pavia. Accogliamo nel seguente prospetto le sigle pavesi, 
delle quali nessuna spiegazione han potuta dare i migliori conoscitori 
della giurisprudenza langobardistica. 

Da (Exp. Otton. 1, 7). 

DO (Exp. Wid. 6, 18). 

Elc (Exp. Roth. 165, 1). 

Rd (Exp. Roth. 179, 8. — Liutp. 89, 3. — Glo. ad lib. Pap. 

Liut. 127, V. componat. — La molteplicità dei luoghi nei quali ap- 
parisce questa sigla, esclude a senso nostro la possibilità espressa da 
BoHETiuB (Praef. ad lib. Pap. XCVI, in Mon. Germ. hìst. Leges. v. IV) 
che essa sia una corruzione della sigla B6. propria di Buonfiglio). 

TW (Exp. Roth. 1, § 2. — Il Mebkel (Appunti per la storia del 

diritto Longobardo trad. Bollati in Savignt, Op. cit. v. Ili, p. 35) 
ritiene illeggibile tale sigla; il Bokktius (Lib. Pap. loc. cit. p. 291") 
congettura che possa Indicare Wilihelmo. Perchè non pensare in- 
vece che si riferisca ad un pavese a noi sconosciuto?) 

Ul (Exp. Roth. 75, 5 e 178, 10). 

Ur. o Vr. . . . (Questa sigla trovasi più volte nella Expositio). 

ViL (Exp. Roth. 148, 5. — Il Boretius (Praef. in lib. Pap. XCVI) 

accenna all'ipotesi che questa sigla sia propria di Wilihelmo). 

Per queste sigle vedasi anche Pbrtilb (Storia del diritto italiano, v. I, 
p, 2^ nota). 

Nel MS. Parigino, n. 9356 (Boretius — Praef. in lib. Pap. p. LIX\ 
si leggono in margine molti segni come ad esempio B. V. V Q* A., i 
quali indicano in parte copisti del testo, in parte scrittori dei secoli XI, 
e XII. 




~ r*{ — 

«q(ti^, *Jiii p«#HrtOis rn^^iffi"* iOfirTi: jiióigmi "«Figia unii 
jpivT'wnnÉw;.:., tri! -giat^ mrnr jJiLa yj:fif=r:amc ■_ 

I^Af^V^ ti rr^A i^'- -ne^.*: carice iìla ir.jeii ieìla ^easiaa 

di^jrxi 'T^ u^.\\ i^^ti ri presero piriè, ra I tté^Lj campo 

oiEariKnte d;f£'r&, ed arJjo è ?7::-ij:are péer ìa ìcsfcrrhà di 
^edizioni erilkiie dfrI"ar/Jca fettafai..ira gi:-r35!a. Quanto 
varstag^ mentirebbe la storia ^iet £r/.to rociia:» oel 3fc- 
dioero a modo d'esempio eoo ona ediziooe critSra curata 
»ui mììdiorì mano^rrìtti deEa G!ofe^ d'AoMrs», corredata 
di gk/Hr^e dell' età pre-imeTÌaDay e pre-accnraaLa, è difficile 
dirlo, ma k cerio che il Tantalio sarebbe immensa Perciò, 
rlof>o una laJxiriosa epurazione, d siamo serviti qjeòalmente 
d/;lle glcfe^e contrai^segnate dalla sigla d'Accursio, per essere 
certi rli non avere (atto uso di chiose, che sieno pcslefwri 
iriterfxjlazioni, ed abbiamo scelte di prefereoza le sigle le 



* Il BtLt.AP'KiirtrA 'Com. in Dig. L more nuiioram. Dig, de ìarisd. omn. 
iutìéf ricfrrdA il ffinrisin, Ranfredns. Verosiinflmente non deve «mmet tersi, 
eh A /]ii«^ft ibi anA form» corrotta del nome di Boffredo, poiché strana 
ntirttìthn tn!«5 imntftrtnBz'umti, Inoltre osgerTÌamo, che il Bellapertica cita 
tLMf**y*$ nt^olar infanto RofTrodo, Pare non abbiamo coUocato nella prcce- 
/Urnia iatwlla U nome di Ranfredo, poiché il Bellapertica è fonte assai 
fWAtnUì, nA abbiamo indizio itìcaro che Ranfredo appartenga ad nn tempo 
molto vviuvto. 



-77- 

* 

quali trovansi riferite insieme ai nomi dei più vecchi glos- 
satori *. 

Così per esempio la sigla Bar. è collocata insieme a quelle 
del Piacentino, di Bulgaro, e di Giovanni Bassiano ; le sigle AG, 
Arrianus, Cornutus, Ho., OG, F. e Fride, accennano a legisti 
antichissimi, e la sigla Ho. appartiene a un doctor antiquus. 
Le sigle OcTA. S Sy. Val., sembrano appartenere a legisti 
di un tempo assai remoto, e le sigle Guil., Girardus, Guido, ci 
riconducono a dottori vissuti verosimilmente nel secolo XII. 
Inoltre il nome di Geminianus ci serba il ricordo di un glos- 
satore, che fiori avanti la scuola irneriana*. 



* Crediamo ancora utile di far conoscere al lettore, che abbiamo cu- 
rato di discernere esattamente i romanisti dai canonisti, evitando di in- 
trodurre nel precedente prospetto sigle di qualcheduno dei primi dottori 
del diritto canonico. 

'* Il Savio KY (Op. cit. v. II, p. 45) ammette, ohe vivente Irnerio sor- 
sero molti e ragguardevoli legisti; fra i suoi contemporanei ricorda 
Baimondo di Genova legislator, che deve essere corretto in Baimoudo di 
Gena o Zena (villaggio del Bolognese), e Walfredo mcLgUttr et legia doctor 
(Bkthuann-Hollwkg — D. Civilprozess d. gemein. Beohts etc. P. VI, fase. 1, 
pag. 4). 

Noi facciamo caldi voti, perchè si compiano serie ricerche negli 
archivi, poiohò negli antichi documenti potranno trovarsi preziose no- 
tizie di vetusti legis doctores. Sappiamo intanto che ne è ricchissimo il 
diplomatico di Firenze per i secoli XI e XII, mediante una cortese co- 
municazione dataci dal chiarissimo signor Dott. Ludovico Zdekauer 
profondo conoscitore di • quell' archivio. Daremo un saggio di nomi di 
vecchi legisti di cui si han memorie nell'archivio fiorentino in una edi- 
zione, che stiamo preparando insieme col signor Zdekauer, dì un Cori' 
silium di Azono conservato nel Diplomatico di Firenze. Limitandoci ora 
a parlare di vetusti legisti bolognesi, ricordiamo che in una carta del- 
Tanno 1037 apparisce un Alberto legis doctor (Saeti — De dar. Arch. Bon. 
Prof. V. I, P. I, doc. dell'a. 1087): sono inoltre ricordati un Ioinulfus legis 
doctor in una carta bolognese del Maggio dell'anno 1076, un Petrus iudex 
in un documento di Bologna del 1079, e un Busticus legis doctus in una 
pergamena bolognese del 1063 (Bicci — I primordi deUo Studio bolognese, 
p. 11). Nei primi anni del miliecento poi sono ancor più numerosi i 
dottori che appariscono nelle carte bolognesi; vi è menzione in esse di 
IoASNKS Bonus, e Marchisellus causidici bononienses (a. 1103-1104), di un 
Gakdolfus iudex de Ar gelata (a. 1109), di Petrus de Monte Armato (a. 1109X 



- 78 - 

Altri nomi citati nella precedente tabella hanno somma 
importanza, perchè ci conducono a porre in rilievo dei punti 
finora presso che trascurati nella storia del diritto romano 
durante l'età di mezzo. 

Uno dei nomi di legisti, fra quelli riferiti nella precedente 
tabella, che in modo speciale attrae la nostra attenzione è 
il nome Petrus unitamente alle sigle Pe. Pet. Per le in- 
dagini fatte sui passi ove trovasi ricordato questo nome 
possiamo affermare con la maggiore verosimiglianza, che 
il Petrus citato nella Glossa d'Accursio non è altro legista, 
che il Petrus cui dobbiamo le Exceptiones Legum BotHa- 
norum, e che l'Accursio elaborando il suo magno apparato 
ebbe anche fra mano un manoscritto di questa opera im- 
portantissima, dalla quale trasse alcuni elementi per la sua 
monumentale compilazione'. Questo rapporto fra la Glossa 
Accursiana e V Exceptiones Petri ha secondo noi un im- 
menso valore per la storia della questione sui rapporti fra 
il così detto remoto Medioevo, ed il periodo bolognese, ed 



di Lambrrtdb e àl.brktu8 causidici de Bononia (a. 1113), dì Guido e Bagi- 
MUNDUB de Zena legi»lator (a. 1125-1127), di Tf.obimus tabellìo atque causi- 
dicua (a. 1115), di Faktixds causidicus et tabellio (a. 1117), di Ugo index 
(a. 1118), di Angelus causidicus (a. 1118-1121), e di Qerardus causidicus et 
tabellio (a. 1123). (Ricci •— Op. cit. p. 20 e segg,). 

Il Codice Diplomatico Padovano edito dal Prof. Globia (P. II, 
p. 850, 858, 2)8, 353, 273, 289, 353, 320) ci dà notizia di molti legis doctores, 
jurisprudentes, legisperiti^ iudices, e legis docti vissuti fra l'anno KfìQ e 
il 1100. 

* Per ottenere ma^^giore sicurezza in questa importante indagine, ab- 
biamo fatto uso qui di molte edizioni della Glossa Accursiana. 

Quanto a Prthus merita tutta Tattenzioue l'ipotesi recentemente 
formulata dal Fittiso (Ueber neue Beit. z. Gesch. d. Recbtswiss. im friih. 
Mittelalt. Zeitscbr. d. Savigny — Stift. f. Reclitsgescb. VII, 3, p. 57 segg.), 
secondo la quale Pietro, cui dovrobbesi il libro originario delle Exce- 
ptiones ohe serviron poi al libro di Tubinga, e allo attuali Exceptiones 
Petrij non sarebbe altri ohe il Petbus de Raimebio de Ravenna vir scho- 
lasticissimus, che apparisce nei documenti dal 1021 al 1037. 



fe. 



— 79 - 

è quindi necessario porlo qui in evidenza: esso potrà dar 
luogo anche a nuove, e fruttuose ricerche. 

Peraltro non tutti i luoghi della Glossa Accursìana, ove 
è ricordato il parere di Petrus trovano riscontro nelle sue 
Exceptiones. Ma questo fatto può essere spiegato, pensando 
che alcuni di questi passi si riferiscono al diritto procedu- 
rale contenuto neir ultimo libro delle Exceptiones, che pro- 
babilmente ci è pervenuto incompleto ^ Forse anche qualche 
citazione può essere stata tratta da altre parti perdute delle 
Exceptiones, o da altre opere dello stesso legista, che non 
conosciamo più. Ma che la Glossa si riferisca all'autore 
delle Exceptiones, prova molto persuasiva ci sembra il 
seguente passo, che poniamo a confronto col luogo corri- 
spondente della Glossa Accursiana*. 

Exceptiones Petri, II, 13. ^ 
Si quis rei suae venditionem fecerif, quamvis 
iam pretium acceperit, tamen, si nondum reìn tra- 
diderit, hoc est si nondum emtorem corporaliter 
induxerit in possessionem, adhuc ipse dominus 
est; et ideo, si postea aliquo titulo alii tradat 
vendendo aut donando, facit eum dominum. Sed 
prior emtor petet interesse propter /idem ruptam 



* Glossa Accuh. L. 32, v. inoerti. Big. IV, 8 — L. 2, v. noqUe debere. 
Dig. XLVII, 8. — L. 2. V. quidam putant. Big. XLVII, 8. — L. 2, v. nihi- 
lominus. Dig. XLVII, 8. — Oonst. 80, v. ream. e v. contineri. Cod. IX, 9. 

^ Per non dilungaroi troppo dal nostro argomento abbiamo doynto 
renunziare ad una altra parte di questa indagine, la quale potrebbe riu- 
scire molto utile. Noi T accenniamo, perchè altri più competente appro- 
fondisca questo argomento. 

Siccome è noto che spesso TAccursio sr giovò delle opere dei pre- 
cedenti giuristi, senza riferirne il nome, quale difficoltà, che altri luoghi 
della Glossa abbiano esatta corrispondenza con altri passi delle Exce- 
ptiones f Sarebbe utile quindi che la comparazione sopra esposta fosse 
estesa a tutto il trattato delle Exceptiones Petri. 



- 80 - 

a venditore: in quo interesse compuiabitur et dam- 
num quod passus est et lucrum quod possct 
fecisse si esset ei res tradita. Lucrum tanien non 
compuiabitur ultra duplum pretti rei 

Glossa Accursiana. L. 1, v. ìntersit Dig. XIX, 1. 
Eie nota triplex interesse ex hoc lege, conven- 
tum, ut praetium quod convenit, Item commune, 
ttt quantum res communiter valet. Item singu- 
lare quod excedit utrumque aliorum ; ut hic dicit, 
non tamep ultra duplum praetii dati, secundum 
Pe, arg. infra, eod, l, Titius. in fine, et l, cum 
forte, sed certe secundum Bui. et ultra praetii dati 
duplum usque ad duplum communis praetii vel 
interesse potest ratione mei singularis interesse 
condemnari 

Si osservi; che tanto la Glossa Accursiana, quanto il passo 
di Pietro si riferiscono al medesimo luogo delle fonti, cioè 
alla legge 1, pr. Dig. XIX, 1 ; che ambedue considerano il 
caso della cosa venduta e non consegnata dal venditore, il 
quale può essere convenuto per Vid quod interest. La teo- 
rica di Pietro che il lucrum il quale è compreso nella 
azione del compratore non debba computarsi oltre il doppio 
del prezzo della cosa, viene letteralmente riprodotta dalla 
Glossa. L'Accursio poi contrappone a questa la teorica di 
Bulgaro, cioè la soluzione di un giureconsulto posteriore a 
quella di un dottore più antico. Quindi ricaviamo anche da 
questo, oltre che dalla riproduzione letterale del testo di 
Pietro, che qui si ha da fare con una vera e propria cita- 
zione delle Exceptiones Petri. 

Questo rapporto fra le Exceptiones Petri e l'apparato 
di Accursio è un elemento per la storia delle Exceptiones 



-81 - 

fin qui non considerato, che può giovar molto ad illustrare 
questo testo così importante per la storia del diritto romano 
nel Medioevo ^ Esso dimostra cosi la continuità di tradi- 
zione scientifica fra le due età pre-bolognese ed irneriana, 
che il legame dal quale erano uniti i giuristi bolognesi colle 
scuole precedenti, e in specie colla ravennate. 

Ma anche altri nomi citati nella precedente tabella hanno 
somma importanza, perchè ci conducono a porre in rilievo 
un punto finora presso che trascurato nella storia del di- 
ritto romano durante Y età di mozzo, cioè ai rapporti che 
certamente intercedettero fra i legisti dello Studio bolognese, 
e i dotti della scuola di Parigi. Di ciò saranno prova i 
nomi di Petrus Baylardus, e di Petrus Lumbardus. Ed ampia, 
ed autorevole testimonianza di questo fatto l'abbiamo nei 
seguenti passi, due dei quali ci serbano il ricordo di Abe- 
lardo, il quale risponde ad una questione d' interpetrazione 
di un passo della collezione giustinianea, e l'altro si rife- 
risce ad una controversia di diritto romano risoluta da Pier 
Lombardo, il famoso autore del Liber Sententiarum. 

V (Glossa Accur. 5, v. praescriptione. Cod. Ili, 39, 

fin. regund.). 
id esty exceptione, quidam dicunt sic scribi, prò- 
scripiione, non praescriptione, quasi dicant pro- 
tensione vel prolungatione ut prò localiter ponafur. 



* Nelle Exceptione» Petti non troviamo il luogo corrispondente alla 
citazione fatta dal Roffrkoo (Traot. ind. ord. P. I. Posit. absen. oto. n. 2) ; 
ma devesi osservare che alla opinione di Pietro è contrapposta da Bof- 
fredo quella di alcuni fra i più antichi glossatori bolognesi, come Iacopo, 
Bogerio, e Giovanni Bassiano. 

Quanto al luogo del Bsllapbbtica (Oom. in Dig. 4, Dig. XLVI, 1) 
ove ò riferito il parere del dominus Petrus i può essere citato il seguente 
passo delle Exceptione» (Except. Pet. II. 44), ohe con quello ha qualche 
rapporto. 

6 



— 83 — 

Imp, off, L. quoties Breviter scn- 

tentiam domini Petti Lumbardi puto veriorem. 

Quanto ad AbelaidO; il Savigny \ dopo avere esaminati 
i primi due passi ora riferiti; scese alla conclusione che 
esso non era un vero e proprio legista, e che quindi non 
si poteva tener conto di lui in una storia letteraria del di- 
ritto romano. Noi senza alcun dubbio approviamo Tosser- 
vazione del grande maestro, ma pensiamo che quei due 
passi possano dar luogo a conclusioni non meno importanti. 
Resulta ad evidenza, che Abelardo, quantunque non giu- 
rista, si occupò della interpetrazione dei testi del diritto 
romano; conobbe i metodi prevalenti nelle scuole giuridiche, 
fino al punto di poter mettere in derisione gli sforzi dei 
giureconsulti. Tentò, sebbene senza alcun successo, la illu- 
strazione della legge 5, God. Ili, 39, ma si vantava di poter 
dare una retta interpetrazione di qualunque passo del Corpus 
luris, e di poterne trarre la fattispecie. Adunque egli co- 
nosceva i testi deir-antico diritto; già il gius romano era 
studiato nelle scuole di Parigi a principio del secolo XII, 
ed anzi Abelardo non si peritava di entrai-e su ciò in di- 
scussione coi giuristi, i quali gli presentarono la costituzione 
già ricordata del Codice, perchè ne desse una interpetrazione. 
Questa notizia ci venne tramandata da Giovanni Bassiano, 
poi da Niccolò Furioso, dalla Glossa, ed infine dalFOdofredo. 
Altrove troviamo ricordato il parere di Abelardo in que- 
stioni di diritto canonico da giuristi della scuola bolognese. 
Basti riferire in questo proposito il seguente passo tratto 
dalle Quaestiones incerti auctoris, date alla luce dal Thaner 
^ nella edizione della Summa Magistri Eolandi '. 

* Savionv — Op. cit. V. II, p. 223 e sog. 

* TiiANEii — Dio Summa Magistri BoluDdi. Incer. Auct. Quaest. 
Iimsbruck, 1874. Quaest. XXV, p. 274. 



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- 85 - 

Parigi. Adunque la scuola dei glossatori ha innanzi, e in- 
torno a sé un ambiente scientifico anche durante i suoi 
primi anni; il quale deve essere attentamente studiato. Ha 
innanzi a sé giuristi italiani più antichi d' Irnerio, e giuristi 
francesi. E certamente l'indagine che ci auguriamo verrà 
da altri estesa in proposito potrà gettare un raggio di 
luce viva sopra un punto assai oscuro finora, quello cioè 
dei rapporti fra la giurisprudenza irneriana, e la più an- 
tica. 

Che del resto fino da antico esistesse un vivo scambio 
di correnti scientifiche fra il nostro paese e la Francia ne 
sono prova molti fatti \ Il BrachyloguSy sia opera francese 
o italiana, veniva glossato in Italia e dagli studiosi di Francia: 
anzi parte della glossa Vaticana al Brachylogus, che dob- 
biamo a giuristi francesi*, passava poi nella Glossa Magna, 
come avemmo altra volta occasione di osservare ^. Del resto 
dalla letteratura francese del Libellus de Verhis legalibtis 
A(i^' Expositio terminorum, e di altre simili opere sono 
passati non pochi elementi, segnatamente definizioni nelle 
scritture dei glossatori, del che potremmo citare numerosi 
esempi^. Dalle opere di Alenino perfino si trae profitto 
dai chiosatori italiani che precedettero Irnerio ^. Il Fi- 



^ Altre traccio di questa influenza francese trovansi neUa Glossa al 
Decretum di Qrasiano, e alle Decretali di papa Oregoric, ove più volte 
sono riferiti i pareri di Pier Lombardo, e di Pietro Mandncatore (Deoret. 
P. I, D. SO, o. 1, V. fldeles. Deoret. Greg. lib. I, tit. 1, cap. 2, v. damnamus). 

> Oltre le note opere di Fitting si veda 11 nostro scritto inserito nella 
Bivista Storica Italiana (a. 1885, voi. I, fnsc. 2). 

' Chiappklli — Note sopra alcuni rapporti fra il Liber luris Floren- 
tinns e il Bracbylogns luris Civilis (Archivio Giuridico, a. 1863). 

* Si consultino in proposito le note alla edizione di antichi testi 
curata dal Fitting nei luristische Schriften d. friiheren Mittelalters, ove 
sono citati i luoghi paralleli tratti daUe opere dei glossatori. (Cbiappelli — 
La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo, p. 32). 

' Vedasi la nostra edizione della Glossa Pistoiese al Codice (To- 
rino, 1835, p. 33). 



- 86 - 

cker * anche ha ritenuto che se il testo primitivo delle Exce- 
ptiones fu redatto in Italia, le Exceptiones Petri abbian per 
patria la Francia. Ed anche scendendo al periodo dei glossa- 
tori, i mutui rapporti fra la scienza italiana e la francese 
si scorgono da altri punti di vista. Basti considerare Y in- 
fluenza della dialettica scolastica che va diffondendosi dalla 
scuola di Parigi, le cui traccie si scorgono perfino nelle 
opere di Giovanni Bassiano*, e T insegnamento in Francia 
di uno dei più antichi glossatori, il Piacentino ^. 



» FicKBR — Ùber d. Entstehnngsverhàltnìsse der Exceptiones Legnm 
Bomunorum. Innsbruok, 18^. 

FicKER — Uber 'd. Usatici Barchinonae u. deron Zosammenbang 
mit den Exceptiones Legum Bomanorum. Innsbruck, 18S8. 

Vedasi su ciò Fittiso — Ueber neue Beitràge zur Qesch. d. Be- 
cbtswissenschaft im friiheren Mittelalter. (Zeitschrift d. Savigny — 
Stiftung f. Bechtsgesch. a. 1886, Boman. Abtheil. p. 27 a 72). Ficker — 
Forsch. z. Beichs. — n. Bechtsgesch. Italiens. v. Ili, p. 117). 

* Di questo fatto è agevole convincersi anche con un esame superfi- 
ciale della Glossa Accursiana. (Batien — Vom Einfiuss d. Philosophie 
anf d. larisprudenz, p. 5 e sog.). 

In tal modo si spiega come potesse Biccardo Malombra innanzi 
a Iacopo da Bavanis, fino ad oggi cnnsideratg come instauratorc del me- 
todo dialettico nella giurisprudenza, combattere quella tendenza a sot- 
tilizzare nella interpetrazione del t«sto. Tutto questo serva a completare 
ciò che abbiamo altrove scritto circa l'influenza francese sulla dialettica 
dei giuristi mcdioevali. (Ciiiappelli — Vita e Opere giuridiche di Gino da 
Pistoia, 1881, p. 209 e Éegg.). 

^ Anche neUa Glossa Accursiana troviamo traccia dell' influenza della 
scuole parigine, e in specie dei filosofi scolastici sui glossatori. La distin- 
zione nel dominium della pars inteyralis e deUa para praedicamentalis di 
cui nella Glossa Acours. 4. Dig. 7, 1, v. Uau^ructus è verosimilmente un 
prodotto della scolastica francese. Vedasi in proposito Abelardo (Liber 
divisionum, II, 192 seg.). Con ogni probabilità nella Glossa Accur. 2. 
Dig. 1, 16, V. manumitti abbiamo da faro con una esemplificazione, che 
doveva essere in' uso nelle scuole filosofiche di Parigi ; difatti la Glossa 
nell* esporre le varie significazioni della parola curreref cita 1* esempio 
*^ homo curritt Sequana currit, „ che corregge dicendo Sequana non currit, 
sed labatur. In una opera italiana come la Glossa non poteva essere ri- 
cordata la Senna, poco conosciuta nelle nostre scuole, se non trattandosi 
di una esemplificazione tradizionale : difatti il glossatore soggiunge ** quod 
est Jlumen Pariaiense „. Ciò anche secondb il Landsuero (D. Glosse d. Ac- 



-87 - 

Del resto se in Francia non fosse esistita anche in tèmpi 
antichi una tradizione di studi sul diritto romano^ male si 
spiegherebbe la fioritura di tanti giuristi francesi della fine 
del secolo XIII, e del principio del XIV, i quali appariscono 
dopo Iacopo da Ravanis e Pietro da Bellapertica. 

Adunque i rapporti intellettuali dell* Italia colla Francia 
nel periodo delle origini dello Studio bolognese sono già 
stabiliti anche nel campo della giurisprudenza, come del 
resto nelle scienze filosofiche. La operosità scientifica ita- 
liana adunque risale all'antico tempo, e si collega colla cul- 
tura degli altri paesi: questo fatto ci fa sempre più certi, 
che male è stato giudicato il cosi detto remoto Medioevo 
come età di assoluta barbarie, e d* ignoranza primitiva. Più 
s' indaga quella epoca, e più splendore vi apparisce : alcune 
scritture delFantico Medioevo hanno forma coiTetta, e finezza 
di gusto che ricordano i tempi del Rinascimento. Se un 
breve studio come il nostro ci ha posti in grado di trovar 
nuovo materiale, e di staccale dall' uniforme fondo medio vale 
alcune figure di antichi giuristi, che rappresentano, un an- 
tichissimo movimento scientifico, nuove e pazienti ricerche 
potranno dar vita e colorito a questo periodo storico. La 
solitudine mano a mano andrà popolandosi, e si potrà sco- 
prire nel fondo monotono ed uguale varietà di attitudini, 
e di tendenze, ed una non interrotta operosità scientifièa. 



cnrsins, p. 99), accenna obiaramente a Farigi come sede, o centro deUa 
logica e della dialettica medioevale. 




PARTE SECONDA 

Lo Stadio Bolognese nei suoi rapporti 
colla scienza pre-imeriana. 



CAPITOLO I. 

Rapporti fra la letteratura giuridica del così detto remoto Medioevo 
e la scienza del diritto nel periodo bolognese. 



Per le indagini compiute nei precedenti capitoli siamo 
pervenuti alle seguenti conclusioni; cioè, che le leggende 
relative all' origine dello Studio di Bologna accennano ad 
una alta antichità di esso^ e che le opere dei legisti bolo- 
gnesi dimostrano chiaramente come innanzi ad Irnerio vi 
fosse in Bologna una fioritura assai ricca di studi giuridici. 
Abbiamo voluto anche rendere più concrete le nostre de- 
duzioni, facendo vedere come nelle opere bolognesi e pre- 
bolognesi s' incontrano sigle, e nomi di giureconsulti e 
studiosi di diritto in gran parte ignoti, alcuni dei quali 
certamente anteriori ad Irnerio, ed altri forse suoi contem- 
poranei. Di più è venuto a resultare dal materiale storico 
fin qui raccolto, che non difettano testimonianze per pro- 
vare un diretto rapporto fra la scuola di Bologna e i legisti 



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* 



- 91 -^ 

importante in proposito a ciò che il Pitting stesso ha scritto^ 
e a quello che noi abbiamo esposto nella introduzione alla 
edizione della Glossa Pistoiese. 

È cioè opportuno osservare, che dopo gli studi del Conrat, 
e la replica del Pitting; due nuovi testi importanti per la 
storia della scienza del diritto romano nel Medioevo sono 
venuti alla luce, cioè la compilazione di diritto romano e 
visigoto della quale ha dato saggio il Gaudenzi da un ma- 
noscritto della biblioteca Holkam \ e la Glossa Pistoiese al 
Codice Giustinianeo da noi pubblicata '. Queste due fonti 
han confermata la tesi della persistenza di un movimento 
scientifico del diritto in quella epoca remota; ed anche la 
distribuzione cronologica delle chiose comprese nella Glossa 
Pistoiese ha dimostrata l'esattezza delle vedute del Pitting^. 
Se una fioritura improvvisa di studi come subitanea appa- 
rizione in qualunque età è inconcepibile, lo diviene anche 
maggiormente nella età di me^zo, e nel secolo XI, quando 
i rapporti fra i popoli erano scarsi, e tardissimi. Una fio- 
ritura di studi giuridici apparisce in quella epoca; ma è 

» 

prodotto di una lunga, e secolare elaborazione. 

hìvece di una divisione del Medioevo in due come è pro- 
posta dal Gonrat, crediamo che sia da fare una distinzione 
di due epoche, cioè la distinzione dell'età pre-irneriana 
dall'età irneriana^. In ambedue esiste una vera indagine 



^ Gaudkhzi — Un'autioa compilazione di diritto romano e visigoto 
con alcuni frammenti delle leggi di Enricoi Bologna, 1883. 

* Ghiappelli -- La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. Torino, 1885 
(Mom. della K. Accademia di Scienze di Torino, Serie II, T. 87). 

^ CuiAPPELL.1 — Nene Bemerkungen iiber die Pistoieser Glosse zum 
lustinianischen Cedex (in Zeitschrift d. Savigny — Btiftung f. Bechts' 
gesohichte. Boman. Abtheil. a. 1887, P. Vili, fase. 1, p. 83). 

* Xon adottiamo la formula di periodo pre-bolognese e bolognese, 
perchè le indagini precedenti ci han posto in grado di affermare, che 
innanzi Irnerio nella stessa Bologna la scienza del diritto accennava già 
ad un risorgimento. D'altra parte il criterio della distinzione di due 



- K — 

. Hrlir r\-«BiDO. e sebbene per alcune canit- 
HcCifirasDO &a di loro, pur tultarìa poss^gono 
a. iS aia e all'altra comuai. 
su franta, e superficialmente esamini le lelte- 
toe poiodi può credere, che nessun legame 

esse, È nolo che la letteratura pre-imeriana 
IO ne^sO colla grammatica e colla dialettica; 
n collegata intimamente alle fonti, i cui canoni 
ce in modo ^liemati'.o ' ; essa si fonda prìn- 
ipra alcuni testi, non mostrando di conoscere 
ssatorì invece abbracciano tutto ÌI vasto campo 
imano, compulsano tutte le fmti del Corpus 
no la giurisprudenza dalle altre scienze, e le 

di 5cien?a a Eè, volti unicamente alla inter- 
■i testi. Quindi l'esegesi t- la loro principale 
ria. 

ìUe ricerche più oscure delia storia della sdenza 
il Medioevo è appunto quella di \'edere, se un 
o, se un intimo legame rannoda questi due 
litici. È questo «juesito che qui ci proponiamo 
e alla cui solu/Jone vogliamo recare qualche 
ille seguenti osservazioni. Ed anticipando i re- 
ostri sludi crediamo di potere afifermare, che 
uità di tradbjone fra le letterature dei due 
^he si scorgono fra le due letterature alcune 

dobbiuna troTBilo in Bn granfie rinnaoTunanlo ; quatto 
nu aU' opera sapiente d* Imetio, il quale diBchiode naorì 
deiuta del diritto. 
- Gewh. d. popnl. Lit«T. d. róm. kanon. (Becbla Ìd Dent- 

leone «spreuioni dÌBtin^oao le serittare dei dne periodi. 
Fio la lociuiaae Ugit capitala par iadicare i teiti di 1«szBi 



. lettore, ebe nel fate la cooiparaiiaDe &a la lett 
e qoeUa del periodo dei gloesatori, daremo in g< 






-93- 

analogìe notevolissime, non ostante le tendenze differenti 
dell'una e dell'altra. 

Qui come primo e principale punto d'indagine prende- 
remo in esame la glossa, primitiva forma letteraria degli 
studi giuridici medioevali, comune ad ambedue le epoche 
delle quali ci occupiamo, la quale secondo noi è anche 
l'anello principale di congiunzione fra la letteratura pre-ir- 
neriana e quella dei glossatori. 

Non crediamo osservato fino a qui, che questa forma di 
commento nei più remoti secoli del Medioevo fu indicata 
generalmente colla espressione Notula, adottata spesso anche 
dai glossatori per designare vetuste chiose ^ Probabilmente 
in origine questa locuzione dovette essere usata per una 
forma speciale di glosse pre-irneriane, cioè per quelli scolii 
cui è preposta la parola Nota o la relativa sigla; e da 
questa parola, costantemente apposta a principio di quelle 



rale la preferenza a qaeUe sorittare sulle quali non è caduto dubbio della 
origine pre-imeriana, corno la Glossa Torinese, la Glossa Pistoiese, la 
Glossa di Colonia allo Istituzioni, lo Exceptiones Petri. Delle altre, come 
il Lihellus de Verbis Legalihus, V Expoaitio terminorum usitaciorum^ e della 
rimanente letteratura pre-bolognese secondo il Pitting, appartenente al 
più recente Medioevo secondo il Conrat, ci gioveremo sussidiariamente, 
affinchè le nostre conclusioni sieno solidamente fondate. Certamente al- 
cune opere della letteratura pre-irneriana apparvero anche al principio 
del secolo XII, cioè contemporaneamente ad Irnerio; ma esse apparten- 
gono alla Francia o ad altre scuole diverse dalla bolognese, e quindi 
fanno fede dolio stato della scienza nel tempo anteriore. Quindi conti- 
nuiamo a considerarle come appartenenti alla letteratura i>re-irneriana. 
Fra queste opere sorte verso il secolo XII, o a principio di esso, ricor- 
diamo spucialmente il Libetlus de VtrhU Legalibua. Anche il Brachylogus 
dallo stesso Pitting; viene collocato alla fine del secolo XI, o al principio 
del XII: sebbene non vogliamo qui approfondire la questione, accenniamo 
che non poche considerazioni possono indurre a ritenere assai più antico 
quel trattato. (Ciiiapi>elli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo, 
p. 23 segg.). 

* Circa l'uso antichissimo delle Notae vedasi la glossa bolognese al- 
l'Epitome di Giuliano, cap. 174 (ed. Hakskl, p. 2i2) v. Utteribua veteribus — 
(di est notis, quia antiquitus scribebant per notas). 



-94- 

glosse ia cui è formulata la regola espressa nelle fonti; 
prese il nome Y antichissima glossa, o Notula, Un esempio 
di una antichissima chiosa così designata si ha nel passo 
seguente delle Dissefisiones Dominorum. (God. Ghigiano, 
§ 85) che si riferisce a studi pre-irneriani ; 

ad hoc pertinet notula antiqua ibi posila, 

qttae sic incipit: « cum libertate etc. » 

Alla espressione notula a poco per volta si sostituirono i 
nomi di glausola, clausula, e glosa: pure per qualche 
tempo durante il periodo dei glossatori trovasi ancora ado- 
prata l'antica espressione notula, come apparisce dagli 
esempi seguenti: 

et hoc ultimum mcmhrum istius Divcrsitatis pie- 
nius prosequitur dominus Azo super praedictas 
Leges in notulis suis * 

Azo. — Lect. in Cod. 1, 2, De excus. veteran. 
Hoc sccundum Azonem notavi, licet ibi aliud 
dicat sua glossa. 

Ghe poi i glossatori ancora continuassero spesso la vecchia 
tradizione, di porre a principio di molte delle loro chiose 
la parola Nota, è un fatto di cui è facile convincersi esa- 
minando anche superficialmente un testo glossato nelFetà 
della scuola irneriana. Quindi, appunto perchè le antiche 
notulae non formavano un apparato completo al testo, pare 
che in seguito di tempo passasse quella espressione ad in- 
dicare le postille fatte dai giuristi ad una fonte senza che 

1 Dissensiones doniinorum. Hagolinu», § 120 in fino. 



I 



L< 



-95 - 

costituissero un commento continuato, e completo, cioè le 
chiose scritte in modo saltuario*. 

Ora se noi osserviamo in generale tutte le chiose pre- 
irneriane conosciute fin qui, facilmente ricaviamo essere 
state in uso in quella vetusta epoca tre forme principali di 
glosse. sono scolii che formulano il principio contenuto 
virtualmente nel testo, o glosse critiche della lezione del 
testo, abbondantissime nei secoli X e XI *, o chiose gram- 
maticali cui si aggiungono più raramente dei veri e propri 
commenti. Tutte queste forme si conservano tenacemente 
anche nella splendida età dei glossatori. Chiunque prenda 
una antica edizione del Corpus luris glossata, troverà col- 
locati nei margini degli scolii designati dalla parola Nota, 
che ricordan quelli dei commenti pre-irneriani ; vi troverà 
in abbondanza glosse critiche, e in non piccolo numero 
anche le chiose grammaticali '. A tutte queste forme di 



* A conferma di ciò st.a il seguente passo di Tancredi riferito da 
Francesco Bosqukt (Notae in Epist. Innocentii UI. Tolosa, 1635, lib. I, 
ep. 71, p. 48) : 

primaa et stcunda» decretalea, prout tnelius potai, glos- 

snlavi ; sed super praeaenti tertia compilatione non apparatum 

feci, sed audiendo atque legenda qnaedam in libro notavi 

Nunc autem praesentem tertiam compilationem glos- 

sabo 

Pap|A8 — Dici. V. glossa glossariuin dictum quod omnium 

fere partium glossas contineat, 

^ Per avvalorare questa nostra affermazione diamo aUa luce nella 
appendice della presente monografia un frammento di glossa al Codice, 
il quale abbiamo trovato in una pergamena che indubbiamente rimonta 
al secolo XII, appartenente all' archivio capitolare del Duomo di Pistoia. 
Di questa pergamena era stata già segnalata l'esistenza dal Bluhme, e 
poi dal Kriiger. Il frammento di glossa che contiene fece parte di una 
chiosa verosimilmente più antica del secolo XII. 

* Anche altrove paragonando lo glosse d'Irnerio e della sua scuola 
contenute noi m.anosoritto Pistoiese dell'Autentico, abbiamo insistito 



-97 - 

borazione scientifica? L'Accursio conobbe, e fece uso per il 
suo colossale apparato di chiose vetuste cx)ntenute in ma- 
noscritti anteriori alla scuola di Bologna? 

Noi crediamo di si, e la prova potrà essere desunta dal 
lettore nei due prospetti che poniamo di seguito a queste 
osservazioni. Nella prima delle seguenti tabelle abbiamo 
poste a confronto alcune glosse alle Istituzioni colla Glossa 
Accursiana, facendo uso della vecchia Glossa Torinese, della 
Glossa di Colonia, e della Glossa Vaticana al BrachylogUfS, 
la quale agevolmente può essere paragonata con una glossa 
alle Istituzioni, per la natura stessa del testo cui si collega. 
Nella seconda tabella prendendo come testo glossato il Co- 
dice, poniamo a confronto la Glossa Accursiana colla Glossa 
Pistoiese al Codice. Il lettore paragonando le glosse quivi 
citate, vedrà che la Glossa d'Accursio contiene numerose 
riproduzioni testuali di chiose comprese in quei commenti 
pre-bolognesi ; altra volta rivela tale affinità con questi, da 
indurre salda persuasione, che Accursio conobbe quelle an- 
tiche scritture, e che se ne giovò, ricollegando 1* opera dei 
dottori bolognesi a quella di più vetusti interpetri. Verosi- 
milmente allorché altri antichissimi glossari saranno dati 
alla luce, conosceremo la sorgente di tante chiose gram- 
maticali che s'incontrano nell'apparato accursiano, e che 
fanno pensare ad una origine vetusta. 



Glosse alle Istituzioni 



Kloasa Torinese alle liMim '. filosa Accnrslana alle IstUniionl. 

1)1, 13, 4, v.compluribus. 1, 13, 4, v. compluribus. 

6) I, 19, V. si perfeclae . . 1, 19, v. si perfectae. 

13) I, 20, 7, T. iudicio ... I, 20, 7, v. tutelae iudicio. 

19) I, 21, 2, V. post teinpus. 1, 21, 2, v. post tempus. 
24) I, 22, 4, V. sed et capitis 

dem 1, 22, 4, V, libertas. v. civitas. 



■ Fur quQBto testo fscoiamo dbo della odìiione data dal Rrììoik, con- 
tenutii nella Zeitsohrift fUr KoDhtagescliiobte, P. VII, fase. 1, a. 1871. 

Non oBtante die il lettore abbia dÌDacEi la tnbolls di compara- 
Kione fra onesta due Gloago, crediamo utile di riportare togtual monto 
nncbo alcnuì esempi dì Bamìgliania di questi duo testi. 

Oloua Teriatie alle litKuloil. BImu Aeeanlaua alle lilltncloal. 

Ufl) li, 6, ì-r. V. certo loco. — Idest II, S, pr. v. certo loco. — Soilicet 

in Italico solo. solo Itatioo. 

186) II, 11, a. V. distributio. — Id II, U, 3. v. distribntio. — Jd est 

ost ut testator diont, ciuas aaeignaCiu pnrtinm , (innm 

pnrt«B lia1rt<ro unumiiuoiu- scilicat pnrtem volit tOBtntor 

quo bacriHlom volit. quomlibot liabore. 

aul) n, IT, 2. V. ex uu. ~ Id est ex n, IT, ;i, v. ex oo. — scilicol poBta- 

postorioro. rioro. 

ETI) III, a, 3, V. utriusque. ~ Id est III, S, 8, v. utrìusqua. — aoilicet 

mii voi Hliuo. filli, et filiae. 

37B) III. 3, G. V. certis. — Id est pò- Ilt, S, 6. v. {«rsouis e T. centro- 

trao vel filiu patrai vel ne- rinm. — patiuo, ot (ilio, et 

aOG) III, T. 3, V. liboras. — Id est III, T, 3, v. bonoram poBieBSOTes. — 
81B) III, 9, pr, V. in» honor. - Bo- III, 9, pr. v. ina bonorom. - id est 



seqnendi 
trimonii ai 


r..tinenaiquo 


ps- 


iua peri 


juii. 


quo dom 1 


noritur fuori 


t. 


oumiB 


marit 



- 99 



30) 1,23; l^v.magistratibus. 



36) l, 23, 6, V. absit .... 
42) I, 25;pr.v.itemnepotis. 
0^2) I, 26, 13,v. removendus. 



I, 23, 1, V. magistratibus. Ve- 
dasi lo scolio aggiunto 
a questa glossa. 
I, 23, 6, V. absit. 
I, 25, V. in locum patris. 
I, 26, 1 3, V. removendus non 
est. 
88) II, 1, 36, V. fere .... II, 1, 36, v. de colono. 
90) II, 1, 39, V. thesauros. . II, 1, 39, v. thesauros. 

116) II, 6, pr. V. certo loco. . II, 6, pr. v. certo loco. 

117) II, 6, pr. V. inter prae- 

sentes II, 6, pr. v. inter praesentes. 

119) II, 6, 1, V. servum ... II, 6, 1, v. servum. 
123) II, 6, 12, V. ipse .... II, 6, 12, v. et haeredi. 
129) II, 7, pr. V. humanitus. II, 7, pr. v. humanitus. 
132) II, 7, l.v. per omnia fere. Il, 7, 1, v. fere legatis. 
1 35) 11, 7, 2, V. donationes 

invenit II, 7, 2, v. invenit. 

153) II, 10, 7, V. liber exisU- 

mabatur II, 10, 7, v. libertate. 

165) II, 11, 3, V. post missio- 

nem II, 11, 3, v. post missionem. 

186) II, 14, 6, V. dislributio. II, 14, 6, v^ dìstributio. 
201) II, 17, 2, V. ex eo. . . . II, 17, 2, v. ex eo. 

211) II, 18, 4, V. si tutor. . . Il, 18, 4, v. si tutor. 

212) II, 18, 7, V. quod autem. II, 18, 7, v. prò virili portione. 
232) II, 24, 2, v.si modo nihil. II, 24, 2, v. nichil. 

271) III, 3, 3, V. utriusque. . Ili, 3, 3, v. utriusque. 

275) III, 3, 5, V. certis. . . . Ili, 3, 5, v. personis, e v. con- 

trarium. 
300) ni, 6, 12, V. intcgrum . Ili, 6, 12, v. integrum ius ha- 

bet. 



- 100 - 

305) in, 7, 3, liberos Ili, 7, 3, v. honorum posses- 

sores. 

310) III, 7, 3, poene Ili, 7, 3, y. poeoe. 

315) III, 3, pr. V. ius bonor. Ili, 3, pr. v. ius. bonor. 
398) III, 19,13, v.indotibus. Ili, 19, 13, v. existiraaverit. 
436) III, 26, 10, V. liberto. . HI, 26, 10, v. liberto. 

A£Eiiiiite alla Glossa Tarluese '. filossa Accnr&liia alle MMA 

79) II, 1, 26, V. aliis posses- 

Boribus II, 1, 26, V. aliis possessoribus. 

134) II, 7, 1, V. mortis. ... II, 7, 1, v. raortis. 
139) II, 7, 1, V. redactae simt 

per omnia. Il, 7, 1, v. exemplum legato- 

ram, . 

237) n, 19, 12, V. l^tìmus . II, 19, 12, v. legitimus. 

398) III, 20, 6, V. itera. . . . III, 20, 6, v. itera. 

458) ni, 30, pr. v. imaginem. Ili, 30, pr. v. imagmem. 

eiom di Colom alle latituìoiil '. filosu kstMm ille lidtuiiiiiL 

4) 1, 2, 5, V. consuii. ... 1, 2, 5, v. consuli. 

5) 1, 2, 6, T. ei 1, 2, 6, v. ei. 

■ Qni tniemo USD dalla edUione dBlIn Qloina Tarineie data dkl S*- 
TiQiT (Op. Bit. T. Ili), la qaale oompreude anche le gloMe acsinute al- 

■ Perchè 11 lettore abbia idea adeguata delta affinità di alonne obinae 
oompreae nella Olosia di Colonia e nella Uloaaa Aaonriiana, ae rtfari- 
remo alo uni eaempi. 

«lo. di Catella alle Kilt. 61*. teew. alle Iitlt. 

4) 1, 2, B, V. ounsnli. — voi inter- I, 3, G, V. consuii. — Idsst, intarro- 

19) I. 10, 6, V. adfiaitatis. — affini- I, 10, fl, v. afflnitatia. — Est autem 
tosest regalaritaa persona- affinttas regularitaB pericna- 



- 101 - 



6) 1, % 6, V. in eum 
1 1) 1, 5, 1, V, vindicta 

16) 1, 10, 6, adfinitatis. 

17) 1, 10, 12, V. ii . . 
39) % \, 36, V. fere. . 
44) 2^ 1, 48, V. longe. 
48) 2, 4, 3, V. per modum 

et tempus 

52) 2, 7, 2, V. quasdam . . 



67) 2, 20,2,v.lucubrallone. 

83) 3, 13, 1, V. legibus. . . 
102) 3, 19, 6, V. possunt . . 

103)3, 19, 14 

124) 4, 6, 2, V. bis 

141) 4, 18, 1, V. plerumque. 



1, 2, 6, V. in eum. 
1, 5, 1. V. vindicta. 
1, 10, 6, V. aflSnitatis. 

1, 10, 12, V. ii. 

2, 1, 36, V. de colono. 
2, 1, 48, V. nec longe. 

2, 4, 3, V. per modum et 

tempus. 
2, 7, 2, V. invenit. — Glo. 

Accur. al Codice. Const. 

34. Cod. 8, 53, v. quin- 

gentorum. 

2, 20, 2, V. lugubratione, 

3, 13, 1, V. legibus. 
3, 19, 6, V. obligari. 

3, 19, 14, V. estimavit. 

4, 6, 2, V. bis. 

4, 18, 1, V. plerumque. 



Glossa Vaticìuia al Bracliyloens'. 



Glossa Accnrslea. 



Lib. Pag. 

I, 2, 6, V, studii 



Inst. — De iust. et iure, v. 
buius studii. 



rum ex naptiis nobis ooninn- 
cta omni carens parentela. 
141) IV, 18, 1, V. plerumque. — ideo 
autem diximus «plerumque», 
quia aliquando publioe aotio- 
nes non omnibus dantur, ve- 
lut accio de adulterio 



rum ex nuptiis coniunotarum, 
omni carens parentela. 
IV, 18, 1, V. plerumque. — Hoc ideo 
dicit, quia quandoque est pu- 
blioa aoousatio, et tamen non 
competit cuilibet ius accu- 
sandi : ut in crimine suppositi 

partus Item propter acou- 

sationem adulteri! 

* Per la citazione della Gtlossa Vaticana al Brachylogua ci siamo ser- 



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Ufra. . . . , 



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103 - 



II, 64, 4, V. perduellionis. . 

ni; 114; 13; V. et iniuria. . . 

IV; 147, 5; V. multabitur. . . 

IV; 175; 8; V. UU possidetis 
et Utrubi 



Dig. Vet. — De hiis qui not. 

inf. V. perduellionis. 
Inst. — De leg. Aquil. v. 

iniurìa. 
Dig. Vet. — De serv. fug. v. 

mulctam. 

Inst. — De interd. v. uti pos- 
sidetis. 



Glosse al Codice 

* 
Qlossa Pistoiese al Codice '. Qlossa Accnrsiana al Codice. 

651; V. auri sacra fames. . . I; 3; 30; v. sacra. 

654, V. affatus I; 4, 3; v. aflfatus. 

658; V. opinione I; 7; 21, v. opinione. 

663, V. subactis I; 29; 3; V; subactis. 



* L. Chiappelli — La Glossa Pistoiese al Codice Giustinianeo. To- 



rino, 1886. 

Glo. Plit. al Cod. 

651) I, 8, 30, V. anri sacca famos. — 

prò sacrabilis. 
658) I, 4, 23, V. opinione. — perso- 

nae. 
689) III, 12, 5, V. auspicio. — id est, 

inicio. 
718) III, 29, 8, V. in cnius bonis. — 

scilicet patris. 
728) III, 83, 5, V. in tempns. — id est, 

asqae ad tempns. 



Glo. Acenr. al CkMl. 

I, 3, 30, V. sacra. — id est, sacrabilis 
fames. 

I, 4, 28, V. opinione. — - dio opinione 
personae. 

Ili, 12, 5, V. auspicio. — id est ini- 
tio. 

Ili, 29, 8, V. in cnius bonis. — sci- 
licet patris. 

Ili, 83, 5, V. in tempns. — id est 
usqne ad tempns. 



Per gli altri esempi d'analogia e d'eguaglianza fra le due Qlosse rinviamo 
il lettore alla nostra edizione della Qlossa Pistoiese. 



— 104 — 

689, T. auspicio m, 12, 6, v. auspicio. 

690, V, caeremoniarum . . . Ili, 12, 6, v. caeremoniarum. 
694, V. sibi ni, 28, 8, v. is. 

713, V. in cuius bonis .... Ili, 29, 8, v. in cuius bonis. 

728, V. intempus Ili, 33, 5, v. in lempus. 

742, V, iniuriam Ili, 35, 15, v. iniuriam. 

754, V. eum HI, 37, 2, v. euni. 

755, V. diremptam ili, 37, 4, v. direraptam. 

756, V. Idem HI, 37, 4, v. Idem. 

788, V. prò eo . IV, 1, 13, v. prò eo. 

801, V. coIlaUo IV, 3, 1, V. collatio. 

803, V. cumulalur IV, 3, 1, v. cuinulatur. 

812, V. titubante IV, 5, 11, v. titubante. 

825, V. hanc IV, 7, 7, v. haiic. 

858, V. retinebit V, 12, 5, v. retinebit. 

862, V. locupletior V, 16, 17, v. fuit. 

884, V. incidere VII, 17, 2, v. incidere. 

921, V. exhis. Vili, 40, 17, v. ex bis. 

L'egu^lianza, e in taluni casi la somiglianza sorpren- 
dente fra le glosse pre-irnerìane sopra citate, e quelle com- 
prese nella Glossa Accursiana, che il lettore potrà rilevare 
mediante le tabelle precedenti; di più il gran numero di 
tali analogie, e il loro valore, c'inducono a ritenere, non 
essere casuali i rapporti che quei testi hanno coU'apparato 
dell'Accursio. Non dovremo forse concluderne, che l'età dei 
glossatori non fece dimenticare affatto l'opera dei più ve- 
tusti interpetri, e che conosciutone il valore l'Accursio stesso 
trasse profitto da quelle antiche scritture? Non è assolu- 
tamente inverosimile, che l'Accursio conoscesse quelle vetuste 
glosse, ed anzi noi Io ci-ediarao fermamente. E questa opi- 
nione viene rafforzata dal fatto, che questi testi erano 
conosciuti e assai diffusi nell'età dei dottori bolognesi. È 



- 105 - 

ormai notorio, che la Glossa Torinese fu continuata da 
molti interpetri nei secoli X, XI, e XII, che parimente 
molti studiosi fino al secolo XIII apposero chiose nella 
Glossa Pistoiese: anche alla Glossa di Colonia, e alla Glossa 
Vaticana al Brachylogus furono fatte posteriormente delle 
aggiunte. Quindi come neir epoca dei glossatori furono og- 
getto di studio questi antichi commenti, così dobbiamo 
pensare che se ne avesse conoscenza a tempo delFAccursio, 
e che questi ne traesse profitto per la grandiosa of)era sua. 

Dal paragone fin qui instituito si ricava, che nella glossa 
è riposto il principale rapporto fra le due età pre-irneriana, 
ed irneriana e fra le due relative letterature; che il punto 
ove in modo principale trovasi questa connessione è la 
glossa \ È quindi di suprema importanza il conoscere tutte 
le chiose pre-irneriane, che ir! buon numero giacciono an- 
cora neglette in antichi codici *, perchè esse potranno dar 
luce sopra questo nesso storico, più che le opere sistema- 
tiche fino a qui conosciute. S'intravede perciò fin d'ora, 
che un vero processo di continuità, e una vera tradizione 
esistono fra l'età più remote del Medioevo, e gli ultimi 
secoli di esso, e soltanto per questo fatto è possibile spie- 
gare la persistenza di certe tradizioni dell'antichità durante 
il glorioso periodo dei glossatori. 

Ma la letteratura giuridica pre-irneriana non ha come 



* Ciò resulterebbe anche soltanto dalla comparazione fra la Glossa 
Àccursiana e le Glosse Torinese e Pistoiese, anche dato e non concesso 
che le Glosse di Colonia, e Vaticana al Brachylogus j secondo il Conrat 
debbano attribuirsi al posteriore, Medioevo. 

* Vedasi la glossa della quale un frammento abbiamo pubblicato neUa 
api)endice. Sarebbe desiderabile che presto fosse preparato da qualche 
insigne storico Pedizione della Glossa Bambergense alle Istituzioni (MS. 
D. II, 3. — ScHRADBR — Prodromus corp. iur. civ. p. 22S. — Conrat, Epit. 
p. XLVI e segg. p. CCLI e seg.), del frammento della chiosa Cassinese 
(sec. X o XI), e deUa Parigina alle Istituzioni (MS. 44^1, sec. XI). 



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l/ft/ili/, iXjHL. Rorru can. cocnpta. gk). 5, 

,h/l. A//;, .Siro, in OxL n\ De locato, n. !>. 

Mflti'i (<^fio. PL-tol^-^, ri- IO. — Except. 

l'^'tn^ \\t\^'AA. l, u, i/i, — LììjfjWus de Ver. Leg. n. 61. — 



- 107 - 

Lib. iur. florent. IV, 8, 2. — Azo, Summa in Cod. II, 
De bis quae vi. etc. n. 2). 

Vis (Brachyl. II, 11, § 5. - Lib. 

iur. fior. IV, 8, 4. — Glo. di Colonia, n. 86. — Azo, 
Sum. in Cod. Il, De bis quae vi. etc. n. 3). 

Plagiarius (Glo. Pist. n. 56. — Brach. 

IV, 32, § 5. — Epit. Exac. Reg. IV, 12. — Incerti 
auctoris summa logum, ed. Cross. P. 1, VI, § 1). 

Lex satyra (Glo. Pist. n. 100. — Graziano, 

Decretum. Dist. II, cap. 7, Quae sit lex satira). 

Noxa (Glo. Pist. n. 775, 776. - 

Except. Pet. Append. I, n. 54. — Bracb. IV, 22. — 
Lib. de Ver. Leg. n. 7, 49. — Azo, Sum. in Cod. Ili, 
de nox. act. n. 1). 

Collatio (Gto. Pist. n. 801. — Glo. 

Accur. Inst. IV, 3, 1, v. collatio. 

Caerimonia (Glo. Pist. n. 690. — Glo. 

Accur. Inst. Ili, t2, 6, v. caeremoniarum). 

Sententia (Expos. termin. usitac. 98. — 

Lib. iur. fior. I, § 8. — Glo. Acc. Inst. I, 2, 8, v. sen- 
tentiae). 

Lucrum (Expos. term. usit. 56, 57. — 

Lib. de Ver. Leg. n. 62. — Distinctiones di Ugo. n. 87, 
in Savigny, Op. cit. 3, p. 411). 

Studium : . . . . (Expos. term. usit. 86. — Ugo- 
lino, In prol. Summae Pand. (fra le Summae di Azone. 
Basilea, 1572, e. 1112). , 

VirtuS'Iustitia (Exp. term. usit. 38. — Azo, 

Summa in Instit. I, Ut. 1, n. 2). 

Haereditatis petitio (De natura actionum. 21. — 

Piacentino, De varietale actionum, lib. 1, tit. 3). 

Utilis in rem actio (De nat. action. 63. — Pia- 
centino, De var. act. lib. 1, tit. 4 in f.). 



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-loà- 

Molti altri esempi potremmo raccogliere di eguaglianza 
o d'identità di definizioni, paragonando le due letterature, 
delle quali ci stiamo occupando, ma gli esempi recati per 
ora ci sembrano sufficienti. Questa persistenza di antiche 
definizioni nella scuola dei glossatori è una forma molto 
notevole della tradizione scientifica, perchè la trasmissione 
di quelle rappresenta l'accettazione dei più generali concetti 
del diritto ricevuti nelle più antiche scuole. Ancorché tutte 
quelle definizioni non sieno un prodotto esclusivo di scuole 
giuridiche pre-irneriane, e di alcune debbasi invece cercare, 
la sorgente nelle fonti letterarie, come per esempio in Isi- 
doro ^ per la definizione della lex satyra, in Alenino * per 
la definizione della narratio, pure è da considerare il grande 
significato che ha questo fatto, x;he cioè una volta penetrati 
quei concetti, e quelle definizioni nelle scritture giuridiche, 
runa età le trasmette inalterate o quasi all'alti-a. Quindi 
anche in questo punto le due epoche, e le due letterature 
manifestano un nuovo legame. 

Di queste definizioni poi furono compilate opere ragguar- 
devoli, che si succedettero Funa all'altra per un notevole 
spazio di tempo, dalla metà del secolo XI alla fine del XII. 
Basti ricordare YExpositio terminorum usitaciorum, della 
quale almeno il nucleo rimonta all'età pre-irneriana, o è 
desunto da fonti più antiche d'Irnerio^, il Libellus de Verhis 
legalibtis sorto verosimilmente durante il primo fiorire della 
scuola di Bologna, e V Epitome Exaciis Begibus nella quale 



Potsessio . . . (Lib. de Ver. Leg. n. 54. — Lib. iar. fior. HI, 2, 8 10). 
Trans(tctio. . . (Lib. de Ver. Leg. n. 14. -— Aeomr, Sam. Cod. Il, De tran- 
sact. n. 1). 

* IsiDOEO — Lib. etymol. lib. V, o. XVI. De lego satyra. 

* Alooiho — Dial. de rhetor. et virt. o. De partì bus orationis. (Opp. 
Batisbonae, 1777, v. 2, p. 821. 

* FiTTiKO — Z. Qesch. d. B. W. izn Mittelalt. p. 49 seg. 



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fj^-.^i &.prTfn .*^:r/:fi^*-;-i i^ ^^iéstionet e W Diisensìómfs dei 
((V/H-alori? Per a/rTror^/ersene, ba-*ui rifiraiurTì» lo schema 
»*rf;r^;otifXi di ura Quaestio a cocifroato di quello di una 



::[fl Basxrg^iie. 



Dl53cis::i3 KiiLixE 

Hc'^ouxcft. f 7:1 ^» «««{. ruUmi tic. 



(Jwu;rìiur, afì exhibenduni Sed quaerilur, si sit praeter- 
actio Jsi vere et proprie mis-suni, an valeat sen- 



• ConKAi - Epit. Exact, Beg. p. LXXXVIII «eg. 

» Fitti «il — Z. (Mach. d. B. W. im Mittelalt. p. 87 seg. Il Conrat crede 
di r'u'^tnon'U'ffì in f|U<'>ita op';ra an prodotto delia scuola bolognese; il Fit- 
ti fif( IfivtiKO lo aMKo^oa coiuo patria il nord della Francia. 

* Fir-tmo - lur. Bchr. p. 172 hog. Lo stosso può dirsi dei e 6, 7, 11, 
Appoiid. Pet. 1. 



-Ili -- 

dicatur actio. Quidam di- lentia? Respondent lob. et 

cunt AHI e centra- Azo sic Et quidam 

rio Alii autem di- dicunt Alii vero aliter 

cunt .... Solutio. vere ad dicunt Sed ego credo, 

exhibendum est actio quodsententianonvalet 

Il processo espositivo della controversia è identico, ed ana- 
loghe sono le formule adoprate nella esposizione. Adunque 
questa forma letteraria ha pure essa una tradizione, e si 
rivela nelle due età delle quali ci occupiamo. 

E continuando questa comparazione potrebbesi ricordare 
la grande analogia che passa fra il trattato De varietale 
actionum del Piacentino e il De natura actionum edito dal 
Pitting: anzi probabilmente tale somiglianza dipende dal- 
l'uso che Piacentino deve aver fatto di quella più vecchia 
scrittura ^ Ricordiamo ancora aver noi accennalo in altro 
luogo* ì^li stretti rapporti che legano al Brachylogt4S il 
Liber iuris florentinus, il quale ha con quello molta ana- 
logia, e conserva certi tratti della antica letteratura giuridica: 
r influenza di Bologna sopra quest'ultimo trattato sembm 
riiolto indiretta. Il Conrat aggiunge ancora^, che T opera 
di Vacarlo ha molti rapporti d'analogia collo stesso Bra- 
chylogus. Come il Brachylogus è una compilazione redatta 
sulle Istituzioni, cosi ha formulato Vacarlo il suo sistema 
sul Codice; invece il Liber iuris florentinus crea un sistema 



^ FiTTiMO — - tarist. Schr. p. OH. Cosi mostrano stretta affinità la 
Summa Institutionum di Piacentino, rultimo soritto d'introduzione aUe 
Istituzioni del MS. di Hanoi, e il Fragmentum Pragenae (Fittiho — lur. 
Schr. p. 145 e sog^g. 203 e segg.). 

* C111APPRL.L1 — Note sopra alcuni rapporti fra il Liber iuris floren- 
tinus e il Brachylogus iuris oivilis (in Archivio Giuridico, v. XXX, 
p. 437 sogg. a. 18*3). 

« Conrat — Epit. Exact. liog. p. CCXXIV. 



- 112 - 

misto del diritto del Codice e delle Istitute^ Un'altra opera 
la quale pure appartenendo all'età bolognese ha grande 
analogia col Brackylogus, è Y Epitome incerti auctoris data 
alla luce da Bocking nella edizione del Brachylogt4S : e tanta 
è l'analogia che da principio il Savigny ci-edette che ne fosse 
un compendio. 

E erroneo assolutamente il pensare, che certe forme let- 
terarie del periodo pre-irneriano sieno sparite tutte ad un 
tratto, che non ne rimanga reliquia nell'epoca dei glossa- 
tori; e che- la letteratura di questi con forme assolutamente 
nuove e già grande e forte sorgesse improvvisa, come Athena 
armata dalla testa di Giove. Quindi non è strano, né ine- 
splicabile, il sentire durante lo splendore della età bolognese, 
e nella stessa Bologna gli ultimi aneliti di una vita che si 
era andata svolgendo nel tempo anteriore; questo fatto 
dimostra quanto volgere di anni occorse a questo processo 
evolutivo della scienza. Anche nella storia della letteratura 
e delle arti figurative si osserva, non ostante il rinnuova- 
mento della forma e del concetto artistico, la persistenza 
di antichi elementi artistici. La riforma del metodo nella 
scienza non avviene che dopo una lotta lunga, e faticosa, 
e la resistenza delle antiche tradizioni è ancora più vigo- 
rosa, e duratura nei luoghi remoti dal centro delle nuove 
dottrine. 

Perfino non mancano esempi di citazioni delle fonti se- 
condo l'antico metodo durante il periodo bolognese. Ciò è 
stato osservato dal Pitting nella glossa alle Exceptiones 
Decretorum del manoscritto Pragense Lit. 1, n. LXXIV*; 



1 V^KKCK — Magister Vacarius, p. 161-179. VedaDsi notevoli analogie 
fra il Brach. I, tit. 1 e 2, o Vucnrio, p. 87 segg. Op- cit. 
CoNRAT — Florentinischos Bechtsbach. p. 35 seg. 

* Pittino — Glosse zu don Exceptiones Legnm Bomanoram des Pe- 
trus, p. 23. — larist. Schr. p. 19. 



- 113 - 

quella chiosa che a ragione viene attribuita all' età dei glos- 
satori; sebbene non compilata sotto la diretta influenza di 
Bologna, contiene allegazioni nelle quali è seguito l'antico 
sistema. 

Cosi pure nella carta aretina dal Muratori * attribuita 
all'anno 752, e dal Vagnoni * e dal Savigny ^ giustamente 
collocata a principio del secolo XII sopravvive ancora la 
vecchia forma delle citazioni. 11 passaggio dall'uno all'altro 
metodo fu tutt'altro che repentino. Anzi ò certo, che nella 
stessa Bologna i canonisti per lungo tempo rimasero fedeli 
all'antico modo di citare, e soltanto a poco per volta e dopo 
un non breve lasso di tempo accettarono quella riforma. 
Lo Stintzing ^ riferisce perfino delle citazioni di antica forma 
che ha desunte dalle opere di Rogerio (Summa de praescri- 
ptionibus). 

Né è disutile per le presenti ricerche il ricordare, che 
alcune controversie giuridiche fornmlate, e discusse nel pe- 
riodo pre-irneriano, sono ancora vive, ed agitate dai glos- 
satori ^. Cosi è della questione sulla datio in solutum del 
Fragmentum Bamhergense, che è poi trattata nella Glossa 
Accursiana (8, God. 7, 45, v. non prohiberis — 46, fr. 
Dig. 46, 3, v. pristina obligatio), sebbene risoluta in modo 
differente. Parimente la controversia sul furtum usus, o 
sull'accio furti àeW Appena. Petri, e. 6, riapparisce nelle 
lìissensioìies Doininorum e in altre opere bolognesi (Vet. 
Coli. § 61. — RoGERius, § 31. — HuGOLiNus, § 463. — Azo. 
Sum. God. VI, 2, n. 7. — Glo. Accur. 41, Dig. 47, 2, v. 



» Muratori — Antiq. Ital. t. B, e. 888-b90. 

Vedasi anche l'edizione curata dal Wìtte (Rheinisches Mnsoum 
f. lurispr. a. 3, P. 3, p. 45S-46:>). 

" Atti della Accademia Aretina di Scienze, II, 56. 

* Saviony — Op. oit. V. 1, p. 413 seg. 

* Stintzinq — Gesoh. d. pop. Lit. d. ròm.-kan. Bcchts etc. p. 94. 

* Pittino — lur. Schr. p. 71. 

8 



--'■--- 



— 114 - 
furtum fedi). La discussione esposta nella Appen. Petri, 1, 
e. 7, è ancora viva nella Glossa Accui'siana (14, § 13, 
Dig. 47, 2, V, palam est — 'J, Inst. 4, 1, v. ,furtu»i fit). 
Cosi sottilmente indagando le due letterature si trovereb- 
bero agevolmente altri esempi di simili rapporti '. Del resto 

■ Nel corso di qnests iiDHtru i- ice rulie (Parto ], Gap. Ili) abbmmo posto 
in rilievo un nesso fin qui inosSRrvato fr» lo KrcfeUones l'etri, e In OIdssb 
AccQrsÌBQB. Mn forse anello nitrì rapportici Pietro colla letceratnra ilei 
glossatori jiotrubbaro essere rifatraooiali oou un lungo e pallente esHine. 
Sembra difatti h proposito d' Irnorio e di Piutro, ohe una notevole, e non 
casuale analogia esista fra l'autuntica Seti iudex. Cud. 1. a, e il cap. 63, 
lib. I dfllo Eireptioiieì PelTi. Cbu ambi gU scrittori abbiano attlnio alla 

d'Irnerio hanno masgiore analosìa fra di loro, di quella die susBiete in 
realti fra quei due testi e la eituEn oostituzìuiie '£i. 

Il Fitting si spinge nnobe più adiisntru a i|UCEte ricerche, mi in- 

e la Uloat>a Torinese (a. )m, HIO, 02») a pruposito del principio. 

Il OoMitT (Kpit. Kxne. Rpn. \: CCìW inveuo acuiiina ud min tra- 



<o, rievnriul. 
., De vnriet. i 



Compe 


di 


m inris, 


S,ll. - P. 


de V 




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Comiwndi 


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i 7d-au. - 


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t. in. - 


Uiss. Itou] 


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. V, li. - 


KimEHiu. 


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Op oit. 


-. 3. p, K 


Ktagm 


ut 


m Pr..s 


lì^e, l, 1 


E^o 








ìK H 


inoi. V, aa. 


- Oloasa 



Multi altri esempi di rapporti fra la lotleratora dei gloaeatori, e 

sono posti in luce dnl Cokrat (Epit. Exnct. Heg. p. CCXL, e sog^,). Anche 
le opore del Fitting sun ricche di confronti fra qnesto dae lotterature, 
dai quali resulta una vera affinità fra trattati appartenenti ai due detti 
l«rioiii. (Fitti.™ — lur, Schr. p. 101 BOgg.). 



~ 115 — 

è facile vedere nelle opere dei glossatori T accettazione di 
alcune trasformazioni; alle quali erano andati soggetti alcuni 
concetti del diritto romano durante Tetà che precedette Ir- 
nerio. Ma tale indagine condurrebbe ad un lunghissimo 
esame; e del resto alcuni esempi sono stati già riuniti dal 
Pitting con pazienti, ed acute ricerche. Basti Pavere per ora 
mostrato qual vasto campo è ancora aperto alle indagini 
e alle ricerche degli studiosi; nel- quale ancor molto resta a 
raccogliere. 

Oltre alle antiche glosse delle quali si conservano non 
rari vestigi nella Glossa d'Accursio; oltre la trasmissione 
delle antiche definizioni nella nuova giurisprudenza bolo- 
gnese, e resistenza in questa etìi di alcune forme letterarie 
in uso nel precedente periodo, vi ò un'altra prova non meno 
eloquente circa il rapporto che andiamo indagando fra la 
scienza del diritto neiretà che precedette Irnerio, e la scienza 
dei glossatori; prova questa che dimostra non essere altro 
la letteratura bolognese per taluni rispetti che una vem pro- 
secuzione della prima. E quale migliore conferma difatti pos- 
siamo avere di questa asseiY^ione, se non il vedere che alcune 
opere appartenenti al periodo pre-irneriano sono continuate 
e compiute durante lo splendore della scienza bolognese? 
La continuità di tradizione in una opera mostra fino a un 
grado assai rilevante la persistenza delle tradizioni, anche 
nelle età durante le quali quella opera ebbe il suo completo 
sviluppo. Questa prosecuzione di una opera per vari secoli 
non può essere spigata, se non si ammette che il concetto 
originario del lavoro corrisponde perfettamente allo spirito 
del tempo successivo, nel quale vide il suo compimento. 
Né abbiamo soltanto un caso isolato di queste scritture^ che 
cominciarono a formarsi negli antichi secoli del Medioevo, 
e che furono proseguite con opera incessante, e secolare. 



l 



'4 



— 116 - 

Cos'i la Glossa Torinese alle Istituzioni *, e la Glossa Pi- 
stoiese al Codice*, la Glossa Vaticana al Brachylogus^ 
hanno avuto dei continuatori perfino durante il primo fio- 
rire della scuola bolognese. Anzi nelle Glosse Torinese, e 
Pistoiese è contenuta una vera storia dello svolgersi degli 
studi del diritto romano nel Medioevo fino a tutto il se- 
i ' colo Xn. In ambedue i manoscritti di questi testi si scor- 

gono calligrafie differenti di molti interpelri, che aggiunsero 
le proprie interpetiazioni al nucleo originario delle due 
glosse. Perciò questi due testi importantissimi danno una 
idea abbastanza esatta del grado della cultura dei vari stu- 
diosi i quali vi cooperarono, ed anche dei diversi tempi ai 
quali questi appartennero. Del resto se non fosse la diffe- 
renza della calligrafia, dal contenuto il più delle volte non 
sarebbe agevole distinguere in queste due Glosse le anti- 
chissime chiose da quelle più recentemente aggiuntevi. 

Ed ai testi sopra accennati, i quali sono costituiti esclu- 
sivamente di glosse, possiamo aggiungere ancora qualche 
trattato dell'età pre-irneriana, al quale non rimase estraneo 
il nuovo tempo. Equi in primo luogo ci si presenta T im- 
portantissimo testo, che va sotto il nome di Exceptiones 
Petti. Il Savigny, il Pitting*, ed altri storici hanno data 

* 

notizia di alcune parti aggiunte a questa scrittura, oltre le 



1 
1 , 



' KRdoKR — Die Turinor Institationenglosso. (Zeitschrift f. Be- 
ohts^esch. P. VII, fase. 1, p. 49). 

* CuiAppBLLi — Neue Bemerkungen uber die Pistoieser Qlosse z. In- 
stinian. Codex (Zeitschr. d. Savigny — Stift. f. Rechtsgesch. Boman. 
Abtheil. P. vili, f. 1, a. 18S7). Vedasi in qnesto nostro studio la distri- 
buzione cronologion delle chiose comprese nella Glossa Pistoiese ; esso 
vanno forse dal secolo IX al secolo XIII. 

* Vedasi l'edizione del Br<ichylogu9 e della sua glossa curata da Bd- 
cKisG. In talune chiose vengono citati l'Accursio, e perfino alcuni giure- 
consulti del secolo XVI. Anche la Glossa Vaticana pare scritta in diversi 
luoghi, e forse in diversi tempi. 

4 Pittino — lur. Schr. p. 17 seg. 




— 117 — 
già note Appendices: aggiunte le quali sono contenute nel 
manoscritto delle Exceptiones che sì conserva a Torino 
(Bibl. Univ. D. V, 19). Esse costituiscono i cosi detti quinto, 
e sesto libro di Pietro. Il Fitting ritiene, e pare clie ciò sia 
indubitato, che il libro qninto non possa risalire oltre la 
metà del secolo XII, ossia che fosse redatto durante il tempo 
nel quale era in pieno fiore lo Studio bolognese: al sesto 
libro poi con maniere certezza si può ascrivere una me- 
diocre antichità. Adunque fra le due epoche non vi è un 
abisso come si vuote affermare da taluni: la vita attiva, 
e incessante del pensiero scientifico persiste, ed il lavoro 
degli antichi non I-. mai interamente abbandonato.. 

Anche il Srachylogus stesso non contiene forse la prova, 
che vi si nascondono un nucleo originario del testo, e delle 
aggiunte posteriori, in seguito di tempo passate dallo stato 
di semplici glosse a formar parte del testo medesimo? Lu- 
minosamente questa prova si ottiene osservando lo stato 
dei manoscritti, che di quel trattato ci sono peiTenuti. Di- 
fatli il codice Vaticano contiene ancora sotto forma di chiose 
alcune parti, le quali in altri manoscritti integrano il testo, 
e sono accolte In esso '. Anche l'Epitome Cusana dà come 
glosse alcuni passi, che forman parte del Brachylogus : ciò 
dicasi della fine del tìtolo i4. Bradi. II, e di alcune parti 
del titolo 11, Brach. II. Altri passi mancano nel testo del 
manoscritto di Breslau, e quindi sembrano glosse inserite: 
fra questi il § 5, Brach. II, 9. E si osservi a complemento di 



1 maDOScritto Vi 


ttioano a 


mod 


d'eaemp 


io apparia 


«ODO uomo 


1 e i- Braoh. I, 9, 


e il tit. 1; 


ì, lib. 


, II, Ciò potrobbfl dir 


si di molti 


sai del Brachyìos-a. 


t, come rei 


Bulla 


dnll'eBamo 


di tale mj 


inoeoritto : 


è qne»to il luogo 


opportuni 


t per 


diffonderci 


i sopra tal 


e indagiue. 


Ito, B la scoperta 


dovntn al 


Fittìug dei dn. 


) msDOBcr: 


itti CoBaui 


cbiara la necewi 


U di una I 




. eduiooe t 


critica di q 


Beato tosto 


iHÌmo par 1» Btorla del dir 


itto 1 


lel Hedioe< 


L-O. 





- 118 - 

queste osservazioni; che i manoscritti della Vaticana, e di 
Breslau appartengono al secolo XIII. Quindi è giusto raf- 
fermare, che il Brachylogus è stato rimaneggiato, ed ac- 
cresciuto durante Tetà dei glossatori. Anche prendendo 
esclusivamente in esame quel testo, e prescìndendo dai ma- 
noscritti, si giunge alla medesima conclusione, che cioè 
alcuni passi sono posteriori alFetà di questa scrittm*a. Se- 
gnaliamo fra gli altri alla attenzione degli studiosi il passo 
tanto controverso, il quale si riferisce alla ammissione degli 
ecclesiastici come testimoni in giudizio; un esame attento, 
e approfondito di esso fa ritenere, che vi sia stato aggiunto 
da qualche langobardlsta \ In simil modo resulta che nel 
§ 3, Brach. I, 11, sieno state inserite delle chiose. Del resto 
il Brachylogus, sebbene fonte pre-irneriana, ebbe larga in- 
fluenza sulla letteratura posteriore; ha lasciata larga traccia 
di sé specialmente nella letteratura procedurale romanza 
degli Ordines iudiciarii *, ed è stato adoprato perfino let- 
teralmente nel testo, e nelle chiose dai compilatori dello 
Specchio Svedese (a. 1276 circa). 

A complemento delle precedenti indagini notiamo, che 
una indicazione esatta deiretà cui risalgono i manoscritti 
contenenti opere del periodo pre-irneriano riuscirebbe in 
proposito utilissima, perchè da essa si ricaverebbe con si- 
curezza, quanta diffusione ebbero quei testi nella successiva 
età dei glossatori, e quanto durante essa furono studiati, e 
diffusi. Il resultato che se ne otterrebbe avvantaggerebbe 
grandemente la ricerca presente, relativa all'intimo legame 



» § 18, Efach. IV, 4. 

' WiEDiNd — Dor lustinianeisehe LibeIli>rocess, 1%5, p. 712 a 726. 
L'ultimo libro dol Jìrachylofjus ò il ponto di passae^gio fra la procedura 
romaBa e romanza. Il suo sistema procedurale ò una corraziono del pro- 
cesso romano, e presenta non poche deviazioni da quello, ma la posteriore 
dottrina le accetta. 



- 119 — 

che rannoda le due età ricordate. Sebbene non siamo in 
gradò di potere esaurire^ come vorremmo, questo tema, 
pure crediamo opportuno di raccogliere qui qualche utile 
informazione. 

Quanto alla Glossa Pistoiese, il manoscritto Parigino^ 
(n. 4516) dove essa ò passata in gran parte, appartiene al 
secolo XII. Secondo il Krùger il manoscritto che conserva 
la Glossa di' Colonia alle Istituzioni è da attribuirsi al se- 
colo XII. Il così dotto libro di diritto Ashburnham, una . 
delle fonti delle Exceptimies Petri, si contiene in un ma- 
noscritto del secolo XIV ^ Nella metii del secolo XII sono 
stati copiati i manoscritti della C!oll. Prag. *, il Frag. Prag. 
nel manoscritto Pragense di Pietro ; alla fine del secolo XIl 
•appartiene il codice della Coli. Gratz. I manoscritti di Hànel, 
di Bamberga, il codice della Coli. Tub. sono del secolo XIIP; 
essi contengono testi della letteratura pre-ìrneriana descritti 
da Pitting. 

Quanto alle Exceptiones Petri sappiamo, che apparten- 
gono al secolo XII i manoscritti Pragense*, il Torinese^, e 
forse il Parigino di n. 4719 ^ Gli altri codici non vanno 
oltre alla fine del secolo XIII. 

Per ciò che riguarda i manoscritti del Bracliylogus pos- 
siamo riassumere le seguenti notizie. Il manoscritto Vaticano 
è del principio del secolo XIII, e contiene anco un estratto 
delle Exceptiones Petri: il manoscritto Viennese secondo 
il Bòcking rimonta alla fine del secolo XI, o al principio 
del XII; invece il Savigny lo ascrive o alla fine del se- 



' CoNRAT — Das Ashbnrnhamor Reclitsboch. 1886, p. 5. 

* FiTTiNO — lur. Schr. p. i^. 

' CosRAT — Epit. Ex. Reg. p. CL seg. 

** Il Saviont (Op. cit. 1, B5S) invece lo crede del secolo XIII. 

^ SciiRADEit — Prodr. p. 55. — Coxuat — Epit. Ex. Rog. p. GLI. 

• Saviosv — Op. cit. 1, 356. 



— 120 — 

colo XII; al principio del susseguente: il Pitting seguendo 
il Sickel opina che debba attribuirsi alla metà del secolo XII \ 
Il manoscritto di Kònigsberg è pure assai recente, perchè 
contiene anche RofFredo (Lib. de iure canonico): il Savigny 
lo riferisce a! secolo XIII. Il manoscritto di Breslau è scritto 
nel secolo XIII, e il Cusano è redatto nella prima metà del 
secolo XII *. 

Quindi in conclusione il maggior numero dei manoscritti, 
che ci hall conservata l'antica letteratura giuridica appar- 
tiene ai secoli XII, e XIII ^ ; essi mantengono vive le tra- 
dizioni del tempo passato, e col loro numero attestano 
quanta diffusione avessero quelle tradizioni. L'antica scienza 
adunque' sopravvisse ancora per qualche tempo accanto a 
quella irneriana, e soltanto a poco per volta lo splendore 
di questa l'offuscò interamente. 

Un fatto sopra il quale dobbiamo ancora per un poco 
trattenerci, e che dimostra, secondo noi, chiaramente il nesso 
onde sono collegate le letterature giuridiche dei due periodi, 
è l'uso delle fonti del diritto romano. È certo che verso la 
fine del primo periodo, ossia nel secolo XI, erano in gran 
parte conosciuti, sebbene ancora poco in uso, i testi sui 
quali si fondò in modo principale la scuola di Bologna. 
Così pure questa scuola non dimenticò alcuni dei testi nel 
tempo anteriore principalmente adoprati. Le seguenti os- 
servazioni confermano questi asserti, e mostrano, non es- 
sere esatta la affermazione del Conrat, sulla quale insiste 
vigorosamente, che cioè l'uso del Digesto nella letteratura 
non ò visibile se non nell'ultimo trentennio del secolo XI. 
Non stiamo qui a diffonderci sopra le considerazioni del 



' Pittino — Ùber (iie Heimat u. d. Alt. J. sogen. Brachyl. p. 8, 37. 
2 Pitting — D. Heimat u. d. Alter d. sogen. Brachyl. p. 6, 37. 
* Stintzino — Gescli. d. pop. Lit. p. 92. 



. ^ 



— 121 — 

Mommsen circa resistenza di vetusti manoscritti medioevali 
delle Pandette, sopra le traccie del Digesto nella Glossa di 
Bamberga, nella Glossa Pistoiese, nelle antiche chiose al 
Liber Papiensis, sopra l'esistenza del manoscritto berlinese 
che risale al secolo IX; non ripeteremo le altre prove che 
il Pitting ha recate della conoscenza di questa fonte nei più 
antichi secoli delFetà di mezzo. 

Non ostante ^ quelle gravi considerazioni il Conrat * in 
questi ultimi tempi è tornato a ripetere con maggiori det- 
tagli la sua affermazione, scrivendo che il più antico esempio 
delFuso del Digesto si trova in una pergamena dell'anno 1076 
edita dal Ficker*. Non è soltanto dalle raccolte di antichi 
documenti che la disputa attende la sua soluzione. Certa- 
mente nelle collezioni a stampa di antiche carte italiane 
non abbiamo trovata più antica citazione del Digesto, ma 
quella asserzione è ancora prematura, poiché dei documenti 
italiani finora ne conosciamo una minima parte. Quanto ai 
documenti ricordiamo con ogni riserva una carta ravennate 
del 767 edita dal Muratori ^ : diciamo con ogni riserva, 
poiché dalla riproduzione datane dal Fantuzzi * apparirebbe 
che uomini di varie epoche abbiano alterato il documento 
stesso. Pure è notevole la seguente fòrmula, che vi si legge 
a proposito di una renunzia fatta da una donataria; 

Ugum beneficio, iuris et facti ignorantiae, foris, 
locisqtie praescriptione alia, senatoque consulto, 
quod de mulieribus praestitit, beneficio retra- 
ctandi. 



^ CoNKAT — Der Pandekten — und Institutionenauszug der Brittisohen 
Dekretalensammlang QueUe des Ivo. 1887, p. 16. 
» FiCKKR — Forsch. IV, n. 73. 

* Muratori — Antiq. Diss. XLIV, e. 889 segg. 

* Fastdzzi — Monumenti ravennati, v. 2, 1-4. 



-122 - 
Qui pare probabile che il documento si riferisca al se- 

natusconsullo Vetleiano, del quale è parola nella le^ 2, 
Dig. XVI, 1 '. Del resto se il Digesto viene citato in un 
documento notarile del 1076, è già questa una prova, che 
il Digesto da molto tempo era studiato, e adoperato nel 
nostro paese. 

Ma contro l'asserzione del Conrat valgano anche le se- 
guenti considerazioni. Ija letteratura giuridica antichissima 
non fa uso soltanto delle Istituzioni, del Codice, e di Giu- 
liano ; difatti le Glosse Bambergense, e Pistoiese han traccie 
del Digesto, e questa ultima di una sconosciuta Summa in 
lii^ua latina della costituzione greca 4, Cod. VI, 4. Vestigi 
delle Pandette si notano nelle Quacsiiones oc Monita ': 
sembra perfino che il Bracliylogus riveli l'uso AoW'Infor- 
tiatum *. Il Ficker ' afferma assolutamente che Pietro fonte 
delle Exceptiones rivela anche la conoscenza dell' Infor/iato 



CoJ. IV, spettnnU ul mudoairu.» s.iintQ^t un sulto VaieianoV tìuml. 
ussn riguardi il tceto dut suniitusmnsulto. cantomitn nella citntn 
del Dissesto. L' osiircBsioue itiialnHcvnsnlli henrflcìiim del documpl 
vanunte truviui aiicbo nt-nn h-;^-'-.-^. ■^. liig. XVI, 1 : iiivute la lue 
usata gQDoralmoiitu iifl Codicu A tenatut cnnf'illi amitiuni. 

POTiBil ODohe n TAKi.tz:'.! iScDoIs del diritta romana in Kt 
e Bulagnn. — in Atti o mem. della Dcp. di Sta. Patria per la Pi 

■ FiTTisn — Z. Qisscli. d. Uecbtswisa. im Mittelalt. p. 22. — Moii. 
hìst. LegPB. IV, |i. r>eo eoss- 

PanganBi » canl'ronta le f/na«aUoiiea oc Huniln coi sogUBUt 
del Digosta ; 

Quoest. 9 a. ^ 1, s I-» u 21- S 1. Vig. XVI, H. 

QnaeBt. § IG. - 1, » *. Dig. XLIV, 7 « r,. % t, Dig. XIII, 6. 

Quaest. « 18. — 27 pr. e 32 pr. Dig. XLVII, 2. 

rtAvinsv - Op. uit. 1, 421 - contro - Cuskat - D. Paod. i 
AUBziig li. Brìtt. Dek. Samml. 17. 
! Saviosy — Op. cit 1, IIU BOg. 
< FitKEK - ['eli. d. Eiit3ti'liunit»v4'rhiiltnÌBm' il, Exuppt. Leg. 



- 123 — 

al libro I, 66 delle Exceptiones; poiché questo luogo fa 
parte di quella fonte originaria. Il libro di Tubinga e la 
sua glossa ^, e Y Exceptiones Petti ' contengono riferimenti 
al Digestum vettis e novum. Anche il Lihellus di Pietro 
Crasso cita il Digesto ^. VExpositio ad lihrum Papiensem 
mostra assai estesa conoscenza di alcune parti della colle- 
zione giustinianea^; lo stesso dicasi delle Glosse al libro 
pavese^: così la Glossa Colonicnse usa il Digestum vetus, 
e la Pannormia e il Decreto d'Ivo riproducono passi del 
vetuSy e del novum ^. L'estratto delle Pandette e delle 
Istituzioni compreso nella raccolta di decretali del British 
Museum appartiene alla fine del mille'. La collezione del 
Cardinale Deusdedit cita oltre Giuliano le Novelle*, delle 



> FiTTiNO — Ueb. neuG Beit. z. Qesch. d. RW. im friih. Mittel. (in 
Zeitschr. d. Savigny — Stift. Bom. Abt. 2 parte, p. 44,). 
« Savigny — Op. cit. 1, 369. 
3 FicKBR — Forsch. v. IV, p. 118. 

* BETiiMANN-HoLLWBa — Civilppozess oto. P. V, fase. 2, p. 807. Il Conrat 
(D. Ashbur. Rechtsbuch. p. 35), ritiene cbe VExpositio non faccia uso del 
Digestum novum. Vodansi i passi cbe citiamo dalla Expositio al libro pa- 
vese (Exp. Roth. 200, 5. — 94, Dig. L, IG). — (Exp. Otton. I, 4, 3. — 1, § 1-4, 
e 18, Dig. XVr, 3). L'esposizione del MS. Brancaziano usa a parere di 
BoRETiua (Praef. ad lib. Pap. p. LXXXVIII) il Digesto vecchio, e nnovo. 

* Olo. ad lib. Papieu. Rotb. 151, v. et suam px'obare non pot. — 

21, Dig, xxn, 3. 

* Una notevole conferma di quanto abbiam detto ci viene data dallo 
stesso Conrat in una nota recentissima pubblicata nella Zeitschr. d. Sa- 
vigny — Stift. f. Rechtsgesch. (P. VITI, f. 1. p.2^>4). Difatti esprime l'idea 
che i frammenti, del Digesto vecchio i quali si trovano in Ivo, e neUa 
collezione delle decretali del British Museum, sieno stati tolti da un 
estratto del Digestum vetus, il quale deve avere verosimilmente veduta 
la luce in Italia. 

"^ Anche nella collezione pistoiese di canoni da noi descritta (Cuiap- 
PELLi — I manoscritti giuridici di Pistoia, 1885, p. 47-59) e che ci sembra 
risalire alla fine del secolo XI si contengono due citazioni del Digesto. 
Lo ScHULTB (Centralblatt. f. Rechtswissenschaft, Marzo-Aprile 1886, p. 213) 
invece 8upi)one, che essa sia un estratto probabilmente da Policarpo, per 
l'eguaglianza dei tosti del diritto romano ivi citati, o da Anselmo di 
Lucca. 

® Deusdedit CoUectio Canonum. Ed. Martikucci, lib. 1, e. CCXL, 
CCXLI. lib. 3, e. CXXXVIII etc. 



- 124- 

quali son traccie anche nella collezione di Anselmo da 
Lucca ^, e nella Collectio Anselmo dedicata. 

Come abbiamo detto di sopra i glossatori, mentre fon- 
dano in modo principale la scienza loro sopra i testi della 
collezione giustinianea, non lasciano assolutamente da parte 
quelle fonti alle quali specialmente si volgeva la scienza 
giuridica del tempo pre-imeriano. L'influenza di Giuliano 
a modo d'esempio nelPetà dei dottori bolognesi non è an- 
cora apprezzata secondo il suo giusto valore: si crede in 
generale che scarsamente ricorressero a quella fonte. Se è 
vero che la sua influenza andò diminuendo col sorgere della 
scuola irneriana, tanto che è dubbio se Irnerio fece uso di 
Giuliano *; se è certissimo poi che l'Accursio non conobbe 
quella fonte ^, è vero altresì che Ugolino, Alberico, il Pia- 
centino, il Bassiano, il glossatore di Vacarlo, Uguccione, 
Odofredo*, e forse Azone^, ricorsero a quel testo. Noi ab- 
biamo recate anche delle nuove prove che ci sembrano 
eloquenti di questo ricorso dei glossatori a Giuliano, pub- 
blicando delle glosse inedite di Alberico, e di Cipriano^. 
Quest' ultimo specialmente fa lai'go uso di questo testo, del 
quale riproduce fra le sue chiose passi ragguardevolissimi 



* Saviosy — Beytrag z. Qosohichte d. NoveUen. (Zeltsohr. f. gesohi- 
clitUche Bechtswissensohaft. v. 2, p. 128 segg.). 

* Il BiKMBR (Qeschichte der NoveUen Instinian's, p. 269) ritiene ciò 
come cosa verosimile. 

* Epitome Novellarnm luliani. Ed. HÀnel. 1873, p. XLV. Anche il 
BiENER (Op. oit. p. 802) scende a confortare come verosimile questa con» 
clnsione, sebbene almeno cinquantaquattro luoghi della Glossa Acour- 
siana si riferiscano a Giuliano, perchè sembra che tali allegazioni sieno 
da attribuire piuttosto ad Alberico, e forse ad Azone. 

* Savigny — Op. cit, 2, 143 seg. — Piacentino, Sum. in Cod. 1, 1, e I, 5. 

Wenck — Magister Vaoarius, p. 139, 240. — Bieneb — Op. cit. 302. 

* Epit. Nov. lui. Ed. Hanel. Introd. p. XLV. — Bienrr — Op. cit. 802. 

* GiiiAppKLLi — Glosso d' Irnerio e della sua scuola (Mem. della B. Ac- 
cademia dei Lincei) 1S33. — Glosso di Alberico n. 9, 17, 114. — Glosse di 
Cipriano, n. 19, 24, 34, 36, 39, 4rt. 



- 125 - 

anche per la loro estensione. Del resto anche le glosse di 
, scuola bolognese slIY Epitome Novellarum pubblicate da 
Hànel, forniscono una prova diretta di quello che abbiamo 
detto *. 

Sicché tenuto esatto conto anche delle fonti in uso nelle 
letterature giuridiche dei due detti periodi storici, si viene, 
sicuramente alla conclusione; che tanta distanza, e differenza 
fra di loro non \i è. Almeno essa è molto minore di quello 
che si è pensato fino ad oggi. Un intimo legame rannoda 
tutto questo immenso periodo storico che va dalla Glossa 
Torinese alla Glossa Accursiana. Larghe traccie del mate- 
riale scientifico della prima età trovansi nella seconda. Del 
resto crediamo inutile ripetere ciò che ha dimostrato sa- 
pientemente il Pitting circa altre caratteristiche degli scritti 
pre-irneriani, le quali persistono nelle opere dei primi glos- 
satori, come la brevità, la chiarezza ideile formule, T argo- 
mentazione stringente, l'acutezza dell'espressione, la tendenza 
a definire, Fuso di forme ellittiche, e certe idee filosofiche 
generali, che sono eredità dell'antica scuola. 

Anche* un altro fatto deve essere attentamente conside- 
rato, che illumina le precedenti indagini, e conforta la tesi 
fin qui esposta: esso resulta anche da un esame superfi- 
ciale che si faccia della letteratura giuridica medioevale. Chi 
paragoni molte scritture giuridiche dell'età di mezzo, avià 
il miglior modo d'intuire il processo seguito dai vecchi 
giureconsulti nella compilazione delle opere loro; dovmique 
si osservano delle vere riproduzioni dei più antichi scritti, 
le quali contribuiscono a mantenere viva la ti-adizione della 
scuola. In una opera più recente si trovano passi, esem- 
plificazioni, espressioni contenute in opere più antiche, e 
talvolta senza alcuna modificazione. Soltanto si corregge 



* Epitome Novellarum luliani. Ed. Hankl. p. 219 segg. 



— 126 - 

Fantico ove non corrisponde più alle nuove idee, e si ag- 
giunge il nuovo materiale a quello esistente. Anzi è cosi 
importante questa caratteristica dell'antica letteratura giu- 
ridica; che è necessario tener d'occhio questa fonna di plagio 
abituale, ed accolta generalmente, per giudicare con sicu- 
rezza della reale importanza scientifica delle singole opere, 
e dei singoli legisti. Se ne hanno numerose conferme nelle 
scritture pre-irneriane, e in quelle dei glossatori ; per questo 
la scuola bolognese era già grande al suo nascere, e man- 
tenne alcuni elementi giuridici, che indubbiamente risalgono 
al diritto classico*. Questa caratteristica persiste anche nel- 
l'età post-accursiana: quindi pensiamo che un esame attento, 
e profondo della Stimma di Salatiele *, e della Ars Nota-- 
riae di Ranieri da Pisa, quasi sconosciuta fino ad oggi^, 
sarebbe necessario, per stabilire la vera importanza che ebbe 
nell'arte del notariato la Summa di Rolandino I^assagerio. 
Nei post-glossatori, ed anche nei commentatori spesso s' in- 
contrano teoriche, ed esemplificazioni che sembrano perso- 
nali, ed attinenti alla vita di un giureconsulto, tolte letteral- 
mente dalla Glossa Accursiana. Di questo fatto potremmo 
citare molti esempi tratti anche dalla Lcctura in Codicem 
di Gino da Pistoia; ma basti per lo scopo del presente 
lavoro avere indicato ancorché fugacemente questo punto 
jmportantipsimo per la storia letteraina della scienza del 
diritto nel Medioevo. 

Questo fatto al quale abbiamo accennato dovette derivare 
principalmente dall'intento che gli scrittori si prefiggevano 



I FiTTiNO — Inr. Schr. p. 107. Vedansi in proposito i sorprendenti 
nessi, che il Fittine ha posti in luco fra Azone, e la introduzione aUa 
Summa Inatit. di Piacentino, e fra questa scrittura e i più antichi testi. 
CosRAT — Epit. Exact. Reg. p. CLXXXV, CCIII. 

* Savioky — Op. cit. V. 3, p. 479. 

* Kdekaurr — La confessione di legge nei patti dotali di Firenze XBi- 
yista Italiana per lo scienze giuridiche, voi. Ili, f. 2, p. 237). 



4 * 



— 127 - 

colle loro opere. I proemi delle antiche scritture giuridiche 
sono per la massima parte informati all'idea, che l'opera 
alla quale sono preposti debba supplire ai difetti delle 
esposizioni precedenti, ed offrire agli studiosi un quadro 
completo della scienza. Ne sieno prova evidente fra le altre 
antiche opere il proemio alla Suninm Codicis del Piacen- 
tino ^, il proemio alla Summa Artis Notariae del Salatiele *, 
il proemio alla Summa Codicis di Azone, e T introduzione 
alla Lectura in Codicem di Gino da Pistoia ^. 

Quindi movendo da questo pensiero, i legisti toglievano 
il buono ove lo trovtivano, senza curarsi d'indicare la pa- 
temitii, e la derivazione delle singole teoriche. Ogni opera 
tendeva insomma a soppiantare le altre, e a rendere meno 
dispendiosi gli studi a favore degli scolari poveri. A ciò 
corrispondeva anche la tendenza generale dell'epoca; era 
Tetà delle grandi compilazioni. Anche la Glossa Accursiana 
era redatta nell' intendimento di riassumere tutta la scienza 
precedente, e di rendere inutile il possesso degli antichi 
manoscritti, ove erano disseminate le vecchie chiose. 

Riandando col pensiero lungo tutto il cammino fino a 
qui percorso, e riassumendo in una formula sintetica tutte 
le argomentazioni esposte, possiamo affermare, che non 
un abisso intercede fra i così detti remoto, e recente Me- 
dioevo, e che uno stretto legame rannoda la scienza del 
diritto in tutti i secoli dell'età di mezzo. Anche in questo 
periodo storico, e in questa parte speciale della storia della 
cultura vediamo una lunga, lenta, ma non interrotta evo- 
luzione, un processo di continuità cui prendono parte nu- 
merose generazioni. 



* Savion? — Op. cit. 3, 435. 
« Saviont — Op. cit. ^, 479. 

• L. Ohiappkli^i — Vita e Opere giuridiche di Gino da Pistoia, p. 173. 




- 128 - 

Noi conosceremo tutti gli anelli di questa lunga catena, 
tutte le fasi di questa grandiosa evoluzione, quando saranno 
interamente note tutte le vecchie fonti del sapere giuridico. 
Quindi facciamo caldi voti, affinchè insigni storici curino 
edizioni critiche dei principali testi della dottrina giuridica 
medioevale, quali il così detto libro di Tubinga, e le Exce- 
ptiones Petrù Questa prima opera dovrà essere seguita da 
una analisi sottile, ed attenta della storia dei dogmi del 
giure, della quale pur troppo finora non conosciamo nep- 
pure i principali lineamenti. 



(0 




'•0- 



J 



CAPITOLO IL 

Rapporti fra lo Studio bolognese, ed alcune delle scuole anteriori. 



Il resultato generale del capitolo precedente c'indica la 
via che dobbiamo seguire, onde ottenere una riprova e una 
conferma delle conclusioni cui siamo giunti: dobbiamo cioè 
discendere dal generale al particolare, cioè ricorrere ad una 
analisi più minuta, onde vedere in qual misura è vero, che la 
scienza bolognese ha stretti legami colla scienza più antica. 
In altre parole avendo presi in esame i rapporti fra la 
scienza del diritto nella età irneriana, e la scienza giuridica 
del tempo anteriore, resta a misurarsi Y influenza che sullo 
Studio di Bologna dovettero esercitare le scuole pavese e 
ravennate, le più prossime per ragione di tempo e di luogo 
alla bolognese, e le più importanti del secolo XI. 

I dati sopra i quali fondare qualche conclusione sono pur- 
troppo pòchissimi, e perciò sottoponiamo con ogni riserva 
alla attenzione degli studiosi le seguenti considerazioni; 
pure in questo campo poco esplorato fin qui vi ha qualche 
cosa da rintracciare, che crediamo di somma importanza. 



> dalla scuola pavese, e vediamo quali rapporti 
be collo Studio di Bologna. 

Nel secondo capitolo della parte prima di questa nie- 
oria abbiamo recate delle prove assai eloquenti, per di- 
ostrare, che' le orìgini della scienza giuridica bolt^ese 
ibbono essere riferite ad un tempo alquanto più vetusto 
quello fin qui accettato dagli scrittori, ed abbiamo espressa 
dea, che il solare di quella scienza deve farsi rimontare 
rosimilmente verso la metà del secolo XI. D'altra parte 
mbra che traccie e vesti^ della scuola pavese s' incon- 
ino anche verso la fine del medesimo secolo. Ne è indiido 
trovare fino nel USO uno scolare, il quale parla dello 
udio pavese di leggi e di dialettica. Quindi per la con- 
mporanea esistenza delle due scuole che durò qualche 
mpo, sebbene in decadenza l'una e sul nascere l'altra, si 
nde più verosimile che fra quelle esistesse un rapiiorto 
[■etto. 

E ciò viene reso ancor più probabile pei' questa con- 
lerazione, die nella scuola pavese si erano formate due 
iposte correnti, l'una esclusivamente langobardistica di- 
tta da BuonfigUo e dai suoi seguaci ', l'altra romanistica 
i era a capo Lanfranco ', per opera del quale il diritto 
mano ottenne là un trionfo. EIsso non si peritava in una 
ntroversìa di affermare l'autorità delle Istituzioni impe- 





è coutroverao s« a|.partenga 


s. souoift di Pnvia. Il FiciiEK (Porsch. I 


I. 1466 6seg. p. 56 e gegg.) 


iena sia da attribuirsi ad una scuola di V 


erona- Noi sei,» impegnarci 


la grave disputa, rioordiamo obe le ant 


che scritture bologneai ce lo 


licano come sinro consulto pavese : cosi 


a Giona Accuriiana l,\. 33 V. 


tur, Dig. *B, 10, lei Corn. da fai. — Galgo 


ius Papiensisl, UaoLiBO (MS. 


rig. UB5. - GnalcosiQs Papiensis. in S, 


.,0«. - Op. oit. 2, p. I8B), e 


□rKRDO (Com. in Cod. coost. il, Cod. de 


ore lib. - Papiae erat ille 


9QB monachile et vooabator Gosianos), 




• FiCKim — Forsch. S. s 452, p. 45. 





- 131 - 

riali. È un fatto incontroversO; che i Pavesi conoscevano 
assai largamente il diritto romano, come ne sono splendida 
prova, le glosse, e VExpositio al Liber Papiensis * ; anzi 
nella Eocpositio questo giure è riguardato come lex omnium 
generalis^. Fin dove arrivano le notizie della scuola pavese, 
è certo, che le due legislazioni langobarda, e romana sono 
poste ampiamente a confronto ^. I Pavesi fecero uso spe- 
cialmente delle Istituzioni, dei primi nove libri del Codice, 
della Epitome di Giuliano, e qualche volta di alcune parti 
del Digesto*. 

Inoltre non devesi mai dimenticare, che i giuristi pavesi 
non si limitarono a elaborare il diritto langobardo, e ad 
interpetrarlo facendo uso delle regole del diritto romano; 
essi dovettero esercitare anche una non indifferente influenza 
pratica. E questa influenza si dovette far sentire vivamente 
nei tribunali dell' impero, nei quali talvolta spiegarono 
l'azione loro in diverse parti d'Italia. Ne sia una prova il 
fatto, che Buonfiglio e Walcausa insieme con Gunterio can- 



1 FiTTiKO — Z. Gesch. d. Bechtswiss. im Mittelalt. p. 19, 20, 22. — Ansi 
il Pittino (Inrist. Sohrift. p. % e seg.) ha già osservato, che VExpositio 
contiene elementi di diritto romano, i quali la pongono in rapporto con 
una più antica elaborazione di quel giure, e con vetuste scuole romani- 
stiche. Anche la prefazione a quella scrittura denota, ohe la giurispru- 
denza langobardistica dei secoli X, e XI procedeva sulle tradizioni del- 
l' antichità. (Fittilo — lurist. Schr. p. 99). Jj Expositio adunque è una 
prova luminosa, che il diritto romano era largamente conosciuto nella 
scuola pavese 

* Expos. § 6 a Both. 221. ^ 

* Mrrkel — Appunti per la storia del diritto longobardo (in Saviony — 
Op. cit. V. 3, p. 34). 

* Brumkkr — Deutsche Bechtsgeschichte, 18S7, p. 390. 

BBTnMANN-HoLLWEQ — D. Cìvil-Prozess etc. P. V. fase. 2, p. 307. 

Anche le Quaestiones ac montta, venute alla luce avanti il 1019, 
dimostrano una notevole conoscenza del Digesto. (Bobbtids — Praef. in 
lib. Pap. p. XCII. Mon. Germ. hist. Leges. IV). 



- 132 - 

celliere e messo imperiale presero parte nell'anno 1055 in 
un giudizio che fu tenuto nel contado di Firenze*. 

Ma qiiali prove si possono ad:durre della esistenza di 
un intimo legame, che supponiamo intercedesse fra le due 
scuole, pavese e bolognese? 

Abbiamo già nel capitolo secondo della parte prima di 
questa memoria accennato alla nota testimonianza di Ro- 
berto di Monte, per la quale Lanfranco, ed Irnerio sareb- 
bero stati contemporanei, e colleghi nello Studio bolognese. 
Verosimilmente qui la favola adombra il fatto di una 
relazione diretta, di un intimo nesso che collegò le due 
scuole. E di questo intimo nesso è chiaro indizio il fatto, 
che non di rado i dottori bolognesi si riferiscono alle opi- 
nioni dei legisti di Pavia. Difatti in due passi molto signi- 
ficativi, da noi riprodotti a principio del capitolo II della 
parte prima, Roflfredo beneventano, e il Bellapertica, ricor- 
dano decisioni dei doctores Lumbardi o Longobardi, con- 
trapponendole a quelle dei legistae moderni. Roflfredo anzi 
consiglia questi ultimi a non deridere quei vecchi giurecon- 
sulti, probabilmente tenuti in disprezzo perchè di scuola 
diversa, e cultori di una legislazione tanto meno perfetta 
della romana. Pure tal fatto dimostra, che le opinioni dei 
Pavesi, non erano dimenticate nella scuola di Bologna, e 
che invece vi trovavano discussione. Ancora i domini Pa- 
pienses son menzionati in una collezione di formule del 
principio del secolo XII descritta da Wattenbach *. Bulgaro 



> BoRRTitJs — Praef. in lib. Pap. p. LXXXII. (Mon. Oerm. hist. 
Leges. IV). 

Muratori — Antiq. Dìbb. IX, v. 1, p. 473. 

Vddansi in proposito anche gli altri documenti citati da Borktio« 
(Praef. in lib. Pap. p. LXXXII e seg.). 

* Wattembagh — Iter Aastriacnm, p. 37 (.\rchiv. f. Rande Òaterrei- 
chiflcher Geschiohtsqaellen. XIV). 



p" . 



- 133- 

stesso * si riferisce alle leggi làngobarde, e dà indizio di 
questioni dottrinali discusse fin dal principio della scuola 
bolognese sopra quelle leggi, scrivendo in una chiosa; 

Quidam sunt qui ex hac lege inferre volunt, 

legem Longóbardam non esse legem quibus 

non consentio. 

Inoltre non deve andare dimenticato, che nel catalogo di 
sigle da noi precedentemente raccolto da opere bolognesi 
nel capitolo HI della prima parte di questo studio, si tro- 
vano sigle di giureconsulti verosimilmente pavesi*. Si os- 
servino principalmente le sigle F., Val., e le illustrazioni 
fatte a suo luogo. Ora il trovare tali sigle nella letteratura 
bolognese, e il vedere in essa delle discussioni sopra que- 
stioni agitate nella scuola pavese, non indica forse, che il 
lavoro di questa scuola non era affatto perduto per la bo- 
lognese, che fra esse esistè un intimo nesso, e che una 
influenza della prima sulla seconda si dovette far sentire 
vivamente ? 

Particolarmente importante in proposito è consultare Tap- 
parato di Carlo di Tocco alle leggi làngobarde. Questo giu- 
reconsulto oltre a citare le decisioni di molti dottori dello 
Studio bolognese, fra i quali Irnerio, Piacentino, Ottone 

pavese, Giovanni Bassiano praeceptor meus vir ma- 

gnae auctoritatis ^, Azone, Pillio, Bulgaro, Innocenzo, Vin- 
cen:zo, Aidrico, Alberico, Rogerio, Cipriano *, e Ray. ma- 

1 Sayiqht - Op. cit. V. 3, 385. MS. Parig. 4538, 4517. Glo. al Cod. 3. 
Cod. 1, 14, de iQgibus. 

' Vedasi il quesito da noi sopra proposto relativamente alla sigla 

BAH. (Gap. Ili, P. 1). 

• Oaklo di Tocco — Oom. in Lomb. 2, Lomb. 1, 16, per furorem, — 

3, Lomb. 1, 32, purificare, 

♦ Carlo di Tocco — Com. in Lomb. rubr. Lomb. 1, 2. La sigla CYN. 
che si trova in molte edizioni è errata, o deve leggersi GY. 



-134- 

xifMiS iurta auctor, riferisce le opinioni di altri giuristi 
probabilmente langobardisti^ che nasconde sotto l'espres- 
sioni quidam alti dicunt ^ Ma vi è ancora qualche 

cosa di più notevole. In questo apparato sono citati anche 
i domini Ariprandus e Albertus*, un l^ista sconosciuto 
avente la sigla Io. Bo. ^; una sigla Bar. ricordata da noi 
nel capitolo III della prima parte, e per la quale abbiamo 
proposto il quesito se sia da riferirsi a un giureconsulto 
pavese ^, Mosè vescovo di Pavia che pronunzia un responso 
legale*, le opinioni dei Beneventani^, e in specie di Per- 
sico giudice di Benevento '. Vi ha ancora di meglio ; sono 
citati spesso in questo apparato i Papienses, colle espres- 
sioni, 

Dicunt hic Papienses^ — quidam autem Po- 
pienses dicunt^ — Papicnses vero contrarium 
dicunt ^^. 



* Caria) di Tocco — 5, Lomb. 1, 1, periculum. — 1, Lomb. 1, 5, ut su- 
pra, — 2, Lomb. 1, 7, sonum in sento. Cosi si potrebbero moltiplioare in 
gran numero le citasioni di luoghi consimili. 

* Caelo di Tocco — 1, Lomb. 1, 19, in trijìlum, 
' Carlo di Torco — 18, Lomb. 1, 7, personae, 

* Carlo di Tocco — 4, Lomb. 2, 18. 

* Carlo di Tocco — 1, Lomb. 1, 25, in curie regis. Non ci è stato pos- 
sibile il determinare l'età nella quale questo vescovo viveva, poiché esso 
non è conosciuto dal Gams (Series Episooporum. Batisbonae, 1879). 

* Carlo di Tocco — 2, Lomb. 2, 10, vel tres. — 9, Lomb. 2, 21, non 
potest, 

7 Carlo di Tocco — 9, Lomb. 2, 21, non potest. Questo legista viene 
spesso rammentato da Falco Beneventanus, e nei documenti editi dal 
Borgia (Memorie storiche di Benevento). Sarebbe vissuto circa l'anno 1140. 
Nel manoscritto della Lombarda che si conserva a Breslau, vi son chiose 
di Persico, ove si accenna una volta anche alla legislazione normanna. 

* Carlo di Tocco — 8, Lomb. 1, 32, purificare, — 57, Lomb. 1, 25, «e 
attendai. 

» Carlo di Tocco — 24, Lomb. 2, 56, apparet. 
»® Carlo di Tocco — 36, Lomb. 1, 9, amittat. 



- 135 - 

Dunque nella scienza bolognese si trovano i riflessi, sebbene 
pallidi^ dello splendore tramandato dalla scuola di Pavia. 

Mollo notevole è nell'opera di Carlo di Tocco la sigla Va., 
la quale frequentemente vi è riferita ^ Il Savigny*, e il 
Pitting ^ hanno già osservata resistenza di questa sigla nel- 
r apparato di Carlo di Tocco, ma non dubitarono di attri- 
buirla al glossatore Vacarlo; noi, non ostante la grande 
autorità dei due insigni storici, dissentiamo da quella opi- 
nione, osservando essei'e più strano il trovare in quella 
opera citato Vacano, il quale non sappiamo si sia mai 
occupato di diritto langobardo, che il vedervi ricordato 
Walcausa, celebre langobardista. Del rimanente la scuola 
bolognese conosceva questo giureconsulto rammentato più 
volte nella Glossa Accursiana, e dai glossatori. E ci con- 
ferma in questa persuasione l'avere notato nel medesimo 
apparato di Carlo di Tocco accanto alla sigla Va. talvolta 
anche la sigla Val., per indicare il medesimo giurista \ Ora 
questa sigla ci mostra chiaramente, che abbiamo qui che 
fare con Walcausa, uno dei capo-scuola della antica scienza 
langobardistica. Adunque verso Tanno 1207, tempo nel 
quale Carlo componeva il suo apparato, le tradizioni pa- 
vesi persistevano ancora con molta efficàcia nella scienza 
bolognese. E come del resto avrebber potuto i Bolognesi 
spingersi tanto innanzi nel commento della Lombarda, se 
non avessero conosciuti largamente i prodotti scientifici 
della scuola di Pavia? 

Ma quali opere di quella scuola erano conosciute dai 



» Cablo di Tocco — 36, Lomb. 1, 9, amittat, — 37, Lomb. 1, 9, se de- 
fendat. — 2, Lomb. 1, 19, aut aUeri non requiratur. — 5, Lomb. 1, 36, si 
aervuB totem culpam. ~~ 11, Lomb. 1, 1, non poasit. 

» Saviokt — Op. cit. 2, 215. 

* Pittino — Inrist. Sohr. p. 26. 

♦ Carlo di Tocco — 88, Lomb. 1, 25, pater. 



- 136- 
glossatori ? I] Savigny ' scrive, die nel secolo XU in Bo- 
logna si aveva conoscenza del Codice dei Pavesi, della 
Lombarda, e della recensione di Walcausa. Il Merkel * pure 
pensa che nella scuola bolc^ese si rintraccino ves%i del- 
l' influenza del Liber Papiensis, ed infatti scrive, < la piii 
insigne prova deirautorìtà onde il Liber P<^iensis godeva 
in Bologna, è il fatto che la decima collazione delle Auten- 
tiche, quali si leggevano nel secolo XII, improntò a quel 
Codice le leggi del II e III Arrigo. Quando in principio del 
secolo Xm Ugolino raffezzonò quella collazione, tolse via 
queste le^i, fuori dubbio perchè era cessata l'autorità del 
fonte cui provenivano '. » Lo stesso autore a^iunge, che 
Lombarda era invocata anche dai romanisti della scuola di 
Bologna. Il Ficker ' crede ad una grande influenza delle 
opere lEuigobardistiche, si pavesi, che veronesi, sulla scienza 
del diritto in Bologna ; influenza alla quale dovetter mira- 
bilmente servire i giuristi di Nonantula. Frattanto la recen- 
sione di Walcausa era nota ancora nel perìodo bolognese. 
Che i prodotti della scuola pavese dovessero essere co- 
nosciuti dai Bolognesi è molto credibile, in quanto che nella 
città viveva una numerosa popolazione d'origine laugobarda, 
e nella corte di Matilde i dottori Iwlt^nesi dovevano non 
di rado applicare quel diritto. E quanto alla Lombarda è 
noto, che spesso è ricordata nella Glossa Accursiana: che 
fosse conosciuta dai primi glossatori è più credibile ancora^. 
Quanto alla collezione cronologica delle leggi longobarde più 



• Lo StoflBB (OMoh. d. dant. Beohti. v 


1) nnllB agg 


qoeato areoniBiito. 




• Fio.M - PorBch. V. 8, p. 70, 78, 81, 




' Ciò viene ftocortato an,>he da Sciiult 


r. (aosch. d. Q 



— 137 - 

antica abbiamo in più luoghi traccie della sua influenza in 
Bologna, fra i quali principale la glossa legitime puniatur, 
lib. II, Feud. 53, ove alla Lombarda sistematica è contrap- 
posta una Lombarda confusa non intitulataK Aggiungiamo 
a tutto questo, che probabilmente nella scuola bolognese era 
nota anche YExpositio al Liber Papiensis *. A parte anche 
la considerazione, che le opinioni dei giuristi pavesi delle 
quali si tiene conto nelle opere bolognesi non potevano 
essere diffuse che mediante V Expositio, è certo che di 
questa si trovano traccie ampie nell'apparato di Carlo di 
Tocco. Ne sono prova alcune espressioni caratteristiche di 
quel libro pavese, che sono riprodotte da Carlo di Tocco. 
Questi frequentemente ripete certe locuzioni proprie spe- 
cialmente deìYExpositio, cioè, 

haec lex rumpit Icgeìti Liutprandt. — haec lex 
rumpitur per legem Caroli. — lutee rumpi videtur 
per legem Liutprandi'\ 



1 GhENOLER — Germauìsche Bechtsdenkmaler, p. 168. 

* Il FicKER (Forsoh. 3, p. 61 e segg ) crede ohe VEjrpositio non sia 
stata composta a Pavia: il contrario ò affermato da Betiimann-Hollwko 
(D. Civil-Prozess etc. P. V, fase. 2, p. 294). Quando anche l'opinione di 
questo ultimo storico non fosse assolutamente fondata, pure è necessario 
parlare qui della ExposUio, perchè è una opera ohe si basa sui resultati 
della operosità scientifica dei Pavesi. 

» Carlo di Tocco — 3, Lomb. 1, 9, solid. LXXX. — 29, Lomb. 1, 11, 
guidrigild. — 35, Lomb. 1, 9, proprium. Altri esempi numerosissimi vedrà 
il lettore nell'opera citata. Si osservi del resto che Tespressione rumpere 
legem è d'origine germanica, e corrisponde al brechen dei Tedeschi : quindi 
ancor più verosimile che quella espressione si usasse principalmente 
nella scuola langobartlistica di Pavia. La Glossa Pistoiese al Codice 
(glo. 97, 856) adopra l'espressione consimile « corrumpere », la quale non 
è da confondersi colla espressione « corrigere » della Glossa Torinese 
(glo. 180), come sembra ohe faccia il Pittino (Ueber neue Beitriige z. 
Gosch. d. R. Wissonsch. im friih. Mìttelalt. — in Zeitsclir. d. Savigny — 
Stift. f. R. Gesch. Roman. AbthoU. 1885, p. 6, «i2). 



Le formule boli^esi in proposito sono assolutamente di- 
verse, come, haee lex corrigitur, lex abrogatur, e simili. 

Ma anche un altro argomento merita qui attenzione, ed 
è che la scienza bolognese allo sue origini impronta l'opera 
sua alla scienza pavese, e ne ritrae in gran parte il metodo'. 

Difatti la glossa, forma originaria della interpetrazione del 
testo, è modellata su quelle pavesi. I Bolognesi inoltre adot- 
tano la forma langob^rdìstìca delle citazioni delle fonti*. La 
redazione irneriana delle Autentiche corrisponde ai luoghi 
paralleli dei Langobardisti, coi quali ad una legge vien dato 
o tolto vigore. Le Dissensitmes ricordano le controversie 
deli' Expositio, e le Summae bolognesi i commentari alla 
Lombarda. Altre opere langobardistiche degli ultimi tempi 
rammentano certe fonne in uso nello Studio bolognese, e 
difatti gli Schemata ex quibus causis fiat pugna posson 
essere paragonati ai Srocarda. Come vedremo più Innanzi 
VExpositio prelude alla Glossa d'Accursio. 

Ma la nostra ipotesi si rende ancora più verosìmile, se 
si ponga mente. all'orbine di non pochi glossatori, e se si 
esamini un altro lato dell'operosità scientifica dei dottori 
bolognesi. 

E divero nella scuola bolognese durante il periodo dei 
glossatori vi è un gruppo di giureconsulti oriundi di Pavia, 
e di Verona, cioè di dottori i quali meglio d'ogni altro po- 
tevano nella nuova scuola recar notizia dell'opera scientifica 
dello Studio pavese, ed estendere l' influenza sua. E di Pavia 
furono molti i famosi dottori, i quali ebbero rapporto colla 
scuola dì Bologna: basti rìcordaro fra i più noti. Ottone, 
Guido, Alberto, Pietro, e il canonista Bernardo. Fra i Ve- 



< FictBK — Foicb, V. 8, p. ISa segg. 

BKDHniK — Daatsohe BeshtRgosobioI 
■ Hesibl — Op- oit. p. 81. 



1^1^— p^»^^"^—* I I I I " ■ 



- 139- 

ronesi rammentiamo Iacopo di Ardizzone; del resto molti 
Lombardi fiorirono fra i primi dottori dello Studio bolognese. 
Né staremo a diffonderci sopra un altro argomento, il 
quale ha pure relazione intima coir indagine presente, perchè 
ormai già fatto oggetto di studi accurati, e profondi, cioè 
sopra la letteratura langobardistica che spunta nella scuola 
bolognese accanto alla fioritura romanistica ^ La Lombarda 
era soggetto di lezioni in Bologna, come apparisce dal se- 
guente passo di Ruffino (e. 9, P. VIP). 

Legem langobardam, qtme etiam Bon&niae lo- 
gitur, capitula appellai, et est iste liber excripit^ 

a libro Isidori, queni capitulorum vel capitula- 
rium intittUavit 

Per servire di prep^u'azione a tali studi, oltre i commenti 
alla Lombarda già citati, nella metà del secolo XII fu com- 
pilata da ignoto legista una breve Summa edita da An- 
schutz ^. 

Si ricordino infine le opere langobardistiche di Ugo al 
cominciare della scuola irneriana, di Carlo di Tocco, di 
Roffredo, di Andrea da Barletta, di Biagio da Morcone, di 
Luca da Penna, e le glosse alla Lombarda che continuano 



> Né deve dimentioarsi. ohe appunto nel periodo deUe origini deUo 
Studio bolognese si osserva un vero risveglio di stadi langobardistioi. Ke 
sono prova i commenti attribuiti ad Ariprando ed Alberto (Anschììtz — 
Die Lombarda Commentare d. Ariprandus n. Albertus. Halle, 1855), oggi 
creduti lavori scolastici per l'insegnamento di quel diritto (Sibobl — 
Die Lombarda Commentare, p. 4 segg. — Brumner — Dent. Bechtsgesoh. 
p. 891) di ignoto autore. 

* ScHDLT* — Op. cit. V. 1, p. 107 nota. 

DiBCK — Literargescbichte d. Longobardischen Lehenreohts, 1828, 
p. 157 e segg. 

' Akschììtz — Summa legis Longobardorum, 1870. 



« 



• 



— 140 - 

anche nel secolo XV ^ Insomma il diritto langobardo nella 
scuola di Bologna è trattato scientificamente^ e praticamente 
per le necessità della vita. 

Terminiamo l'indagine presente con una osservazione^ 
che utilmente potrà essere sviluppata da altri più esperto, 
e più profondo conoscitore dell'antica letteratura giuridica. 
Non è forse vero, che la Glossa Accursiana presenta delle 
forti analogie colla Expositio al Lifter Papiensis? Come 
YExpositio riassume i resultati della operosità della scuola 
pavese, cosi Accursio raccoglie l'ampio lavoro scientifico dei 
glossatori per lo Studio di Bolc^a; in ambedue le opere 
sono esposte le discussioni dottrinali della scuola. Né alla 
Glossa Accursiana mancano traccie della scienza langobar- 
distica: fra le fonti vi è citata la Lombarda; fra i giuristi 
trovan menzione Walcausa, e probabilmente alcuni legisti 
pavesi; come resulta dal catalogo di sigle da noi raccolto 
in uno dei precedenti capitoli. Ma oltre a queste conside- 
razioni generali, vi è qualche cosa di più positivo e con- 
creto, che ci induce ad accennare agli studiosi un nesso fra 
queste due compilazioni. Non possiamo nei brevi limiti di 
questo studio approfondire l'argomento come meriterebbe, 
ma ricordiamo intanto due passi paralleli di queste opere, 
i quali mostrano almeno una influenza indiretta dell' JEirpo- 
sitio sopra l'Accursio. Per comodo del lettore riportiamo 
testualmente un passo della praefatio expositoris della 
Expositio, e il principio della Glossa Accursiana al Dige- 
stum Vetus, che hanno profonda analogia. 



* Mkrksl — Op. oìt. p. 27. Nei manoscritti deUo leggi langobardo si 
trovano molto spesso o formale o glosse, delle quali gran parte deve 
attribairsi al tempo durante il quale fìoriva la scuola di Bologna. (Sa- 
viOMY — Op. cit. 1, p. 425 e sog.)* 



- 141 - 

Expositio ad Lib. Papien. Praefatio espositoris \ 

In exordio huim libri convenit requirenda esse 

tria: intentio, utilitaSy et ad quetn pattern phi-^ 

losophie supponatur, Philosophia enim grece, la- 

tine sapientia dicitur Sed liher iste ethicae 

supponitur, quia loquiiur de hominum moribus. — 
Duas convenit huius libri intentiones requirere: 
libri et legis. IntefUio legis est « facere homines 
bonoSy non solum metu penarum, sed etiam exhor" 
tatione premiorum. » (Dig- ly 1, 1, !)• Intentio 
libri est tractare de maleficiis, et de contractibus 
et de sf4CC€ssionibus. — hutilitas sibi in 

Glo. Accur. Dig. Vet. prin. rubr. v. coUecti. 
ex hiSy scilicet quod dixit in principio, potest 

colligi, quis fuerit atictor ; item qaac ma- 

feria, id est omnia velerà iura antiquorum pru- 
dentum ; quae intentio, id est ut colligat ius 
enucleatum in unum volumen. Utilitas per se 
patet, quia minori pecunia poterit nunc emi liber 
iste, et quia citius adisci potest, quam olim. Cui 
parti philosophiae supponatur? Et quidem ethicae, 
quia de moribus tractat hoc volumen, sicut alia 
duo volumina. 

La somiglianza di questi due passi fa pensare ad un nesso 
fra le due opere, che conviene porre anche in più chiara 
luce. 

Questo esame del contenuto filosofico delle leggi lango- 
barde, e del Digesto, che si ha nella Expositio, e nella 



^ Leges Langobardorum (Mon. Qerm. hist. LL. v. IV). Liber logia 
Langob. Papiensis diotus, p. *^0 seg. 



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- 142 - 

Glossa Accursiana, come ben si comprende, non è altro 
che Fapplicazione di un principio formulato fino dai com- 
mentatori greci di Aristotile, segwto da Boezio, e per mezzo 
di lui diffuso in tutte le scuole filosofiche dell'Occidente. 
Questo esame applicato ai testi del diritto trovasi anche in 
scritture pre-bolognesi, come nel frammento V del mano- 
scritto di Hànel, e nel così detto Fragnientum Pragense 
editi da Pitting ^ Ma la cosa notevole si è, che il passo 
della Expositio è più somigliante a quelli corrispondenti 
della letteratura bolognese *, e in specie poi a quello della 
Glossa d'Accursio, che non lo sieno a queste opere gli 
scritti pre-bolognesi ora ricordati. Quindi probabilmente 
Piacentino ed Azone furono in questo proposito il termine 
medio di questo rapporto che collega alla Glossa Accursiana 
YExpositio. Si scorge infine che anche XExpositio, come 
ha già osservato il Pitting, raccoglieva tradizioni dell'anti- 
chità, e le trasmetteva nella nascente scuola di Bologna^. 
Questo dei rapporti fra l'antico Studio pavese ed il bo- 
lognese è un campo, che, sebbene importantissimo, è stato 
finora oggetto di scarsi studi speciali. Colle poche osserva- 
zione che abbiamo fin qui esposte siamo ben lungi dal- 



> PiTTiHO — Inrist. Sohr. p. 95 e seggr* 1*6 seg. 206 segg. 

> PiAOBKTiHO — Summae Institationnm Ezordium. (Pittino — lar 

Schr. p. 221 e seg.). 

BooERio — Snmma in Cod. Savioht — Op. cit. 8, 421 sogg. 

AzoKV — Summa in Cod. Praef. n. 2, 24, 25. Venezia, 1610. 

AzoNB — Somma Instit. proemio, n. 5. 

j^oHB — Snmma in Fand. proemio in fine. 

Proemio di Azone alla Summa del Bassiano alle Autentiche. Ve- 
dansi altri testi bolognesi ricordati da Pittino — Inr. Sohr. p. 99 segg. 
* Ammessa poi resistenza anche della scuola veronese, della quale ha 
recati innanzi alcuni indizi il Picker, sarebbe verosimile ohe anche essa, 
e i resultati della sua operosità scientifica non fossero rimasti scono- 
sciuti ai glossatori: e indizio ne sarebbero i frequenti ricordi che nelle 
opere bolognesi abbiamo di Walcausa, e della sua recensione al libro delle 
leggi langobarde. 




- 143- 

r avere esaurito il vasto tema : ma nutriamo fiducia che 
esse possano spingere altri più competenti a riprendere in 
esame questo punto di storia importantissimo. 

L'altra scuola colla quale la bolognese dovette avere un 
rapporto diretto è la ravennate. Abbiamo mosti-ato nel ca- 
pitolo I della prima parte di queste ricerche, che la testi- 
monianza deir Odofredo, secondo la quale questa scuola 
sarebbe sorta sotto Carlo Magno, e decaduta dopo la sua 
morte, non è interamente fondata, perchè si hanno impor- 
tanti vestigi di essa nel secolo XI, cioè nei documenti ra- 
vennati del tempo che ricordano maestri e scolari *, nelle 
opere di S. Pier Damiano *, e nel Libellus di Pietro Crasso. 
Il Ficker^ raccolse anohe notizie circa importanti legisti 
ravennati del tempo, e molti riferimenti al diritto romano 
nei documenti di quella città *. Il Pitting ha espressa già da 
qualche tempo Tidea, che tale scuola sia il principale ponte 
di passaggio degli studi romanistici dalla scuola di Roma 
a quella di Bologna. Recentemente il Conrat ^ afifermò recisa- 
mente campata in aria V ipotesi della esistenza di una scuola 
ravennate, cui risposero magistralmente il Ficker*, e con 



* Vedansi le indioazioni di tali docnmenti in Saviont (Op. cit. 2, 17), e 
in OzAMAM (Dog. inéd. ponr servir àThist. litt. de l'ItaUe etc. p. 9 e segg.)* 

* S. Pktri Damiani — De parentelae gradibus. Opusoala Vili. 
' FicKRR — Forsch. Ili, 103 segg. 

* La carta ravennate del 19 Decembre 975 edita da Ficker (Urknn- 
den etc. p. ^ seg.) fa fede deUa estesa conosoenaa del diritto romano in 
Ravenna nel secolo X (Tarlazzi — Scuole del diritto romano in Bavenna 
e Bologna, in Atti e mem. della Dep. di Storia pat. per la prov. di Bo- 
magna, Ser. Ili, v. 4, p. 81). 

* Conrat — Epit. Exact. Beg. p. CCLXXVII. In questi ultimi giorni 
lo stesso Conrat, modificando le proprie vedute, accenna ad accogliere 
la testimonianza deU' Odofredo, circa la caduta deUa scuola ravennate 
dopo la morte di Carlo Magno (Zeitschr. d. Sav. — Stift. f. Bechtsgesch. 
P. Vili, f. 1, p. 263). 

* FicKKR — Ueb. d. Entstehungsverhalt. d. Ezcept. Leg. Boman. 
Innsbruck, 1886. 



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— 144 — 

maggiore solidità di alimenti il Fitting *. Questi ha illu- 
strati splendidamente i passi delle opere di S. Pier Damiano, 
dimostrando non soltanto che questa scuola esisteva^ ma 
anche che essa ebbe importanza scientifica, ed efficacia pra- 
tica nelle controversie del tempo. Difatti le sue dottrine 
sopra i gradi di parentela diflfusesi nelF Italia*, combattute 
da Pier Damiano perchè contrarie alle dottrine canoniche, 
furono condaimate dal papa Alessandro II (a. 1063) in una 
decretale diretta ai vescovi, ecclesiastici, e giudici dell'Italia. 
L' influenza della scuola ravennate è anche da intravedersi 
nella legge di Arrigo imperatore (a. 1047) sul giuramento 
dei cherici promulgata a Rimini, la quale riferendosi ai 
testi del diritto romano risolveva» una questione agitata 
nella scuola pavese, e verosimilmente anche nella raven- 
nate. Inoltre il Fitting ha creduto di potere indicare come 
probabilmenie appartenenti alla scuola ricordata i legisti 
Gemignano, e Pagano; certamente Pieti-o di Ranieri, forse 
autore delle Exceptiones fonte delle cosi dette Exceptmies 
Petriy illustrò lo Studio di Ravenna. 

Noi quindi abbiamo fede in una i*agguardevole influenza 
di quella scuola sulla bolognese. C inducono in questo pen- 
siero, tanto la prossimità di tempo e di luogo delle due 
scuole, quanto V importanza della scienza ravennate. Inoltre 
questa scuola esercitò una influenza, per così dire, esten- 
siva ed intensiva notevole; estensiva, in quanto che i dotti 
giudici e causidici della Roniagna si trovano in buon nu- 
mero nei tribunali della Toscana, allorché sotto la con- 
tessa Matilde parte della Romagna era unita alle sue città 



* Fi'iTiso — Ueb. neuo Beit. z. Gesch. d. Rechtswiss. im friih. Mittel. 

* 

(Zoitschr. d. Sav. — Stift. f. Bocbtsgeschichte, P. VII, 3, pag. 27 segg.). 

* Tale controversia sopra i gradi di parentela occupò anche la scuola 
pavese, e difatti ne abbiamo un 6a«7gio nella Erpos. ad lib. P-apien, 

' Roth. 153, § 6 (Mon. Germ. hist. Lo;Te8. IV, p. 322). 



— 145 - 

toscane; intensiva, -perchè ha dimostrato il Ficker, che 
anche dopo il fiorire della scuola bolognese i documenti 
ravennati conservano alla fine del secolo XII con grande 
tenacità le vecchie forme del tempo in che fioriva la scuola. 
Peraltro intomo a questa influenza dello Studio raven- 
nate sul bolognese, possiamo dire ben poco. Lo Studio 
ravennate non è come il pavese, al quale sappiamo con 
certezza di poter ricondurre direttamente o indirettamente 
un buon numero di testi, che servano di criterio per giu- 
dicare della sua influenza. Invece riguardo ai pi*odotti scien- 
tifici dei maestri ravennati vi è la massima incertezza, se 
si eccettui il Lihellus di Pietro Crasso; questo può porsi 
in rapporto colla letteratura bolognese, soltanto per il largo 
uso delle fonti, e del Digesto. Peraltro a proposito di Pietro 
Crasso è notevole il fatto, che nello Statuto dell'Università 
di Bologna (a. 1317-1347) trovaci ricordata l'opera seguente 
al titolo De taxationihus petiarum. Rul^r. XXXVI \ 

Lectura super actionihus domini Petri Craxi, 

Essa doveva essere di piccola mole, perchè contenuta in 
tre quaderni ; ma quando sia certo, come pare verosimile, 
che tale scrittura sia da attribuirsi a Pietro Crasso della 
scuola ravennate, sarebbe da concludersi, che la scienza 
ravennate ebbe un alto sviluppo, che Pietro fu un insigne 
legista, e che uno stretto rapporto collegò la scuola di Ra- 
venna alla bolc^ese. 

Dal Ficker fu nel tempo decorso accennata l'idea, che 



■ IhcNtPLB — Die StAtuten der laristen-Unìversitat Bolo^a vom 
I. 1317-1347 (Archiv. f. Litter. - u. Kirchengesch. d. Mittelalt. a. 1»W. 
P. 3, fase. 1-2. pag. 302). 

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146 — 



j.; il Brachylogus appartenga alla scuola ravennate', ma è 



opinione questa che ormai si può dire abbandonata, ed è 
stata ora rigettata dallo stesso insigne storico*: quindi da 
[; questa fonte non si può trarre vantaggio per la ricerca 

della quale stiamo occupandoci. 

Invece a quella scuola viene oggi generalmente attribuito 
il testo che servì di fondamento aUe Exceptiones Petri, e 
che il Pitting pensa di riferire al Petrus de Rainerio de 
Ravenna vir schoìasticissimus (a. 1021-1037); secondo la 
espressione dei documenti del tempo "*. Nelle precedenti ri- 
cerche abbiamo avuta occasione di mostrare alcuni rilevanti 
rapporti fra le Exceptiones Petti, e la letteratura bolognese. 
Basti il ricordare i seguenti testi, che possono essere posti 
a paragone; 

Except. Pet. I, 63. — Irnerio, Autentica, Sed index. 

Cod. 1, 3. 
Except. Pet. II, 13. — Glo. Accur. 1, v. intersit. 

Dig. XIX, 1. 

Abbiamo mostrato, che nel luogo ora citato la Glossa 
Accursiana riproduce un passo delle Exceptiones, ed è re- 
sultato dalle indagini nostre che nella medesima Glossa più 
volte si trova la sigla Petrus, la quale evidentemente allude 
all'autore delle Exceptiones. Questo nome viene allegato 
anche da Roflfredo Beneventano *, e dal Bellapertica *. Altri 



* FiCKKR — ForBch. Ili, lU. — Fickkr — Ueb. d. Zeit. n. d. Ort. d. 
Bnt. d. Brach. iar. civ. Wieti. 1871. 

* FicKEB — Ueb. d. Entsteh. d. Except. Leg. Bom. p. 45. 

' FiTTiHO — Ueb. nelle Beit. z. Gesoh. d. Bechtswiss. im frtih. Mit- 
telalt. p. 67 segg. 

* BoFFREDO— Tract. iud. ord. P. I. Posit. abs. con tra praesentes etc. n. 2. 

* Bbi«lapkrtica — Gom. in Dig. 4. Dig. XLVI, 1. 

BoLAKDixo — Summa. Declarat. 1543, f. 10 r. 







- 147 - 

profondi legami fra le Exceptiones e la scienza bolognese 
sono stati posti in rilievo dai citati storici. Si osservi an- 
cora che nei placiti di Matilde, ove trovavasi presente Ir- 
nerio, prendevano parte anche cat^sidici della Romagna; 
quindi niente di più verosimile, che anche i rapporti per- 
sonali contribuissero a rendere più saldo il nesso, che na- 
turalmente doveva formarsi fra quelle due scuole romani- 
stiche. Anche la leggenda d* Irnerio, prima scolare, poi 
insegnante a Ravenna mostra l'affinità delle due scuole. 

n Ficker esaminando il primo sorgere dello Studio bo- 
lognese dette la prevalenza alla influenza della scuola lan- 
gobardistica di Pavia, e dei giuristi di Nonantula: il Pitting 
invece alla influenza delle scuole di Roma e di Ravenna. 
Noi crediamo che queste due opinioni non si escludano, 
sebbene muovano da due punti di vista differenti. Le scuole 
pavese e ravennate rifletterono i raggi della loro scienza 
sullo Studio di Bologna. Questo prese dai langobardisti la 
forma ed il metodo, e dalla scienza romanistica o romanza, 
la materia. 

Giunti cosi alla fine di questa importante ricerca, giova 
ricordare le parole del Landsberg^, che cioè è un punto 
molto oscuro quello di conoscere in qual modo si collegano 
la scuola dei glossatori, e la scienza giuridica pre-bolognese. 
Percorrendo ora colla mente il cammino già fatto, e tutto 
il materiale storico fino a qui raccolto, ci sembra che sia 
venuto a resultare, che un nesso strettissimo congiunse 
queste due età della scienza giuridica. Ancor molto è da 
aggiungere a quanto abbiamo detto in proposito: non poche 
lacune ancora sono da colmare, e vi è da portar luce no- 
vella dove ancora rimane oscurità, ma ci sembra che qualche 
dato di fatto lo abbiamo già, per intendere di qual natura 



* Landshkrg — Die Glosse dea Aocarsios, p. 11. 



/ 



- 148- 
è il legame inde rannodasi la letteratura imaiana a quella 
più antica. L'esisteoza di una scienza pre4K>logaese, la con- 
Desstooe di questa colla dottrina dei Vessatori, mirabilmeDie 
rendono ragìcnie deUa decisa padrtHianza, che la scoda bo- 
lognese esercitò fino dal suo nascete sopra il vasto campo 
della scienza del giure. 






CONCLUSIONE 



Con queste ricerche; sebbene limitate ad obietto speciale; 
ci apparisce nella sua ampiezza tutto lo svolgimento storico 
della scienza del diritto nel Medioevo. Difatti abbiamo mo- 
stratO; come la tradizione attribuisce una origine vetusta allo 
Studio bolognese; sìa nella versione della legenda teodo- 
siana; sia in quella della leggenda carolingia. Abbiamo ve- 
duto che quello Studio non si formò d'un tratto, ma a 
poco a pocO; e forse fu la continuazione di una scuola gram- 
maticale laica che potrà esservi esistita anche al tempo dei 
Carolingi. Abbiamo veduto altresì, che di una scuola di arti 
in Bologna si hanno indizi fin dal principio del secolo XI; 
e che le opere dei glossatori ci danno sentore di una 
elaborazione scientifica del giure in Bologna a loro ante- 
riore, che può rimontare probabilmente verso il 1050. Le 
stesse opere bolognesi ci conservano anche sigle, e nomi 
di doctores antiquissimi^ che forse vissero in quel remoto 
periodo di tempo: ci conservano ancora notevoli traccie 
della influenza dei dotti delle scuole parigine sulla scienza 



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- 151 - 

secondo la giusta osservazione del Gaud^nzi^ Dopo T ap- 
parire deUa Glossa Torinese, degli Scolii e dei Paratoia a 
Giuliano, e del Dictatum de Consiliariis^ la corrente di 
questi studi s* illanguidisce, senza che peraltro vada affatto 
dispersa. Il periodo langobardo è una età di minimo lavoro 
intellettuale. Coi Carolingi, e molto per i favori concessi da 
questi agli studiosi, le scuole si accrescono di numero e 
d'importanza: notevoli dotti emergono nel vasto buio del- 
l'epoca, che sembrano pronunziare il Rinascimento: lo studio 
del latino è notevolmente coltivato. Anche degli studi giu- 
ridici del tempo si conservano oggi notevoli vestigi*. Del 
diritto romano si apprendono le nozioni nelle scuole gram- 
maticali: si scrive qualche glossa, si cominciano a racco- 
gliere definizioni di concetti giuridici. Si manifesta insonmia 
un rifiorimento incipiente, che il processo storico porterà a 
più maturo sviluppo nel secolo XI. Anche Bologna, come 
abbiamo mostrato nel capitolo II della parte prima di queste 
ricerche, si presenta in questa epoca con dei primitivi saggi 
di operosità scientifica. È il tempo nel quale anche la filo- 
sofia scolastica progredisce. Le scuole pavese e ravennate 
mandano gli estremi bagliori, per far luogo allo splendore 
della nuova scuola di Bologna. 

II risorgimento del diritto romano in Bologna è uno dei 
passi decisivi della scienza novella, e segna una rottura colla 



* Gaudenzi — Un' antica compilas. di Diritto Romano e Visigoto, p. 76. 

Peraltro qnesto storico sostiene, ohe nel primo stadio il diritto 
romano vale semplicemente come legge positiva, nò si pensa a commen- 
tarlo, e ad interpetrarlo : questo stadio secondo il Qaadenmi si estende- 
rebbe dal secolo VI fino alla metà dol secolo IX. 

* Biguardo alla cultnra giuridica durante l' epoca carolingia la 
Francia ha notevoli testimonianse. Basti qui ricordare la raccolta di 
formule franche, VEpitome iMgdunemii al Breviario e le sue glosse, i 
Ver$u8 cantra iudices di Teodnlfo di Orléans, e le glosse di diritto oa- 
noziico edite dal Maassen — Glossen d. canon. Beohts eto. Wien. 1877 
(Sitzungsber. d. phil. ~ hist. CI. d. Wien. Ak. "LXXXIV, p. 236), 



- 152 - 

cultura del irivi^m e del quadrivium. Comincia a sorgere 
la famosa scuola di Parigi, mentre si era tentato da Co- 
stantino Monomaco di richiamare in vita la scuola di Co- 
stantinopoli ^ n rifiorire della scienza del diritto romano 
coincide coir uni versale rinascimento dello spirito jscientiflco. 
Imerio fu contemporaneo di Abelardo *. Questo risorgimento 
della cultura generale, e della scienza del diritto a metà del 
secolo XI non è casuale, come ben si comprende: le sue 
cause sono molte e complesse. In quella epoca si compie 
una grande trasformazione; l'invenzione della carta è per 
quel tempo ciò che fu poi l'invenzione della stampa; da 
essa il minor prezzo dei manoscritti, e la maggior facilità 
degli studi. Altre cause dovettero favorire il progresso degli 
studi, come le crociate, e il ridestarsi dello spirito d'indi- 
pendenza nelle citiii lombarde. Ma per la scienza del diritto 
ebbe una grande influenza un altro grandioso avvenimento, 
cioè la lotta fra papato ed impero. Il papa da una parte 
comincia ad elevare enormi pretese sul!' impero, e raccoglie 
perciò intorno a sé uomini versati nella scienza: la cultura 
di questi gli provveile i titoli, come le decretali pseudo-isido- 
riane. Di fronte ad uomini colti e intransigenti, anche \ im- 
peratore sente il bisogno di circondarsi di uomini autorevoli. 
L'esempio era stato offerto da Carlo Magno: Ottone III è 
fornito di larga cultura classica, e inspirato da Gerberto, 
l'Aristotele del nuovo Alessandro, ambisce alla restaurazione 
delle tradizioni classiche '. Quindi intorno agli imperatori si 
raccoglie un nucleo di guerrieri, di giuristi, di notai, di giudici. 
Irnerio capo-scuola dei glossatori aveva vissuto in quel ciclo 



' Frrkim — NoveUa di Costantino Honomaoo per la prima volta tra- 
dotta ed illustrata (Archivio Giuridico, XXXIII, 5-6, p. 425449). 

* Gans — Vermischte Schriften. lbS4, v. I, p. 130. 

• GiRSEBRECiiT — Gcsch. d. deutschon Kaisorzoit. 1K74, P. I. fase. 2, 
cap. 17. 



— 153 — 

di persone: a Roncaglia Y imperatore compariva seguito dai 
quattro famosi dottori bolognesi; e concedeva colla costitu- 
zione Hàbita il privilegio allo Studio di Bologna. Nella lotta 
per le investiture il diritto romano prese la sua parte im- 
portante a favore dell' impero, e a sua difesa i giureconsulti 
formularono un vero corpo di dottrine politiche. Perciò il 
grande favore dell* impero dovette contribuire potentemente 
a questo rifiorire delle dottrine giuridiche in Italia. 

n secondo periodo col cominciare del secolo XII porta 
al suo alto fiore la giurisprudenza con Irnerio e i suoi di- 
scepoli. Imerio è la più luminosa personalità dell' epoca * : 
esso diviene leggendario al pari di Gerberto. Egli riassume 
le vecchie tradizioni dando loro nuovo contenuto, forma, e 
colorito: nella sua opera vi è una parte esclusivamente per- 
sonale, frutto della forza impulsiva della sua mente, come 
vi è una parte dovuta alla influenza del tempo anteriore. 
Quindi con ragione, ci sembra, abbiamo cercato di racco- 
gliere le sparse traccie della precedente elaborazione scien- 
tifica. 



' Il Cassami (Lo Stadio di Bologna e 1 suoi fondatori. Annuario della 
R. Univ. di Bologna, 18S5-86) attribnisoe per l'origine dello Studio bolo- 
gnese molta importanza ai canonisti, e specialmente a Graziano, e a 
Rolando Bandinelli, i)oi papa sotto il nome di Alessandro III, noto teo- 
logo e giurista (Thaneb — D. Snmma Magistri Bolandi, 1874): l'autore 
conchiude dicendo, Irnerio, Bandinelli, e Graziano sono la triade immor- 
tale: ecco le origini di quello Stadio (p. 24). Peraltro non crediamo ac- 
cettabile l'opinione del Cassani ; avanti la scuola dei canonisti, lo Studio 
di ISologna era per Irnerio già famoso, ed avanti ad esso pure aveva dato 
qualche segno di vita. La scuola dei canonisti sorse principalmente per 
fare argine alla scuola imperialista dei romanisti. Pensiamo ancora che 
non sufficientemente finora sia stata apprezzata l' influenza di Ales- 
sandro III per la storia del diritto canonico. Ad esso infatti devesi una 
enorme quantità di epistole, di decreti, dei quali riboccano le coUesioni 
canoniche del tempo. Fra le altre vedànsi le Quinque compUaHones an» 
tiqaae, e la Collectio Ltpsìensis edite dal Friedbesg (Quinque compila- 
tiones antiqnae nec non Collectio canonum Lipt ensis. Lipsiae, 188B). 



- 154 - 
Non Tc^liamo n^;are con queste considerazioni, che nella 
voluzione storica non si debba atlrìbuire la giusta parte 
Ila iniziativa individuale, e alla potenza dell'ingegno: cre- 
iamo anche noi che un ingegno vigoroso possa comunicare 
no stando potente alla attività intellettuale. Ma crediamo 
Itresì, potere l'iniziativa individuale più che nella produ- 
ione scientifica nelle creazioni artistiche determinare un 
uovo indirizzo: così Dante, ben riassumendo il sapere 
ledioevale, sì distacca dal suo tempo, e prdude d'età 
loderaa, s^iza avere precursori veri e propri. Ma nel mo- 
imento scientifico questi arditi trapassi, e le repentine in- 
ovazioni non corrispondono alla natura delle cose. Imerìo 
accoglie una tradizione già formata, e colla potenza di una 
lente vigorosa dà alla giurisprudenza forma e contenuto 
i scienza a parte, distaccandola dalla grammatica, dalla 
ialettica, e dalla rettorica, sue fide compagne nelle vecchie 
:uole del Medioevo. Quindi la divisione proposta dal Gonrat, 
et più remoto Medioevo che sarebbe la n^^zione della 
nenza, e del recente Medioevo, apparisce infondata: si ha 
inanzi un tutto cranico, nel quale non si può portare una 
iparazione, senza correr pericolo die s' impedisca la piena 
inoscenza dello svilupparsi di ogni parte di questo orga- 
israo. 

Alle precedenti considerazioni che dimostrano, trovarsi 
dottori boli^esi in fondo ad una lunga tradizione, la 
naie essi diligentemente raccolgono, a^iui^iamo anche le 
iguenti. Le leggende che si sono formate intomo alla 
laestosa figura d' Imerìo sembrano convergere tutte in 
no stesso punto, e rivelano la connessione della scuola di 
ologna colla scienza più antica. D racconto che unisce 
nerio e Lanfianco sembra accennare ai legami fra lo 
tudio bolc^ese e il pavese : la favola che Imerìo abbia 
udiato a Costantinopoli allude ai rapporti che intrave- 



- 155 — 

diamo fra la giurisprudenza occidentale, e T orientale ^ La 
leggenda d*Imerio insegnante a Roma accenna ad un nesso 
fra lo Studio bolognese, e la scuola di Roma, la quale vive 
durante Tetà più oscure del Medioevo, mantenendo vive le 
antiche tradizioni. Il racconto d' Irnerio, prima scolare e poi 
insegnante a Ravenna spinge a considerare un rapporto fra 
le due scuole, la ravennate, e la bolc^ese. Tutte queste 
leggende recano innanzi i nomi delle scuole più note della 
età di mezzo, cioè le scuole di Roma, di Costantinopoli, 
di Pavia, e di Ravenna; Irnerio, il grandioso rappresentante 
dello Studio bolognese, è posto in rapporto con tutti quei 
vetusti centri di cultura. La luce poetica della leggenda na- 
sconde quindi un alto significato storico, e mostra la con- 
tinuità della tradizione scientifica durante il Medioevo. 

Ma v' ha di più : fino dal principio dell'età gloriosa dei glos- 
satori, ossia in Bulgaro, e Martino, si trovano i capo-scuola 
di due opposte tendenze che troveranno numerosi seguaci ; 
ciò che rivela essere a quella epoca tale scuola già avan- 
zata ed adulta. Il pensiero scientifico era già maturo, se si 
potevano formulare i principi, che dettero vita a due op- 
posti indirizzi. Quindi la scuola bolc^ese è l'ultimo anello 
di una lunga catena la quale congiunge i glossatori all'epoca 
giustinianea. Al nome d' Irnerio si collega non l'origine 
della scuola bolognese, ma la stabilità di quella scuola giu- 
ridica *. 

Bologna intanto con Irnerio diviene il centro europeo del 



* Alcuni rapporti fra la giuri sprudensa dei glossatori e la bixantina 
ha già rilevati il Bach (Hist. lurisprudentiae Bomanae. Lipsiaet 1775, 
p. 677). Beoen temente ò stato accennato aUa importanza ohe hanno in 
questo proposito i legisti della bassa Italia, i quali ebbero stretti rap- 
porti colle dottrine bizantine. 

2 Drnifle — Die Universi t&ten des Mittelalters bis 1400, v. 1, p. 45. 



moTÌDiento scientifico'. Ii^lesi, Tedeschi, Francesi, Spa- 
gttuoli, e Ungheresi corrono a quel vivo splendore di scienza, 
che irradia tutto l' occidente. Vicino alla Eoma regina et 
caput mundi, vi è la Sononia magistra legum, ove il di- 
ritto antico è risorto a vita novella. Sono due fari luminosi 
dell'età dì mezzo; e a torme via^iano alla volta di Bologna 
gli scolari citramontanr, ed ulti-amontani, per riportare nella 
lontana patria il riflesso di quella scienza, che poi si dif- 
fonderà per tutta l'Europa. 

Ed anche in questi giorni assistiamo ad un nuovo pelle- 
grin^j^io, non più europeo, ma mondiale, il quale si dirige 
a Bologna. Non sono gli scolari avidi del sapere, che cor- 
rono all'ombra di cattedre venerate, ma insigni dotti d'(^ni 
parte del mondo civile, i quali reverenti vengono a tribu- 
tare omag^o all'antica Università per cui celebrasi l'ottavo 
centenario. Ogni Università vi manda i suoi degni rappre- 
sentanti, perchè la madre e maestra delle K'ggi, secondo 
l'antico detto, i^gi è considerata come la madre delle altre 
Università. 

■ Anaha on ragguardevole movimenta letteraTio si effettuò in Bo- 
logna: baiti il dira ohe ano storico e letterato tintorevole qanle k il 
Uonwu nippons (Naova Antologia, Serie 9>. t. XLVI, a. ISIM, p. SIZ). 
ohe Bolognn ai preBsnti ancor prima obe Palermo siccome il centro 
di una looietà poetio», nella quale avrebbe avnto origina la acnola del 
dolce itil nuovo. Alt'amfio qaoilro della cnltitra bolognese dei secoli XII 
e XIII delireato dal C*iii.i (Giornale storico della letteratura italiana, I, 
B *egg.), che comprende l'indaensa letteraria classica, l' inflaaiiEa letti'- 
raria romansa, e la tradicione popolare la quale ai afferma nell'arte del 
popolo, Il Monaci aggiunge la producione letteraria degli atadenti. Di- 
moitra aaoora il Monaci che vi Tu un rapporto diretto ad intimo fra i 
trovatori pravaniali, • gli acolari accorrsnii a Bologna. Hi ricordi ohe 
to atasso ALiornsu (De Vulg. Eloq. lib. I, oap. \h) afferma. 



a di Onesto bolognese. 



APPENDICE 




FRAMMENTO FUNA ANTICA GLOSSA 



AL CODICE GroSTINIANEO 



Al manoscritto di numero 55 (Cypriani, Prosperi, et Au- 
gustini opuscula. 4** min.) dell'archivio capitolare del Duomo 
di Pistoia, è aggiunta come coperta una pergamena del 
secolo XII, nella quale si ledono alcune costituzioni del libro 
VI, tit. 61 é 62 del Codice; essa è stata staccata da un mano- 
scritto ora perduto. Come abbiamo scritto anche altrove *, 
il Bluhme ' al princìpio del secolo segnalò Y importanza di 
questa pergamena, dalla quale trasse profitto il Kruger ^ per 
la sua classica edizione del Codice: ambedue attribuirono 
questa copia ad un amanuense del secolo XII. Quanto al 
testo è utile osservare, che le iscrizioni delle costituzioni, 



< Chiappelli — I manoscritti ginridioi di Pistoia, 1865, p. 17. 

* Blchmb — Iter Italioum, y. 2, p. 117. 

* RstlaKB — Kritik dea InstinaniBchOn Codex, p. 87. — Codez Insti- 
nianns. Berlino, 1876. 



— 160 — • 

sono esatte e complete, mentre al contrario mancano le 
sottoscrizioni; la copia del testo è in generale scorretta. 

Questa pergamena è anche assai importante, perchè le 
costituzioni sono glossate; contiene quindi un frammento 
di una antica glossa, la quale con ogni verosimiglianza do- 
vette provenire da età anteriore ad Imerio. Le glosse ad 
eccezione di poche sono interlineari, e quasi tutte consistono 
in una variante che perfeziona la lezione del testo. Delle 
altre due glosse marginali interpetrative, Tuna è gramma- 
ticale, e l'altra ha l'antica forma dello scolio, cui è preposta 
la parola Nota. Alcuni ^gni di richiamo indicano che il 
fogliò conteneva altre glosse marginali in piccolo numero, 
le quali sono perdute, essendo stati tagliati in gran parte 
i margini della pergamena. La glossa ha carattere primi- 
tivo, e somiglia per la forma ad una gran parte della cosi 
detta Glossa Pistoiese ^ Alcune glosse provengono da un 
amanuense di poco posteriore a quello che copiò il testo, 
ma la maggior parte è dovuta a quest'ultimo copista : quelle 
contrassegnamo coll'asterisco *, e le marginali col segno °. 



Codice lib. TI. 



n. 1... T." 61, const. 5. — v. de doli praedio 

(de dotali) .... dotali. 

n. 2... 9 ff — V. de lex iulia de 

uxore loquatur. . tantum *. 

n. 3... n 9 — V. adquirì ad eara 

(adquiri patii, sed 
ad eam) patri. 



> Ohiappelli — La Olossa Pistoiese al Codice Qioatinianeo, 1896 (Estr, 
dalle Mem. della B. Accademia di Sciense di Torino). 



J 



-161 - 

n. 4.« T.* coQst. 6, § 1. — t. vel avi in po- 

iestate (yel avi 
vèl proavi) .... vel proavi. 

n. 5... n n — ▼•eins potestate, 

sed (cnius in po- 
testate sit, sed). . sit. 

n. 6... » » — ▼• laboribns suns 

(sois) snis. 

n. 7... n n — V. perveniant. . . perveninnt. 

n. 8... » » — V. in pleom (in 

plenum) plenum. 

n. 9.» „ „ — V. si possessa (sibi 

possessa) sibi. 

n. 10... n n — v.aspicien8(adspi- 

cientes) aspicientes. 

n. 11... 9 ^ § 2. — V. permaneat ne 

(nec) nec. 

n. 12... „ 9 § 3. — V. a filio familias "*. 

n. 13... n n — V. castrensibus 

tantummodo (ca- 
strensibus et qua- 
si castrensibus). . vel quasi ca- 
strensibus ''. 

n. 14... , const. 7. — - v. peculii nomine 

(peeulii onmem). onmem. 

n. 15... „ oonst. 8. — v. substantìa, non 

esse sunt. 

n. 16... , „ § 1. — V. tantummodo 

filio nota f(ilius) fa- 

(milias)ui...cio.. 
pa....... non 

P ^ 

n. 17... » » — V. nec iudicium 

(nec iudicium). . ne. 
n. 18... T.** 62, const. 2. — v. rebus manis 

(bumanis) umanis*. 

n, 19.,. , „ — V. manis atque 

intestatus (huma- 

pis exemptus) . . et exemptus^. 



Nessuna ipotesi possiamo fare sull'autore di questa glossa, 
ha veruna importanza il vedere scrìtte sul mainile della 
rgameoa le parole ego uHalis, poiché provengono da una 
ino posteriore, e non han che fare assolutamente colle 
tose. Pure siamo d'avviso, considerando la natora di queste 
isse, che appartengano ad un lavoro di commento pre- 
lente al periodo imeriano: siamo di fronte a un fram- 
•nto di monumento giurìdico priraitivo ed arcaico. Pro- 
bilmente proviene dal medesimo perìodo nel quale fu 
npìlata la Glossa Pistoiese, sebt)ene il frammento in esame 
a abbia verun rapporto con essa: nessuna traccia dì 
este chiose si trova del resto nella Glossa Accursiana, 
in altri testi bolognesi. 



iisri>iOE 



Dbdica alla, città di Boloqna Pag. 1 

Lettera al Sindaco di Bologna » 3 

Introduzione » 5 



PARTE PRIMA 
Lo Studio bologrnese nelle sue origani. 

Gap. I. — Una leggenda suU* origine carolingia dello Studio 
bolognese, e valore della testimonianza deirOdo- 
fredo. (Antiche opinioni circa Torigine di quello 
Studio. — Il passo del Bartolo sopra Lotario im- 
peratore: suo vero significato. «— I Carolingi in 
rapporto alle Università. — Antiche testimonianze 
circa Torigine carolingia dello Studio bolognese. — 
La leggenda dell* origine teodoeiana. — I Caro- 
lingi e gli studi: i Carolingi e il diritto romano. — 
Idea medioevale che la scuola segue T impero. ^ 
Carlo Magno intendeva fondare tre scuole prin- 
cipali, e il preteso atto di fondazione di esse. — 
Altre cause del formarsi della leggenda. — Si- 



-164- 
gniScalo storico di «Ma. — Valore della teatimo- 
nianza dell'Odofredo circa le ccnolo di Roma, 
Ravenna, e Bolt^oa: suo vero significato). . Pag. 

Cap. il — Vetuste traccio di uno Studio in Bologna, e di una 
scienxa giuridica in Bologna prima d' Irnerio. 
(Antiche testimonianze di una vetusta scuola 
grammaticala in Bologna. — Avanti Irnerìo si ha 
io Bisogna una elaborazione icìentifica del di- 
ritto. — Testimonianze già note su questo argi>> 
mento. — Altre teHtimoniaDze desunte dalla let- 
teratura giurìilica bolognete. — Testimonianze 
desunte dalU Glassa Accursiana. — Altri indizi 
di una elaborazione scientifica del diritto romano 
in Bologna prima d'irnerio. — Essa probabilmente 
risale a metà del secolo XI) . ■ 

C*p. IH. — Ricerche intorno ai precursori d' Irnerio, e ai suoi 
coDtemporanei. (Criteri per questa indagine. — 
Prospetto di nomi e sigle di legisti. — Indagini 
sopra tali nomi . e sigle. — Le Exceptione* Petri 
e la letteratura giuridica bolognese. — Abelardo, 
Pier Lombardo, le scuole parigine, e i legisti bo- 
lognesi) » 

PARTE SECONDA 

Lo Stadio bologneM nei enoi rapporti 

cella HÌenu pre-irneriana. 

Gap. 1. — Rapporti tra la letteratura giuridica del cosi detto 
remoto Medioevo, e la scienza del diritto nel pe- 
riodo bolognese. (Le nuove vedute del Conrat circa 

la Bcien/.a del diritto nel Medinevo. >- Distinzione 




- 165 - 

fra Tetà pre-irneriana, e la irneriana. — Esiste 
un intimo legame fra questi due periodi scienti- 
fici? — Osservazioni sulle glosse. — La Glossa 
Accursiana comprende molte chiose .del periodo 
pre-i menano. — La connessione dei due ricordati 
periodi principalmente trovasi nella glossa. — Le 
definizioni nelfetà pre-irneriana, e in quella ir- 
nerìana. — Altri rapporti fra la scienza giuridica 
nei due ricordati periodi storici. — Opere del 
primo periodo continuate durante il secondo. — 
L'età dei manoscritti nei quali contengonsi opere 
pre-irneriane. — L'uso delle fonti del diritto ro- 
mano nei due periodi. — Altre osservazioni intomo 
ai rapporti che intercedono fra le letterature 

giurìdiche dei due periodi) Pag. 89 

Gap. II. — Rapporti fra lo Studio bolognese ed alcune delle 
scuole anteriori. (Esame dei rapporti fra Tantico 
Studio di Pavia e quello di Bologna. — Esame 
dei rapporti fra lo Studio ravennate e il bolo- 
gnese. — Riassunto) > 129 

Conclusione . . . . , » 149 

Appenoice * 15" 

Frammento di una antica Glossa al Codice Giustinianeo » 159